Il manuale per il contribuente sui tributi locali » Iuc Imu Tari Tasi ed altre imposte

Il manuale per il contribuente sui tributi locali » Iuc Imu Tari Tasi ed altre imposte

I Comuni, come noto, hanno il potere di esigere e regolamentare una vasta gamma di tributi. Si tratta di un complesso di risorse di natura eterogenea ed in continua evoluzione, che colpiscono ora il patrimonio dei cittadini (Imu), ora costituiscono la copertura di costi specifici del comune (raccolta rifiuti, diritti di affissione, oneri di urbanizzazione).

I tributi locali costituiscono una importante risorsa dei Comuni per equilibrare il proprio bilancio e, purtroppo, una costante spada di damocle sulla testa dei cittadini/contribuenti.

Esiste, infatti, grande confusione e poca chiarezza sulle informazioni riguardanti la miriade di tributi locali da corrispondere annualmente.

E' per questo che la redazione di questo blog vi propone questa utile guida.

Buona lettura.

Che cosa sono i Tributi locali

Come chiaro, nell'ambito del diritto finanziario, ogni tipo di richiesta forzata da parte dello Stato, di una prestazione in denaro ad un singolo cittadino denominato contribuente, viene definita come tributo.

Il tributo, dunque, è una prestazione coattiva a livello del patrimonio del contribuente, che è necessitato a versare allo Stato o a altro ente pubblico una quota dei propri beni in forma di denaro o in natura.

Nei confronti del tributo, lo Stato esercita dunque la propria potestà impositiva, affinchè venga soddisfatto un certo tipo di spesa legata agli effettivi bisogni pubblici dello Stato stesso o degli altri enti pubblici.

Il tributo è regolato dalla Costituzione Italiana, che per conto dell'articolo 23 ricorda che “nessuna prestazione patrimoniale o personale può essere imposta se non in base alla legge".

In Italia i tributi sono disciplinati dalla Costituzione e suddivisi in tre categorie: l'imposta, la tassa vera e propria e i contributi.

L'imposta consiste in un prelievo coattivo che avviene in relazione alla capacità contributiva e al reddito; la tassa è una prestazione richiesta in cambio della fruizione potenziale di un servizio pubblico; il contributo non è una categoria ben definito perchè spesso oscilla fra una definizione di tassa e di imposta.

In definitiva i tributi locali sono fonte di finanziamento per gli enti locali e per i servizi da questi erogati. Si tratta di tributi propri perché il gettito è del comune, sono riscossi e accertati dal comune, ma quest’ultimo non ha la facoltà di istituirli o meno, di modificare i criteri per la determinazione della base imponibile.L’unica facoltà concessa al comune riguarda la determinazione dell’imposta e talvolta la determinazione di speciali agevolazioni.

I tributi locali sono, o possono essere, a seconda delle varie Regioni e Comuni:

  1. IUC (Imposta unica Comunale su casa e rifiuti), compresa di:
    • Tari (Tassa sui rifiuti) ex:
      • TaRSU (Tassa smaltimento Rifiuti Solidi Urbani;
      • TARES (Tassa Rifiuti E Servizi (dal 1 gennaio 2013);
      • Tia (Tariffa igiene ambientale);
    • IMU (Imposta MUnicipale) ex ICI (Imposta Comunale Immobili);
    • TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili)
  2. ICPA (Imposta Comunale Pubblicità e Affissioni);
  3. Tosap e Cosap (Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche )

I tributi locali in unica imposta: la IUC

L'imposta unica comunale (IUC) è uno dei tributi locali il cui presupposto è costituito dal possesso o dalla occupazione, a vario titolo, di immobili ubicati nel comune, in sostituzione di imposte ora soppresse, in particolare l'IMU sulla abitazione principale e la Tassa per la raccolta dei rifiuti.

La IUC, introdotta dalla legge di stabilità 2014, è una imposta destinata al comune e articolata in tre distinti tributi, con differenti presupposti impositivi: la TARI, la TASI, l'IMU.

Si tratta pertanto di una imposta dalle molteplici caratteristiche, avente, da un lato, natura patrimoniale, analogamente all'IMU, in quanto imposta dovuta da chi possieda un immobile non adibito a prima casa e non di lusso, dall'altro di tassa sui servizi, come la le precedenti tasse sui rifiuti (TARSU, TIA, TARES).

L'Imu e' l'imposta municipale già in vigore dal 2012, con alcuni piccoli ritocchi che hanno resa definitiva l'esenzione della casa di abitazione. La Tari e la Tasi vanno a sostituire la Tares, abrogata dal 2014.

Le norme sulla IUC sono contenute nella Legge di Stabilita' 2014 che ne regola, come di prassi, gli aspetti generali. Tali norme devono poi essere completate dai regolamenti dei singoli comuni che devono dettagliare le modalità di applicazione (tariffe, riduzioni) e riscossione (scadenze delle rate, modalità di pagamento) dei singoli tributi.

I regolamenti comunali della Iuc

Come accennato in premessa, le disposizioni della legge di stabilità devono essere completate dai regolamenti comunali che dovranno dettagliare l'applicazione della IUC e delle sue componenti IMU, TARI e TASI.

I regolamenti, una volta adottati, devono essere comunicati telematicamente al Ministero dell'economia e finanze (MEF) per la pubblicazione sull'apposito sito web.

Per i tributi locali in generale, come per la Tari, l'efficacia dei regolamenti e' legata alla loro approvazione e pubblicazione sul sito del comune.

La pubblicazione sul sito del Ministero dell'Economia, invece, deve avvenire entro 30 giorni dalla deliberazione, ed e' meramente informativa, fatta eccezione per l'IMU e la TASI per le quali la pubblicazione sul suddetto sito e' condizione di efficacia del regolamento.

le aliquote comunali Imu applicabili per l'anno in corso sono efficaci, per la seconda rata di conguaglio, solo se pubblicate sul sito suddetto entro il 28/10.

Da notare che la data ultima di adozione del regolamento IUC (ovvero dei regolamenti delle singole componenti) e' il 31/7/2014, salvo ulteriori proroghe.

La dichiarazione della Iuc

Come abbiamo detto la Iuc è una tassa composta, ma la dichiarazione che i soggetti passivi devono presentare dovrebbe essere univoca.

Ciò dipende molto dai comuni, i quali possono differenziarla per tipo di tributo o prevederne una che raggruppa tutti e tre i tributi o solo due, generalmente Tari e Tasi, lasciando la dichiarazione Imu a parte.

Il termine di presentazione e' il 30 Giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e/o delle aree assoggettabili ai tributi.

Nei casi di occupazione in comune la dichiarazione puo' essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

La dichiarazione, che si deve presentare compilando un modello messo a disposizione dal comune, vale anche per gli anni successivi a meno che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati a cui consegua un diverso ammontare dei tributi.

In questo caso si deve presentare una nuova dichiarazione, sempre entro il 30 Giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le variazioni.

