Il trust a cui sono conferiti i beni dell’azienda è nullo in caso di fallimento

Il trust non costituisce un soggetto giuridico a sé stante, ma un insieme di beni e rapporti con effetto di segregazione patrimoniale. Secondo l'articolo 2 della Convenzione dell'Aja del luglio 1985, relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento, resa esecutiva in Italia con la legge 16 ottobre 1989 numero 364, per trust s'intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente, con atto tra vivi o mortis causa.

I beni conferiti al trust sono posti sotto il controllo di un amministratore (trustee) nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato, e costituiscono una massa distinta.

I beni conferiti al trust, infatti, non sono parte del patrimonio dell'amministratore del trust, dal momento che essi vengono intestati a quest'ultimo (o ad un altro soggetto per conto dell'amministratore del trust) con il potere e l'obbligo, di cui deve rendere conto, di gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del trust e secondo le norme imposte dalla legge.

Il trust, dunque, non è un soggetto giuridico dotato di una propria personalità e l'amministratore del trust è l'unico riferimento nei rapporti con i terzi, non quale "legale rappresentante" del trust, ma come soggetto che dispone del diritto. In sostanza, l'effetto proprio del trust validamente costituito non è quello di dar vita ad un nuovo soggetto, ma esclusivamente quello di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito.

Ciò che caratterizza in generale il trust è lo scopo di costituire una separazione patrimoniale in vista del soddisfacimento di un interesse del beneficiario o del perseguimento di un fine dato. I beni vengono separati dal restante patrimonio ed intestati ad altro soggetto (l'amministratore del trust) in modo separato dal patrimonio di quest'ultimo.

Il trust liquidatorio, finalizzato in particolare alla segregazione patrimoniale di tutto il patrimonio aziendale per provvedere alla liquidazione dell'azienda (i creditori sono indicati come beneficiari del trust) è nullo, ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, allorché abbia l'effetto di sottrarre agli organi della procedura fallimentare la liquidazione dei beni in contrasto con le norme fallimentari concorsuali.

Il trust liquidatorio, infatti, sottraendo il patrimonio o l'azienda al suo titolare ad una liquidazione vigilata, e rimettendo per intero la liquidazione dell'attivo alla discrezionalità dell'amministratore del trust determina l'effetto, non accettabile per il nostro ordinamento, di sottrarre il patrimonio del debitore ai procedimenti pubblicistici di gestione delle crisi d'impresa e di rendere indisponibile l'attivo societario al curatore fallimentare.

Così ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza numero 10105 del 9 maggio 2014.

14 Maggio 2014 · Ornella De Bellis




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