Tributi locali arretrati » Non deve essere corrisposto il pagamento qualora il Comune abbia revocato il mandato al concessionario

Pagamento dei tributi locali: In caso di arretrati ancora insoluti, non deve essere corrisposto il pagamento qualora il Comune abbia revocato il mandato al concessionario.

Se avete arretrati ancora da pagare relativamente ai tributi locali, come ad esempio quelli sui rifiuti, fate ben attenzione a chi ha invitato la richiesta di pagamento.

Infatti, se la società concessionaria del servizio di accertamento e riscossione è cambiata, per il fatto che il Comune non ha più inteso rinnovare il mandato, allora la richiesta di pagamento è illegittima e non siete piùtenuti a pagare.

Ciò è quanto deciso dalla Ctr (Commissione Tributaria Regionale) della Basilicata con sentenza 381/14.

La diatriba interessa tributi locali insoluti da diversi anni. In questi casi, come accennato, l’avviso di accertamento potrebbe essere nullo perché emesso da un soggetto non legittimato.

Nella fattispecie che ha scaturito la pronuncia, ad esempio, gli eredi, essendo subentrati nelle passività di un parente, si sono trovati a ricevere una richiesta di pagamento per la Tarsu da quest’ultimo mai pagata: il problema è sorto quando si è scoperto che notificare l’avviso di accertamento era la vecchia società di concessionaria del servizio di riscossione che agiva per conto del Comune ed alla quale, successivamente, era stato revocato il mandato.

In parole povere, da ciò che si evince dalla sentenza in esame, prima di pagare i tributi locali degli anni passati, per il contribuente è un buon suggerimento verificare prima chi sia il soggetto che avanza la pretesa.

Dopodiché, è bene accertarsi che il contratto che lo lega all'ente locale è ancora valido.

In caso contrario, il pagamento dei vecchi tributi locali non deve essere corrisposto.

8 Settembre 2014 · Stefano Iambrenghi


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4 risposte a “Tributi locali arretrati » Non deve essere corrisposto il pagamento qualora il Comune abbia revocato il mandato al concessionario”

  1. Mario Aurelio Nigro ha detto:

    Recentemente il mio Comune (Viggiano in provincia di Potenza) con semplice avviso pervenuto tramite poste, a cui ha dato incarico di stampa e distribuzione, ha chiesto il pagamento dalla Tarsu relativa all’anno 2009 e 2010 inviando un bollettino per il pagamento in unica soluzione e tre bollettini per il pagamento rateizzato con scadenza 31 marzo ,31 maggio e 31 luglio .La richiesta, pervenuta con posta ordinaria e senza alcuna formale notifica, a mio avviso non ha alcun valore perché non notificata nei modi legge e per la Tarsu 2009 indebita in quanto prescritta essendo decorsi i 5 anni. Stando così le cose chiedo come comportarmi circa il pagamento. Nel frattempo io ed altri cittadini abbiamo deciso di soprassedere al pagamento ed attendere la notifica formale della pretesa per poi contestare l’eventuale richiesta del 2009 e dare corso a quella del 2010 sempre che ci venga formalmente notificata entro il 31 dicembre c.a. Gradirei un Vs. parere in merito ed eventuali suggerimenti sulle azioni da intraprendere avendo anche intenzione di denunciare il comportamento dell’amministrazione alla Procura della Corte dei Conti per procurato danno erariale alle finanze comunali non essendosi attivati nei termini di legge per la riscossione. Grazie per l’attenzione ed in attesa di sollecito riscontro porgo distinti saluti.
    .Mario Aurelio Nigro .- comitato non Tarsu 2009 Viggiano

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Purtroppo, la giurisprudenza consolidatasi nell’ultimo anno ha sancito la legittimità della notifica di avvisi, ingiunzioni fiscali e cartelle esattoriali tramite servizio postale, con raccomandata A/R, senza ulteriori formalità.

      Per quanto attiene la TARSU relativa al 2009, se il contribuente non ha mai presentato al Comune la dichiarazione relativa alla tassa ambientale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il potere di accertare l’evasione e pretendere i versamenti dovuti decade al 31 dicembre 2015 (sei anni e non cinque).

  2. quotidianita ha detto:

    ICI ARRETRATI
    bUON GIORNO, OGGI 25 NOVEMBRE 2014 HO RICEVUTO 3 RACC. DAL COMUNE PER ICI SECONDA CASA NON PAGATA
    NEGLI ANNI 2008/2009/2010
    PER ME L’ANNO 2008 E’ IN PRESCRIZIONE, COSA FARE? BASTA TELEFONARE O FARE ALTRO?
    FORSE ANCHE L’ANNO 2009?
    IL 2010 DEVO PAGARLO VERO?

    grazie

    • Annapaola Ferri ha detto:

      L’ICI relativa al 2008 dovrebbe essere prescritta, a meno che il comune non le abbia inviato avvisi di accertamento negli anni successivi, che possono risultare regolarmente notificati per compiuta giacenza, in occasione di una sua temporanea assenza.

      Dunque, bisogna recarsi al Comune, ufficio tributi, e chiedere la documentazione relativa alla pratica in questione, comprensiva di eventuali ricevute di comunicazioni inviate a lei per raccomandata.

      Qualora non ve ne fossero, e sentito comunque cosa ne pensano i funzionari sul problema, deve presentare un’istanza in autotutela eccependo l’intervenuta prescrizione del tributo.

      In caso di diniego all’accoglimento dell’istanza, o nel perdurare del silenzio da parte del comune sulla sua eccezione di prescrizione, dovrà ricorrere alla Commissione Tributaria Provinciale prima della scadenza dei termini.

      Purtroppo, non è assolutamente sufficiente telefonare …

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