Nelle dichiarazioni riguardanti le unita' immobiliari a destinazione ordinaria (tutta la categoria catastale A, comprese quindi le abitazioni) devono essere indicati come minimo i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

Ai fini della Tari, invece, restano fermi i dati delle superfici dichiarate o accertate ai fini delle precedenti imposte dei rifiuti (tarsu, tia, tares).

Per la Tasi, infine, si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU.

Da ciò si desume che se non sono intervenute modifiche ai dati rilevanti ai fini delle vecchie tasse sui rifiuti o ai fini IMU la nuova dichiarazione non e' necessaria. Lo diventa in caso contrario.

L'Imu

L'IMU (Imposta MUnicipale) è uno dei tributi locali: è entrata in vigore dal 1° gennaio 2012 in via sperimentale, e a regime dal 1° gennaio 2015, in sostituzione di ICI, Irpef dovuta sugli immobili non locati e relative addizionali regionali e comunali.

L'IMU, nella sua versione originaria, si differenziava pertanto dall'ICI, in quanto tributo sostitutivo di imposte dirette (l'IRPEF sugli immobili) e ripartito fra l'erario (lo Stato), e il singolo comune, al quale spettava il 50% dell'imposta sugli immobili diversi dalla abitazione principale, delle relative pertinenze, dei fabbricati rurali ad uso strumentale.

Attualmente è invece previsto che l’intera imposta sia riscossa dal comune, ad eccezione degli immobili classificati nel gruppo D, cioè immobili ad uso produttivo, come capannoni, alberghi, ecc.

Il versamento dell'IMU, imposta dovuta sul patrimonio immobiliare, può essere ridotto o non dovuto in presenza di determinate condizioni oggettive (dell'immobile) o soggettive (del contribuente).

L'IMU, come chiarito in precedenza, è ora ricompresa nella nuova Imposta Unica Comunale IUC (IMU + TASI + TARI) introdotta dalla Legge di stabilità 2014.

Deve pagare l’IMU chi possieda beni immobili situati sul territorio del Comune e, in generale, chiunque detenga un diritto reale (ad esempio, il diritto di abitazione) su tali beni, anche quando risieda all’estero, non abbia la sede legale in Italia (nel caso di società) e non vi eserciti l’attività.

Sono pertanto soggetti all’imposta:

  1. il proprietario, cioè colui che ha il diritto di godere e disporre della cosa in modo pieno e esclusivo;
  2. il titolare di uno dei seguenti diritti:
    • usufrutto, cioè del diritto di usare e godere di un bene a tempo determinato;
    • uso, cioè del diritto di servirsi dell’immobile, limitatamente ai bisogni propri e della famiglia;
    • abitazione, cioè del diritto di abitare una casa, per il bisogno proprio e della famiglia;
    • superficie, cioè il diritto di costruire sul suolo di terzi o di alienare una costruzione esistente separatamente dalla proprietà del suolo;
    • enfiteusi, cioè il godimento di un bene di altri (es.: un fondo agricolo) con l’obbligo di migliorarlo e di pagare un canone periodico;
    • l’ex coniuge assegnatario dell’immobile, a seguito di separazione, divorzio o annullamento di matrimonio, in quanto titolare del diritto di abitazione;
  3. . il locatario, cioè colui che fruisce del bene, nel caso di immobili concessi in locazione finanziaria (leasing);
  4. il concessionario di aree demaniali, cioè chi abbia in concessione un fabbricato costruito su terreno demaniale.

L'IMU non è dovuta sulla abitazione principale.

Fanno eccezione i fabbricati, per se prima casa, classificati alle categorie A/1, A/8, A/9 ( appartamenti di lusso, castelli, ville, ecc.), per i quali l’imposta continua ad essere dovuta.

La soppressione riguarda ogni immobile nel quale il possessore e la sua famiglia dimorano abitualmente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano residenze diverse, all'interno del medesimo comune, le agevolazioni sono pertanto applicabili per un solo immobile (questa limitazione non è applicata nel caso di residenza stabilita in comuni diversi).

L’esenzione si applica inoltre alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

A decorrere dal primo luglio 2013, è prevista la soppressione dell’IMU anche su unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa (se adibiti a prima casa), ed alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP).

Sono inoltre esonerati dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, se invenduti e non locati.

Rimangono comunque esclusi dall'IMU tutti quegli immobili che non sono indicativi di ricchezza, e quindi non possono essere attratti ad imposizione.

Fra questi:

  • i terreni posti in aree montane e collinari nei comuni classificati totalmente montani;
  • le unità immobiliari non considerate come fabbricati, quali serre, vasche per l'irrigazione, tettoie, porcili e pollai di ridotte dimensioni.

Godono invece di esenzione tutti i fabbricati destinati ad un uso istituzionale o religioso, quelli appartenenti a Stati esteri e alle organizzazioni internazionali riconosciute, fra i quali, a titolo soltanto esemplificativo:

  • gli immobili di enti pubblici ed enti locali, utilizzati per finalità istituzionali;
  • i fabbricati destinati al culto;
  • i fabbricati di proprietà della Santa Sede;
  • i fabbricati classificabili nella categoria E;
  • gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività previdenziali, assistenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali ricreative e sportive.

A tal proposito, è stato disposto che siano esenti dall'imposta soltanto gli immobili che, pur posseduti dai soggetti sopra indicati, non siano in alcun caso utilizzati a scopi commerciali, e conservino unicamente il loro scopo istituzionale.

A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Su questa unità immobiliare le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

I terreni agricoli sono soggetti all'IMU in base alla classificazione del comune in cui si trovano, di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica.

A decorrere dal 2015, occorre fare pertanto riferimento alla seguente distinzione:

  • T - Totalmente montano - i terreni sono tutti esenti;
  • P - Parzialmente montano - sono esenti solo i terreni posseduti e condotti da imprenditori agricoli e coltivatori diretti e i terreni posseduti dai medesimi soggetti e dati in fitto o comodato ad altri imprenditori agricoli e coltivatori diretti;
  • NM - Non montano - i terreni non sono esenti e per tutti i terreni si versa l'IMU.

Dal 2015, dunque, l’esenzione dall’IMU si applica:

  • ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani;
  • ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT

Per il 2014 vale, invece, l’esenzione prevista dalla precedente normativa. E’ infatti stabilito che, per il solo 2014, siano esenti anche i terreni già considerati tali dalle previgenti disposizioni, che prevedevano un assoggettamento all'imposta comunale in base alla altitudine al centro del comune, cioè l’altitudine alla quale fosse posta la casa comunale,

Nei comuni fino a 280 metri di altitudine, l’IMU era dovuta da qualsiasi possessore, fra 281 e 600 metri erano esenti da IMU i terreni posseduti da imprenditori agricoli e coltivatori diretti, oltre 600 metri di altitudine era prevista una esenzione totale.

