Trattamento di fine rapporto e trattamento di fine servizio (o indennità di buonuscita) – Differenze

L’indennità di buonuscita (trattamento di fine servizio o TFS) è l'importo che spetta ai dipendenti civili e militari dello Stato assunti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000, alla cessazione, per qualunque causa, del rapporto di lavoro con l’Amministrazione di appartenenza. Il trattamento di fine rapporto (TFR), invece, è l'importo corrisposto ai dipendenti privati e a quelli pubblici assunti con contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000.

La base contributiva, cui l'indennità di buonuscita deve essere commisurata, non può includere emolumenti diversi da quelli espressamente menzionati dal DPR 1032/1973 (articolo 38), la cui elencazione ha carattere tassativo, restando, pertanto, esclusa ogni possibilità di interpretare le locuzioni "stipendio", "paga" o "retribuzione" nel senso generico di retribuzione onnicomprensiva, riferibile a tutto quanto ricevuto dal lavoratore in modo fisso e continuativo e con vincolo di corrispettività con la prestazione lavorativa.

Più in particolare, il DPR 1032/1973, nell'individuare all'articolo 38 la base contributiva di calcolo dell'indennità di buonuscita, esclude che l'autonomia individuale o collettiva, possa introdurre specifiche modifiche alla relativa disciplina legale e, quindi, interferire in ordine all'inclusione di ulteriori elementi retributivi nella base di computo dell'indennità di buonuscita.

In ogni caso, la regola per cui la indennità di anzianità viene calcolata su una base limitata allo stipendio base, con esclusione di altre indennità, conduce comunque ad un trattamento più favorevole rispetto al trattamento di fine rapporto spettante ai dipendenti privati, giacché i dipendenti pubblici ai quali il TFS trova applicazione, hanno il vantaggio di moltiplicare l'ultimo stipendio per il numero degli anni di servizio prestati, in luogo del sistema del trattamento di fine rapporto, che si compone della somma di accantonamenti annuali, che riproducono, non già i più alti compensi percepiti al termine della carriera, ma solo la quota di quelli ricevuti anno per anno.

Così si espressa la Corte di cassazione, in tema di base contributiva per il TFS, nella sentenza 17891/15.

14 Settembre 2015 · Tullio Solinas


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