Trattamento di fine rapporto in busta paga ad aprile – il modulo per la domanda al datore di lavoro

Con lo stipendio di aprile 2015 sarà possibile ottenere il pagamento della quota maturanda del trattamento di fine rapporto come parte integrativa della retribuzione. Di questa nuova opportunità potranno beneficiare i lavoratori dipendenti del settore privato che hanno un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso la medesima azienda.

La domanda per richiedere il pagamento mensile della quota maturanda del trattamento di fine rapporto come parte integrativa della retribuzione potrà essere presentata a partire dal 3 aprile p.

v., data in cui entrerà in vigore il decreto attuativo delle misure già previste nella legge di stabilità 2015. Occorrerà solo compilare il modulo riportato di seguito e consegnarlo al datore di lavoro.

modulo per richiesta TFR in busta paga

Come accennato, a molti lavoratori dipendenti la quota maturanda del trattamento di fine rapporto verrà liquidata nelle competenze del mese di aprile 2015. Non sarà così, purtroppo, per coloro che prestano attività in aziende con meno di 50 dipendenti (queste ultime, infatti, accedono al finanziamento assistito da garanzia per reperire le necessarie risorse finanziarie). Pertanto, i lavoratori di aziende con meno di 50 dipendenti dovranno attendere il decorso di tre mesi dalla presentazione della domanda (in pratica vedranno la quota maturanda del trattamento di fine rapporto con lo stipendio di agosto, se presenteranno la domanda in aprile).

Possono accedere alla liquidazione mensile della la quota maturanda del trattamento di fine rapporto tutti i lavoratori dipendenti del settore privato, con contratto da almeno sei mesi. Restano esclusi:

  1. i domestici;
  2. gli agricoli;
  3. i dipendenti per cui la legge o il contratto collettivo nazionale di lavoro prevede la corresponsione periodica del TFR ovvero l'accantonamento del TFR presso soggetti terzi;
  4. i dipendenti da datori sottoposti a procedure concorsuali o che abbiano iscritto nel registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano di risanamento attestato;
  5. i dipendenti da datori per i quali siano stati autorizzati interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga (solo per quelli in forza all'unità produttiva interessata);
  6. i dipendenti da datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti.

Possono esercitare l’opzione, anche coloro che, iscritti alle forme pensionistiche complementari, conferiscono a queste il TFR maturando, senza dover interrompere la partecipazione al fondo pensione.

L’opzione, così esercitata, è irrevocabile fino al 30 giugno 2018. Ai fini IRPEF, la quota maturanda del trattamento di fine rapporto è assoggettata a tassazione ordinaria e non è imponibile ai fini previdenziali. Non rileva ai fini della tassazione separata, né per la verifica dei limiti di reddito complessivo.

23 Marzo 2015 · Giorgio Martini


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