La scadenza per il versamento dell’imposta relativa al 2014, quando dovuta, era stata fissata al 10 febbraio 2015.

Infine, va ricordato che l'IMU è ridotta al 50% nel caso di fabbricati inagibili o inabitabili. Tale condizione deve essere preventivamente accertata dall'Ufficio tecnico del Comune e certificata in apposita perizia, nella quale si dichiara che l'inagibilità o comunque l'impossibilità all'uso del fabbricato non è rimediabile attraverso interventi di manutenzione ordinaria.

E' inoltre opportuno precisare che, in caso di unità collabente (cioè di immobili il cui stato di degrado ne compromette qualsiasi utilizzazione), certificata da un professionista tecnico, il fabbricato può essere tassato in base al solo valore del terreno.

Tali circostanze possono essere attestate dal contribuente mediante l'autocertificazione.

Altra categoria particolare è costituita dai fabbricati di interesse storico o artistico: sono tali quegli immobili che godano di particolare tutela, formalizzata attraverso una dichiarazione di interesse, con la quale è certificata la sussistenza, in capo all'edificio, di un requisito di importanza storica, archeologica o artistica. Questi fabbricati godono di agevolazione fiscale consistente nella riduzione del 50% della base imponibile.

L’IMU su fabbricati strumentali appartenenti ad imprese è inoltre deducibile da IRES e IRAP nella misura del 30 % per l’anno 2013, del 20 % a decorrere dal 2014.

A seguito della abolizione dell’IMU sulla prima casa (se non di lusso), sono soppresse anche le relative agevolazioni, compresa la preesistente detrazione forfettaria, pari a € 50 per ogni figlio convivente minore di 26 anni, salvo che il Comune disponga specifiche detrazioni per familiari a carico.

Le scadenze e le modalità di pagamento dell'Imu

L'IMU, come chiarito, è dovuta in base valore dell’immobile posseduto. Nel caso di fabbricati, dunque, va fatta una distinzione tra:

  1. fabbricati iscritti in catasto;
  2. fabbricati non iscritti in catasto;
  3. fabbricati di interesse storico e artistico.

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito dalla rendita attribuita agli stessi, rivalutata del 5% e moltiplicata per i coefficienti indicati:

  1. per la categoria A (escluso A/10), cioè per le abitazioni, si moltiplica per 160;
  2. per la categoria C (escluso C/1), cioè rimesse, autorimesse, tettoie, si moltiplica per 160;
  3. per la categoria A/10, cioè studi privati, e D/5, cioè banche e assicurazioni, si moltiplica per 80;
  4. per la categoria C/1, cioè negozi e botteghe, si moltiplica per 55;
  5. per la categoria B, cioè convitti, ospedali, conventi, ricoveri, ecc, e per i fabbricati C/3,C/4, C/5, cioè laboratori, stabilimenti balneari, ecc, si moltiplica per 140.
  6. per la categoria D (escluso D/5), cioè opifici e immobili a destinazione speciale e particolare, se iscritti in catasto, si moltiplica per 65.

Gli immobili non ancora iscritti in catasto sono solitamente inseriti nella categoria D: si tratta di fabbricati ad uso strumentale (ad esempio: capannoni, ecc.), il cui valore è definito sulla base delle scritture contabili dell’impresa che ne è proprietaria.

Per questi fabbricati l'imposta si calcola partendo dal loro costo originario e applicando i coefficienti di aggiornamento previsti da apposite disposizioni del Ministero delle Entrate e Finanze.

Tale regola è tuttavia applicabile soltanto nel caso di fabbricati posseduti da imprese: qualora il proprietario fosse anche solo in parte un soggetto non imprenditore, cioè un privato, si dovrà fare riferimento a valori determinati con un apposito sistema informatico.

Per gli immobili di interesse storico e artistico l'imposta è dovuta in base ad una rendita catastale ridotta, determinata dalla tariffa d’estimo minore fra quelle applicate per le abitazioni della stessa zona censuaria. Si tratta comunque di immobili poco comuni, con caratteristiche e vincoli specifici, la cui individuazione è solitamente effettuata da enti preposti alla tutela del patrimonio storico-artistico.

Per i terreni agricoli la base imponibile è il loro reddito domenicale (cioè il reddito relativo alla proprietà del bene e non quello derivante dal concreto esercizio dell'attività agricola), rivalutato del 25% e moltiplicato per 75, secondo la seguente formula: (Reddito domenicale + 25%) x 75

I terreni agricoli, se posseduti e condotti da imprenditori agricoli o da coltivatori diretti, sono comunque esenti dall'imposta, analogamente ai fabbricati rurali utilizzati da questi soggetti (l’esenzione non compete ai proprietari di terreni e fabbricati rurali che non rivestano la suddetta qualifica).

Sulle aree edificabili si paga in base al loro valore venale, fissato al 1° gennaio dell’anno. Si tratta evidentemente di un valore variabile, a differenza di quanto indicato per fabbricati e terreni agricoli, che tiene conto delle eventuali variazioni dovute a situazioni specifiche (ad esempio, se siano utilizzati da coltivatori o meno, se siano incolti, ecc.).

Le aree fabbricabili utilizzate da imprenditori agricoli sono tassate come terreni agricoli.

L'IMU è dovuta per anno solare ed è commisurata ai mesi di possesso dell’immobile, considerandola dovuta per l’intero mese se il possesso è superiore a 15 giorni. Nel caso, ad esempio, di compravendita stipulata al 10 ottobre, il venditore sarà tenuto al pagamento per 9 mesi (da gennaio ad settembre) e l’acquirente per i 3 mesi restanti (ottobre-dicembre). Chi è possessore di immobile per tutto anno versa ovviamente l’intera imposta.

L'IMU è altresì dovuta per la quota di possesso: nel caso di più soggetti possessori del medesimo immobile, ciascuno è tenuto al pagamento in base alla propria quota.

E’ inoltre opportuno ricordare che l'IMU sostituisce l’IRPEF sui redditi di terreni e fabbricati soltanto quando questi non risultino locati: in sostanza, un fabbricato concesso in locazione per una parte dell’anno è soggetto all'IMU per l’intero anno solare, secondo le regole sopra descritte, ed è altresì soggetto, per il solo reddito di locazione, a IRPEF, calcolata nei modi ordinari o con l’applicazione della cedolare secca.

L'aliquota dell'IMU è di 0,76%, su tutti i fabbricati, ad eccezione della abitazione principale e di una sua pertinenza.

I comuni possono aumentare o ridurre l'aliquota sino a 0,3% con disposizioni che devono essere deliberate entro il 30 novembre e che possono prevedere esenzioni e riduzioni per particolari tipologie di contribuenti.

L’aliquota prevista per l'IMU deve comunque tenere conto di quanto stabilito per la TASI, posto che la somma dei due tributi non può superare l’aliquota massima del 1,06 %.

