La clausola di trasferimento di immobile tra i coniugi perfezionata in sede di separazione o divorzio è opponibile a terzi
La clausola di trasferimento di immobile tra i coniugi, contenuta nei verbali di separazione o omologata dalla sentenza di divorzio congiunto e’ valida tra le parti e nei confronti dei terzi, essendo soddisfatta l’esigenza della forma scritta, cosi come il trasferimento o la promessa di trasferimento di immobili, mobili o somme di denaro, quale adempimento dell’obbligazione di mantenimento (o assistenziale) da parte di un coniuge nei confronti dell’altro.
Questo il giudizio sancito dai giudici della Suprema Corte nella sentenza 24621/15.
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