Il TFR del lavoratore ammesso al passivo fallimentare deve essere erogato dal fondo di garanzia INPS

L’INPS non può negare l’esistenza del diritto al TFR e alle ultime tre mensilita’ se si tratta di crediti ammessi al passivo in sede di procedura concorsuale. Cio’ perche’ l’INPS subentra ex lege nel debito del datore di lavoro insolvente, previo accertamento del credito del lavoratore e dei relativi accessori mediante insinuazione nello stato passivo divenuto definitivo e nella misura in cui esso risulta in quella sede accertato.

In altre parole, una volta che i crediti vantati dai lavoratori siano stati, a torto o a ragione, definitivamente ammessi al passivo della societa’ sottoposta a procedura concorsuale, l’INPS non può contestare tale accertamento, che vincola l’istituto previdenziale sia che abbia partecipato alla procedura concorsuale, sia che ad essa sia rimasto estraneo.

L'assunto è confermato dalla ratio della legge, che e’ quella di garantire i crediti insoddisfatti dei lavoratori, senza costringerli ad ulteriori estenuanti accertamenti in altra sede nei confronti dell’INPS nonché e dallo stesso tenore letterale della normativa vigente (articolo 2 legge 297/82) là dove si prevede che, trascorsi quindi giorni dal deposito dello stato passivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo di garanzia istituto presso l’ente previdenziale, del trattamento di fine rapporto e dei relativi crediti accessori.

In breve, l’esecutivita’ dello stato passivo basta a sorreggere la pretesa del lavoratore nei confronti del Fondo, senza neppure la necessita’ di una preventiva informazione all’istituto previdenziale riguardo alla misura del credito e ai suoi presupposti.

8 Gennaio 2016 · Tullio Solinas


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