Il versamento può essere effettuato in una unica soluzione, dal 1° maggio ed entro il 16 giugno, oppure in due rate, la prima in acconto fra il 1° maggio e il 16 giugno, la seconda a saldo, fra il 1° e il 16 dicembre.

L’IMU si paga con versamento diretto da parte del contribuente, utilizzando il modello F24, reperibile presso gli sportelli bancari e gli uffici postali.

Il pagamento mediante modello F24 può essere effettuato anche online, oppure attraverso gli intermediari fiscali abilitati (commercialisti e consulenti fiscali in genere).

Per il versamento, il modulo prevede una apposita sezione e deve essere compilato un rigo per ogni comune in cui si posseggano degli immobili. In esso devono essere indicati:

  • il codice del comune;
  • il numero dei fabbricati posseduti in quel comune;
  • per i fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali va distinta la quota destinata allo Stato e quella destinata al Comune se si tratta di versamento in acconto oppure a saldo;
  • l'importo dovuto.

Il versamento può essere effettuato anche mediante un bollettino postale. In tal caso, il numero di conto corrente (1008857615, uguale per tutti i comuni italiani) e l’intestazione (Pagamento IMU) sono già prestampate.

Sul bollettino devono essere indicati:

  • l’importo dovuto;
  • il codice del comune;
  • il numero dei fabbricati posseduti in quel comune;
  • se si tratta di versamento in acconto oppure a saldo.

La dichiarazione IMU è obbligatoria quando si verifichino variazioni che modificano il versamento dell’imposta, variazioni che il comune non può reperire presso la banca dati catastale, e delle quali perciò non potrebbe venire a conoscenza.

Questa situazione può avere diverse origini, delle quali le più frequenti sono:

  • fabbricati dichiarati inagibili;
  • fabbricati che fruiscono di riduzioni di imposta, ad esempio perché assegnati a parenti o locati con regime agevolato (dove il regolamento comunale preveda tali riduzioni);
  • fabbricati divenuti di interesse storico;
  • in generale, fabbricati per i quali sono intervenute, nel corso dell’anno, modifiche che hanno determinato un diverso calcolo dell’imposta.

La dichiarazione IMU invece non deve invece essere presenta quando non sono intervenute modifiche rispetto a quanto originariamente esposto nella dichiarazione ICI.

La dichiarazione deve essere presentata al comune interessato, quello cioè in cui si trova il fabbricato oggetto di variazione, entro il 30 giugno dell’anno successivo.

La Tari

La TARI, ovvero la tassa sui rifiuti, sostituisce,dal 1° gennaio 2014, i preesistenti tributi dovuti al Comune da cittadini, enti ed aziende quale pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, noti con l'acronimo di TARSU, e successivamente di TIA e di TARES.

La nuova tassa conserva tuttavia taluni presupposti e modalità di determinazione della tassa soppressa, alla quale la legge rimanda per la determinazione del nuovo tributo.

La tassa rifiuti solidi rappresenta il corrispettivo che il Comune richiede a fronte del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti sul proprio territorio. La base su cui calcolare la TARI è la superficie calpestabile di unità immobiliari, iscritte o iscrivibili nel catasto urbano, suscettibili di produrre rifiuti.

La norma individua, pertanto, quale presupposto per l’applicazione del tributo l’occupazione di locali ed aree scoperte che si trovano sul territorio del Comune, le cui superfici già dichiarate o accertate costituivano la base imponibile dei precedenti tributi.

Sono infatti tassati i locali di immobili adibiti a qualsiasi destinazione, con le relative pertinenze (ad es. il box), e le aree scoperte che non siano accessorie o pertinenziali (ad esempio, sono accessorie, e pertanto escluse, le cantine, i locali di sgombero, le scale di accesso, ecc.). Sono inoltre escluse le parti comuni del condominio.

A titolo di esempio, è tassabile il giardino, ma non il posto macchina scoperto (cioè la parte di cortile condominiale utilizzata come parcheggio privato).

Tale regola non vale per le aree utilizzate per attività economiche (ad esempio il cortile di una fabbrica), che sono invece sempre tassate.

Chiunque occupi un immobile è tenuto, entro il 20 gennaio dell’anno successivo a quello di occupazione, a darne comunicazione all'ufficio tributi del Comune in cui si trova l'immobile, utilizzando il modulo appositamente predisposto. La denuncia ha efficacia sino a quando non mutino le condizioni alla base del prelievo, cioè il possesso dell'immobile stesso. La denuncia di variazione ha la medesima scadenza (20 gennaio).

Devono pagare, in quanto soggetti passivi, tutti coloro che occupano locali ed aree scoperte, a qualsiasi titolo utilizzate, situate nel territorio comunale.

E’ pertanto tenuto al pagamento colui il quale dispone dei locali o dell’area, a prescindere dal titolo che legittima l’occupazione (proprietà, locazione, uso, ecc.), e soltanto nel caso di occupazione precaria, ad esempio in presenza di locazioni di breve durata (si pensi all'immobile locato per una settimana di vacanza) la tassa è dovuta dal proprietario.

E’ inoltre opportuno precisare che nei confronti degli appartenenti al nucleo familiare o di chiunque occupi aree e locali in comunione con altri, ciascuno dei coobbligati (conviventi, soci, ecc.) può essere tenuto al pagamento della totalità della tassa, in forza del cosiddetto vincolo di solidarietà.

Nel caso di multiproprietà (quando esistono più proprietari, i quali che fruiscono a turno del medesimo immobile ), la responsabilità del tributo è attribuita al soggetto che gestisce i servizi comuni, fermo restando il suo diritto a richiedere il rimborso dell’importo versato in misura percentuale ad ogni effettivo detentore.

L’importo è stabilito dal regolamento comunale. La legge di stabilità 2014 ha previsto la determinazione, da parte dei comuni, di metodi di misurazione della quantità di rifiuti e di gestione dei servizi di smaltimento, con i conseguenti sistemi di ripartizione del costo relativo.

Se il principio fondamentale per l’applicazione della TARI è quello in base al quale “chi inquina paga”, il comune può tuttavia determinare la propria tariffa secondo i criteri già previsti per la TARSU, quindi commisurando la tassa a quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie.
La tassa è dovuta per l’anno solare.

Nel caso di occupazione temporanea di durata inferiore a 183 giorni, è applicata una tariffa giornaliera, comunque determinata in base alla tariffa annuale e rapportata ai giorni di occupazione, con una maggiorazione che non potrà superare il 100%. E’ opportuno chiarire che per occupazione temporanea si deve far riferimento alla effettiva durata dell’occupazione nel corso dell’anno: pertanto è comunque soggetta al tributo in misura integrale anche l’occupazione periodica o ricorrente, se complessivamente superiore a 183 giorni.

