Il trasferimento dei servizi di pagamento legati al conto corrente è gratuito e deve essere perfezionato entro dodici giorni

Attraverso il contratto di conto corrente, la banca assicura al cliente un servizio di gestione della liquidità: custodisce i risparmi e offre una serie di servizi quali versamenti, prelievi e pagamenti, anche mediante carte di debito e di credito, assegni, bonifici, addebiti diretti e fidi.

Le informazioni che l’intermediario è tenuto a fornire sul contratto di conto corrente sono oggetto di specifica disciplina nelle disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.

Gli intermediari sono tenuti a offrire ai consumatori conti di base. Nello specifico, si tratta di conti a operatività limitata che, a fronte di un canone annuale onnicomprensivo, includono le operazioni e i servizi individuati nella convenzione in essere tra il Ministero dell’Economia e delle finanze, la Banca d’Italia e le principali associazioni degli intermediari; i conti di base non includono i servizi di convenzione di assegno, carta di credito, deposito titoli per gli investimenti e non prevedono l’accesso a forme di finanziamento.

In sede precontrattuale i clienti che si accingono ad aprire un conto corrente hanno diritto a ottenere informazioni chiare e complete circa la natura e gli effetti del contratto che intendono sottoscrivere, i servizi di cui potranno avvalersi e i relativi costi, gli eventuali requisiti minimi per l’apertura del conto (ad es. il versamento iniziale di una somma di denaro o l’accredito dello stipendio).

Al cliente è riconosciuto il diritto di recedere in ogni momento dai contratti a tempo indeterminato, come quello di conto corrente, senza penalità e senza spese, sulla base di quanto disposto dal Testo Unica Bancario (TUB). La banca o l’intermediario finanziario possono chiedere al cliente il rimborso delle spese sostenute in relazione a servizi aggiuntivi richiesti in occasione del recesso (ad esempio, servizi non necessari per il recesso stesso oppure servizi dovuti, per i quali è previsto l’intervento di un terzo soggetto).

Novità dal punto di vista normativo deriveranno dal recepimento della direttiva UE/2014/92 (Payment Accounts Directive, PAD) sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base, il cui termine di recepimento scade il 18 settembre 2016.

Invece, le disposizioni della direttiva UE/2014/92, relative al trasferimento dei servizi di pagamento (ordini permanenti di bonifico, addebiti diretti ricorrenti e bonifici in entrata ricorrenti eseguiti sul conto di pagamento) legati al conto, sono state recepite con il decreto legge 3/2015 (convertito con modificazioni dalla legge 33/2015): esse prevedono, tra l’altro, la gratuità dell’operazione e il suo perfezionamento entro dodici giorni lavorativi.

18 Luglio 2016 · Simonetta Folliero


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!