Tfr » Quando è possibile richiederlo anticipatamente?

Quando si può richiedere l'anticipo del TFR (Trattamento di Fine Rapporto)

Alla fine del rapporto di lavoro il lavoratore ha diritto ad una somma di denaro, detta trattamento di fine rapporto (TFR) e comunemente nota come liquidazione. Tuttavia, in alcuni casi, il lavoratore che abbia almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro può ottenere, una sola volta nel corso del rapporto, un anticipo, non superiore al 70%, del TFR maturato. Le richieste di anticipo vengono soddisfatte annualmente dal datore di lavoro nel limite del 10% degli aventi diritto, e del 4% dei dipendenti.

I casi in cui è possibile ottenere l’anticipo del TFR sono due: spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile.

I contratti collettivi possono stabilire condizioni di miglior favore, per esempio prevedendo altri casi legittimanti l’anticipo, nonché stabilire graduatorie per l’accoglimento delle richieste di anticipo.

Quanto all'acquisto della prima casa, la giurisprudenza era originariamente orientata nel senso di imporre al lavoratore l’esibizione dell'atto notarile attestante l’avvenuta compravendita.

Questo orientamento comportava dunque il problema, per il lavoratore, di chiedere l’anticipo solo dopo aver stipulato il rogito, dunque dopo aver corrisposto il prezzo dell'acquisto.

Per ottenere l'anticipo del trattamento di fine rapporto (TFR) non è necessario aver perfezionato l'acquisto del bene

Sulla questione è però intervenuta la Corte Costituzionale con una sentenza di illegittimità costituzionale. A seguito di tale sentenza, si deve ritenere che, per ottenere l’anticipo, non sia necessario aver già perfezionato l'acquisto mediante il rogito. Al contrario, è sufficiente che l'acquisto sia in fase di perfezionamento, da dimostrarsi con mezzi idonei a comprovarne l’effettività.

Riguardo alle spese mediche, queste devono essere necessarie e straordinarie.

In altre parole, la struttura sanitaria pubblica deve riconoscere che la terapia o l’intervento siano necessari, nonché accertarne l’importanza e la delicatezza, da un punto di vista sanitario ed economico. E’ invece indifferente che il trattamento sanitario possa, o non possa, essere praticato anche nelle strutture pubbliche.

Neppure è necessario che il lavoratore abbia preventivamente provveduto al pagamento delle cure.

In ogni caso, non è richiesto che il lavoratore presenti fatture o preventivi. Ne consegue che, ricorrendo le condizioni, il lavoratore può pretendere l’anticipo del 70% del TFR maturato, anche qualora la spesa effettivamente da sostenere fosse inferiore.

9 Luglio 2013 · Stefano Iambrenghi


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