Il presupposto della norma è quello per cui non sono tassabili gli spazi improduttivi di rifiuti, in base al criterio della “non utilizzabilità” dei locali e delle aree. Tale indisponibilità deve tuttavia dipendere da condizioni oggettive, cosicché, ad esempio, un’ abitazione priva dei requisiti di abitabilità (mancanza di allacciamenti elettrici, idrici e fognari, ecc.) non è soggetta all'imposta, mentre un locale che disponga di tali infrastrutture è comunque tassabile, anche se materialmente inutilizzato.

Sono pertanto esenti:

  • le parti condominiali, non utilizzate in via esclusiva (ad esempio, l'androne, o le scale di accesso);
  • i locali dove è oggettiva l’impossibilità di produrre rifiuti in maniera autonoma (ad es. solai e cantine);
  • i locali dove, in specifiche circostanze temporali, non è possibile produrre rifiuti.

Sono inoltre previste riduzioni in misura variabile, a seconda delle modalità di erogazione del servizio. In particolare, la TARI è ridotta alla misura massima del 20% nei seguenti casi:

  • mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti;
  • erogazione del servizio in cui si evidenzino gravi violazioni della norma di riferimento;
  • interruzioni del servizio che possano arrecare danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

La tariffa può inoltre essere ridotta:

  • nel caso di uso non continuativo dell'immobile (ad esempio, per abitazioni tenute per uso stagionale);
  • nel caso di unico occupante dell'immobile (persona che viva da sola);
  • per la parte abitativa di case coloniche, occupate da agricoltori;
  • se l'occupante è residente all'estero per un periodo non inferiore a sei mesi.

I comuni possono altresì deliberare riduzioni e esenzioni, entro il 7% dell’intero introito, in base a specifiche condizioni dell’occupante oppure tenendo conto della capacità contributiva della famiglia.

La tassa è riscossa direttamente dal Comune. Per il pagamento è possibile utilizzare l’apposito bollettino postale o il modello F24, che il comune provvede ad inviare al contribuente, con l’indicazione degli importi dovuti, il codice tributo, l’anno di riferimento, e la scadenza di versamento.

La Tasi

La Tasi, ovvero la nuova tassa sui servizi comunali indivisibili, è dovuta a partire dal 2014, al posto della maggiorazione della Tares creata allo stesso scopo.

Per servizi indivisibili si intendono tutti quei servizi comunali per i quali non e' possibile un ripartizione tra i cittadini (illuminazione pubblica, sicurezza, polizia locale, etc.).

I regolamenti comunali dovranno precisare quali servizi indivisibili copre la Tasi con indicazione, per ogni servizio, dell'importo dei costi coperti.

Il soggetto obbligato al pagamento e' colui che possiede o detiene i locali e le aree; gli eventuali co-possessori o co-detentori sono obbligati in solido al pagamento dell'obbligazione che comunque rimane unica.

Se l'unita' immobiliare e' occupata da un soggetto diverso dal proprietario o dal titolare di altro diritto di godimento (usufruttuario, etc.) ambedue i soggetti sono tenuti al pagamento. L'occupante versa la Tasi nella misura stabilita dal comune variabile tra il 10 e il 30% dell'ammontare complessivo; la restante parte e' corrisposta dal proprietario/usufruttuario/etc.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare la TaSi e' dovuta solo dal possessore a titolo di proprieta', uso, usufrutto, abitazione o superficie. Nel caso di locali in multiproprieta' e di centri commerciali integrati e' responsabile del pagamento il soggetto che gestisce i servizi comuni, fermi restando obblighi e diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree.

In caso di leasing (immobiliare) la Tasi e' dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

Il presupposto della Tasi e' il possesso o detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati (compresa l'abitazione principale) ed aree edificabili a qualsiasi uso adibiti. Sono escluse le arre scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Sono escluse dall'imposizione le aree scoperte e i terreni agricoli.

Sono esenti Tasi gli immobili dello stato, dagli enti locali (comuni province regioni) e da altri enti pubblici (comunita' montane, enti ssn). Sono inoltre esenti i fabbricati di categoria da E1 a E9 (destinati ad usi pubblici in generale, ponti, stazioni, aeroporti, etc.), i fabbricati ad usi culturali, quelli destinati esclusivamente all'esercizio di culto, quelli di proprietà della Santa Sede, quelli appartenenti agli stati esteri o alle organizzazioni internazionali.

Sono esenti anche gli immobili utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle societa', trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale ed gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato.

Come regola generale fissata dalla legge, l'aliquota base della Tasi e' pari all'1 per mille, calcolata sulla base imponibile IMU.

Nel fissare le aliquote i comuni devono rispettare un importante vincolo in base al quale la somma delle aliquote Tasi e Imu per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale alla fine del 2013.

Per le seconde case, ed in generale per tutti gli immobili sottoposti all'aliquota base IMU, tale soglia e' quindi il 10,60 per mille. Per le case di abitazione non esenti IMU (di lusso, ville, castelli, etc.) la soglia e' il 6 per mille. Per le case di abitazione esenti IMU, invece, come soglia si tiene a riferimento l'aliquota massima della sola Tasi, il 2,5 per mille.

Il calcolo della TASI avviene utilizzando come base imponibile la stessa che si utilizza per l'IMU, sottraendo poi le eventuali detrazioni previste dal comune.

Da notare che i comuni sono liberi di abbassare l'aliquota Tasi al di sotto dell'aliquota base fino anche ad annullarla. Inoltre, per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima Tasi non puo' comunque eccedere il limite dell'1 per mille.

Per il versamento della Tasi, a regime, le rate sono due (la prima al 50% e la seconda a conguaglio) con scadenze e criteri di calcolo analoghi all'IMU, ovvero il 16/6 per l'acconto, calcolato con le aliquote relative all'anno precedente, e il 16/12 per il saldo calcolato a conguaglio con le aliquote valevoli per l'anno in corso. I regolamenti comunali possono consentire anche il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 Giugno di ciascun anno.

Per consentire il conguaglio a fine anno i comuni devono inviare i propri regolamenti al Ministero dell'economia, per la pubblicazione sul sito del MEF entro e non oltre il 28/10 di ciascun anno. Se cio' non avviene anche la seconda rata di conguaglio (del 16/12) puo' essere calcolata con le aliquote dell'anno precedente.

Dal 2015 dovrebbero arrivare a casa i moduli di pagamento precompilati. Per il pagamento può essere consentito l'uso del modello F24 effettuando, se ci sono, compensazioni, oppure l'utilizzo di un bollettino di c/c postale.

E' atteso un decreto ministeriale che definisca le modalità di versamento, assicurando la massima semplificazione e prevedendo l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

Per quanto riguarda le esenzioni il comune può, con proprio regolamento, prevedere riduzioni ed esenzioni nei casi di abitazioni con unico occupante; abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; locali, diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero; fabbricati rurali ad uso abitativo;

La legge precisa che i comuni, nel prevedere le riduzioni, debbano tener conto della bassa capacita' contributiva delle famiglie, misurata con l'Isee e riservare delle detrazioni per le abitazioni principali e per i familiari dimoranti abitualmente (o residenti) nell'abitazione principale. A questo scopo lo Stato riconosce un finanziamento di 500 milioni di euro da ripartire tra i comuni.

Tosap e Cosap

La Tosa, ovvero la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, è uno dei tributi locali per l'occupazione di spazi appartenenti a beni demaniali (i beni dello Stato) o al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio (ossia la limitazione, imposta al proprietario, del godimento del bene a favore di altri, in tal caso il passaggio di altri sull'area privata), spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rivi e canali.

La tassa per l'occupazione del suolo pubblico, cioè la Tosap, è la tassa dovuta quando un soggetto occupa un'area che appartiene al territorio di un ente locale: ha il suo fondamento nella limitazione che, per la collettività, comporta il ridotto godimento dello spazio pubblico occupato.

I presupposti per l’applicazione della Tosap sono pertanto, l’occupazione di uno spazio, anche sovrastante o sottostante appartenente al patrimonio indisponibile del Comune o di altro ente ed
il vantaggio economico che dall’occupazione deriva.

La Tosap è calcolata in base alla superficie effettivamente occupata, espressa in metri quadrati o lineari, arrotondati all’unità superiore (non sono pertanto tassabili le porzioni di spazio inferiori ai 50 cm.). Per le aree superiori ai 1000 mq la superficie tassata è calcolata al 10%.

Il tributo è dovuto all'ente titolare dell’area, cioè al Comune o alla Provincia (ad esempio, nel caso di strade provinciali, piazze, ecc). L'ente è pertanto tenuto ad emanare un regolamento che, in ottemperanza alle norme in materia di finanza locale, disciplini le modalità di attuazione e di riscossione della tassa, nonché le eventuali condizioni di esonero.

Sono pertanto previste la suddivisione del territorio in almeno due categorie, secondo un criterio di importanza, con una tassazione tanto più elevata a seconda dell’importanza riconosciuta. L’elenco delle categorie deve essere pubblicato in luoghi pubblici e nell'albo pretorio per almeno quindici giorni e la determinazione di tariffe, a seconda del tipo di occupazione, commisurata ai metri quadri occupati.

La quantificazione dell'imposta dipende inoltre dal tipo di occupazione, con una distinzione fra occupazione permanente ed occupazione temporanea. Le occupazioni permanenti prevedono una tassazione determinata in base all'unità di superficie occupata, commisurata in metri quadri, in ciascun anno solare.

Può inoltre essere prevista una riduzione fino al 30% della tariffa ordinaria per occupazione permanente di spazi soprastanti e sottostanti, ad esempio con l’ installazione di tende esterne, sia fisse sia mobili (sono tali, ad esempio, quelle dei negozi e dei locali pubblici).

Qualora la tenda ricada a copertura di una superficie già assoggettata a tassazione, la Tosap è dovuta soltanto sui metri eventualmente eccedenti. Si pensi, ad esempio, al pubblico esercizio che paga la tassa per l’occupazione di suolo pubblico con sedie e tavolini: in tale situazione, la proiezione al suolo di una tenda esterna determina una tassazione soltanto sui metri in eccesso.

Occorre tuttavia precisare che, in assenza di una specifica disposizione su tali spazi, la tassa è dovuta secondo la normale tariffa applicata. Un caso particolare di occupazione permanente riguarda i passi carrabili.

I passi carrabili sono soggetti alla Tosap, applicando la tariffa ordinaria per le occupazioni permanenti, ridotta al 50%. Le occupazioni temporanee sono soggette ad una tassa in misura proporzionale alla superficie occupata ed al periodo di occupazione, calcolato su base giornaliera, come sotto indicato:

  1. I classe: minima, € 1,033. Massima, € 6,917 per mq. Limite giornaliero € 0,1291;
  2. II classe: minima, € 0,775. Massima, € 5,165 per mq. Limite giornaliero € 0,1291;
  3. III classe: minima, € 0,775. Massima, € 4,132 per mq. Limite giornaliero € 0,1291;
  4. IV classe: minima, € 0,3873. Massima, € 3,099 per mq. Limite giornaliero € 0,0775;
  5. V classe: minima, € 0,3873. Massima, € 2,066 per mq. Limite giornaliero € 0,0775.

Le occupazioni temporanee sono disciplinate da una normativa locale che prevede una tariffa giornaliera e la ripartizione di tale tariffa in fasce orarie, con importi differenziati a seconda del periodo e del tipo di occupazione.

L'ente, cui la Tosap è dovuta, può disporre che la Tosap sia sostituita da un canone (Cosap), avente requisiti analoghi a quelli della tassa e simili modalità di pagamento.

Le esenzioni dalla Tassa per l’occupazione del suolo pubblico sono alquanto limitate e circoscritte a particolari soggetti. E’, infatti, previsto che non siano soggetti all’imposta:

  • lo Stato e gli enti locali, quali regioni, Province, Comuni;
  • gli enti religiosi, per le occupazioni connesse a fini di culto;
  • gli enti non commerciali aventi finalità educative, sociali, previdenziali, ecc.

Il tributo è riscosso direttamente dall'ente, al momento della richiesta di occupazione del suolo pubblico da parte del cittadino.

Imposta comunale sulla pubblicità

L'ICPA, ovvero l'imposta comunale sulla pubblicità, parte dal presupposto della diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.

Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a pubblici spettacoli, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o ai quali, comunque, chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo eserciti un diritto od una potestà.

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, su richiesta al Comune.

L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Il soggetto passivo d'imposta, prima di iniziare la pubblicità, deve presentare apposita denuncia all'ufficio e la comunicazione deve avvenire anche in caso di cessazione o variazione temporanea, utilizzando il modulo sottoriportato.

Il pagamento dell'imposta è annuale, con termine a gennaio di ogni anno, e se non si verificano variazioni dovrà essere versato l'importo dell'anno precedente.

Sanzioni per omessa, infedele dichiarazione e tardivo pagamento:

  • in caso di mancata denuncia il 100 % dell’ imposta evasa, riducibile 1/3 se il versamento avviene entro 60 giorni dalla
    notifica dell’ avviso di pagamento,
  • in caso di infedele denuncia il 50 % dell’ imposta evasa, riducibile 1/3 se il versamento avviene entro 60 giorni dalla
    notifica dell’ avviso di pagamento,
  • in caso di mancato pagamento entro i termini previsti per la scadenza 30 % a seguito dell’emissione dell’ avviso raccomandato.;

Qualora il contribuente si rechi spontaneamente all' ufficio si applica il ravvedimento operoso come previsto dalla normativa in materia, con conseguente riduzione della sanzione.

Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale è gestito in concessione, di norma, da una ditta nominata dal Comune.

La tariffa dell’ imposta è ridotta alla metà:

  1. per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  2. per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali.
  3. per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacolo viaggianti e di beneficenza.

Esenzioni previste dal vigente regolamento:

  1. la pubblicità realizzata all’interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne esposte sulle vetrine e nelle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti alla attività in essi esercitata e non superino nel loro insieme la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
  2. gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l’utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
  3. la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo, qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
  4. la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole e nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
  5. la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico, di ogni genere, inerente l’attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l’itinerario di viaggio per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
  6. la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli
  7. La pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti pubblici territoriali;
  8. le insegne, le targhe e simili apposte per l’individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non persegua scopo di lucro;
  9. le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

Riscossione coattiva rimborsi ed accertamenti fiscali per i tributi locali

Come accennato in precedenza, la finanziaria 2007 ha modificato tutte le norme relative alla riscossione dei tributi locali, più precisamente le regole relative all'accertamento, alla riscossione coattiva e alla decadenza dei relativi termini, termini che sono stati allungati ed uniformati.

Le regole riguardano la notifica dell'avviso di accertamento e della successiva iscrizione a ruolo con notifica della cartella esattoriale. Da sapere che dal Luglio 2015 tutto potrebbe cambiare, se non venisse ulteriormente prorogato il termine oltre il quale i comuni sono obbligati a gestire direttamente la riscossione delle proprie entrate, tributarie e non.

La riscossione diretta, che in molti casi già avviene (soprattutto per le multe) dovrà, nel caso, non avvenire per avvisi di accertamento e cartella esattoriale ma con l'ingiunzione fiscale alla quale in ogni caso (e' bene saperlo) la legge ha abbinato le stesse normative di riscossione coattiva della cartella.

Comunque, le regole di riscossione vigenti dal 2007 riguardano tutti i tributi locali, e non cambia al cambiare del loro nome (le leggi che si sono susseguite hanno mantenuto i riferimenti alle norme della Finanziaria 2007 per quanto riguarda la riscossione).

Nell'ambito degli immobili, come patrimoniale, sono coinvolte l'ICI diventata IMU. Nell'ambito della gestione dei rifiuti sono coinvolte la TARSU diventata TIA, ambedue sostituite dalla TARES che poi si e' scomposta in TARI (tassa rifiuti) e TASI (servizi indivisibili).

Sono poi incluse l'imposta comunale sulle pubbliche affissioni e la TOSAP.

Per quanto riguarda l'avviso di accertamento, notifica e contenuto, relativamente alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e per l'accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, gli enti locali devono notificare al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie previste dalla legge..

L'avviso deve contenere:

  • la motivazione, ovvero i presupposti su cui si basa. Se tale motivazione fa riferimento ad un atto precedente non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'avviso o riprodotto nel suo contenuto essenziale sullo stesso;
  • l’indicazione dell’ufficio presso il quale e' possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
  • indicazione del responsabile del procedimento;
  • indicazione dell’organo o dell'autorità amministrativa presso il quale e' possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela;
  • delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui e' possibile ricorrere (tipicamente la commissione provinciale tributaria), nonché il termine. di 60 giorni, entro cui effettuare il relativo pagamento.

Dal momento in cui l'accertamento e' diventato definitivo, ossia decorsi 60 giorni dalla notifica dell'avviso senza che venga effettuato il pagamento, o eventualmente un ricorso, il debito viene iscritto a ruolo e diventa titolo esecutivo da notificarsi al contribuente entro il 31/12 del terzo anno successivo.

Un eventuale ricorso sospende"il termine fino al momento in cui la sentenza passa in giudicato, ovviamente.

La notifica dell'iscrizione a ruolo avviene tramite una cartella esattoriale emessa dal concessionario locale, alla quale, in caso di mancato pagamento o ricorso nei termini, possono seguire tutte le procedure esecutive previste dalla legge (ipoteca, fermo dei beni mobili, pignoramento, etc.)

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L’ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza.

La misura annua degli interessi e' determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell’eseguito versamento.

Come difendersi da un accertamento fiscale sui tributi locali

Il contribuente che riceve un avviso di accertamento per la TARI (come anche per IMU e TASI), ha a disposizione diversi mezzi di tutela, i quali elencheremo qui di seguito.

Definizione agevolata

La definizione agevolata consiste nel pagamento entro sessanta giorni dell'importo contestato, rinunciando contestualmente al ricorso. Tale strumento consente la riduzione a un terzo delle sanzioni applicate.

Ovviamente, considerato che essa implica la rinuncia al ricorso e a ogni forma di contestazione, è consigliabile laddove l'avviso di accertamento sia fondato e legittimo sotto ogni aspetto, ivi compresa la procedura di notifica.

Si precisa che la definizione agevolata non è applicabile agli accertamenti per omesso o infedele pagamento (ma solo a quelli per omessa o infedele denuncia).

Istanza di autotutela

L'istanza di autotutela è una richiesta formale rivolta all'Ente (il Comune), con cui si richiede l'annullamento e/o la rettifica totale o parziale dell'avviso di accertamento, laddove vengano riscontrati errori o comunque motivi di illegittimità facilmente dimostrabili (ad esempio, nel caso di pagamento già effettuato).

L'istanza di autotutela non sospende né interrompe i termini per proporre ricorso in Commissione tributaria, né l'efficacia esecutiva dell'avviso, laddove decorrano i sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

Accertamento con adesione

Lo strumento dell'accertamento con adesione è applicabile solo agli avvisi di accertamento per omessa o infedele dichiarazione. E' consigliabile quando l'accertamento si basa su elementi non del tutto certi, che possono essere oggetto di diversa valutazione.

Con questo strumento, il contribuente chiede all'Ufficio competente di rivedere la valutazione degli oggetti presenti nell'avviso di accertamento e di ricalcolare l'importo dovuto, i relativi interessi e le sanzioni.

L'accertamento con adesione produce come effetto immediato la sospensione dei termini per l'impugnazione e quelli di pagamento del tributo per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione.

Entro quindici giorni dal ricevimento dell'accertamento con adesione, l'Ufficio contatta il contribuente per concordare un incontro durante il quale potranno essere effettuati tutti gli approfondimenti del caso.

Si instaura quindi un contraddittorio. In caso di accordo tra le parti, l'Ufficio redige un atto di accertamento con adesione in duplice copia che va sottoscritto dal contribuente (o dal suo procuratore) e dal responsabile dell'ufficio o suo delegato.

In tal caso, per effetto del raggiungimento dell'accordo, si applicherà la sanzione pari ad un quarto del minimo previsto dalla relativa normativa.

Se invece non si raggiunge l'accordo o nel caso in cui il contribuente non si presenti all'incontro, decade il diritto all'accertamento con adesione.

Al termine del procedimento, il Funzionario Responsabile redige un verbale riportando tutte le operazioni compiute in relazione all'accertamento con adesione (compresa l'eventuale mancata comparizione del contribuente e il conseguente esito negativo dell'accertamento con adesione).

Ricorso in Commissione Tributaria

Il contribuente ha anche la possibilità di presentare ricorso in Commissione Tributaria Provinciale, eccependo ogni vizio, formale e di merito, relativo all'avviso di accertamento, qualunque sia la violazione contestata.

Il ricorso deve essere presentato perentoriamente entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento (salva la sospensione di novanta giorni se è stato richiesto l'accertamento con adesione, nonché la sospensione feriale dal 1 agosto al 15 settembre).

A chi è addebitato il pagamento di Imu e Tasi dopo una separazione personale tra coniugi

In caso di di separazione personale, divorzio o annullamento del matrimonio e conseguente assegnazione dell'immobile di famiglia ad uno dei due ex coniugi, chi paga le tasse sulla casa, Imu e Tasi ?

La casa assegnata al coniuge a seguito di provvedimento del giudice di separazione legale, annullamento o divorzio, è assimilata all'abitazione principale. Quindi, non vi sono dubbi sull'obbligo del pagamento Imu da parte dell'ex coniuge assegnatario.

Più complesso è, invece, il discorso che riguarda la Tasi.

In questo caso il legislatore, a differenza di quanto concerne l'Imu, non ha individuato nell'assegnatario dell'abitazione ex coniugale l’unico soggetto passivo della nuova tassa. Vediamo quindi di analizzare dettagliatamente la questione.

La prima cosa da dire è che le regole sulla casa coniugale valgono, in ogni caso, dalla data dell'omologa della sentenza, al giorno in cui si verifica un fatto estintivo del diritto di godimento della casa, il che accade non solo quando i figli acquisiscono l’autosufficienza economica, ma anche quando l’assegnatario non abiti o cessi di abitare nella casa familiare, oppure quando conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio.

La normativa vigente ha chiarito che, ai soli fini dell'Imu, l’assegnazione giudiziale dell'ex casa coniugale si intende, in ogni caso, effettuata a titolo di diritto di abitazione. La legge ha quindi assegnato al coniuge assegnatario la soggettività passiva dell'IMU, a prescindere da una sua eventuale percentuale di proprietà sull'immobile.

L’assegnatario, dunque, usufruisce dell'esenzione dal pagamento dell'imposta della casa di residenza.

Il soggetto passivo resta l’assegnatario anche nel caso in cui il fabbricato, durante il matrimonio, fosse detenuto in comodato gratuito, ma non anche nell'ipotesi di locazione.

Oggi nulla è cambiato in ordine alla soggettività passiva della tassa e, pertanto, l’esclusione continua a riguardare solo l’assegnatario.

L’unico cambiamento consiste nell'aver escluso la tassazione della casa coniugale, purché non di lusso, anche nell'ipotesi in cui l’assegnatario abbia la dimora abituale o la residenza anagrafica in altro luogo.

Ai fini dell'applicazione della Tasi, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

Conseguentemente, il soggetto passivo di imposta per l'immobile è il coniuge assegnatario, che ha diritto all'applicazione delle agevolazioni previste per l'abitazione principale: aliquota 3,3 per mille e detrazione.

A chiarirlo è il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il quale, ha affermato che il coniuge è titolare del diritto di abitazione e, indipendentemente dalla quota di possesso dell'immobile, è il solo che paga la Tasi con l’aliquota e la detrazione, eventualmente prevista, per l’abitazione principale.

Se, invece, la casa assegnata fosse in locazione la Tasi deve essere calcolata dal proprietario con l’aliquota prevista dal Comune per gli immobili diversi dall'abitazione principale e l’importo ottenuto verrà pagato in parte dal proprietario e in parte dal locatario, in base alle quote deliberate dal Comune.

11 Febbraio 2015 · Andrea Ricciardi


Commenti e domande

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6 risposte a “Il manuale per il contribuente sui tributi locali » Iuc Imu Tari Tasi ed altre imposte”

  1. filo ha detto:

    Il Comune di Modugno nega il mio diritto ad un imborso imu anno 2012 per imposte versate per intero su beni inagibili, domanda di inagibilita’ ed autocerificazione presentate il 14 gennaio 2013, motivando Dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva dli inagibilità decorre il riconoscimento dell’agevolazione.

    Non precisa la normativa di riferimento. Lo stesso comune per l’anno 2013 imu, persistendo l’inagibilità, in sede di accertamento con adesione affermando di voler risolvere in tempi brevi il problema, in assenza di regolamento comunale, ha richiesto una perizia di un tecnico attestante l’inagibilità con data 2013 che possedevo per poi sottoporla al vaglio dell’ufficio tecnico. Interpellato quest’ultimo gia’ nel 2013 sulla questione e mai pronunciatosi nel frattempo stanno per scadere i termini per presentare ricorso alle commissioni tributarie.

    • Il Comune la sta portando per le lunghe proprio per portare il contribuente fuori termine massimo per il ricorso giudiziale. Comprendo che la soluzione ottimale sarebbe quella di risolvere la questione senza dover affrontare le spese di giudizio, ma se si vuole ottenere l’esenzione almeno per l’IMU 2013 (per quanto attiene il 2012 i termini per il ricorso alla CTP dovrebbero esser scaduti) sarà necessario percorrere le vie legali.

  2. Anonimo ha detto:

    Il comune di Calenzano mi contesta agevolazione IMU, perché mio marito e residente in altro comune. In pratica, dicono che il nucleo familiare è scisso e quindi non ho più il criterio per agevolazione. Secondo quando scritto dal Ministero delle Finanze nella circolare IMU, questo non è corretto. Sta di fatto che dovrò fare ricorso. Ma come è possibile?

    • Come è possibile? La questione è semplicissima: il funzionario incompetente che ha avviato la contestazione, negando l’agevolazione fiscale, non dovrà pagare, di tasca propria, spese giudiziarie ed onorari di assistenza tecnico legale per il ricorso. Lei, invece, sì. Può darsi che con la mediazione obbligatoria il contenzioso tributario non arrivi alla CTP. In bocca al lupo!

  3. Guerrino Sbardella ha detto:

    Il giorno 12 gennaio 2015 ho ricevuto una cartella di pagamento TARSU da parte del comune dove risiedo di ben 666 euro con pagamento in una sola soluzione, riguardante gli anni 2009/2010 2011/2012. L’anno 2009 deve essere pagato?

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Per quel che attiene l’accertamento delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti dei tributi locali, il Comune deve notificare al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato – a pena di decadenza – entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

      Pertanto, il temine di decadenza per l’avviso di accertamento per l’anno 2009 è il 31 dicembre 2014.

      Se lei si reca presso gli uffici comunali preposti alla riscossione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, chiedendo, com’è suo diritto, l’ostensione della ricevuta di spedizione dell’avviso di accertamento che le è stato recapitato il 12 gennaio 2015, molto probabilmente, vi troverà indicata la data di uno degli ultimi giorni del dicembre 2014.

      E tanto basta al mittente per essere in regola con i termini di decadenza fissati per legge, indipendentemente dalla data in cui l’avviso di accertamento è stato effettivamente consegnato dal postino al destinatario.

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