Insinuazione da parte della Pubblica Amministrazione – Va comunque rispettato il termine annuale dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo

Le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, depositate in cancelleria oltre il termine di trenta giorni prima dell’udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo sono considerate tardive; in caso di particolare complessità della procedura, il tribunale, con la sentenza che dichiara il fallimento, può prorogare quest’ultimo termine fino a diciotto mesi.

Decorso tale termine, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell’attivo fallimentare, le domande tardive sono ammissibili se l’istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile.

Anche l’Amministrazione finanziaria, come tutti gli altri creditori, deve rispettare il termine annuale per la presentazione delle istanza tardive di insinuazione al passivo senza che i diversi e più lunghi termini previsti per la formazione dei ruoli e la emissione delle cartelle esattoriali possano costituire una esimente di carattere generale dal rispetto. In altri termini, una volta che l’amministrazione finanziaria abbia avuto conoscenza della dichiarazione di fallimento, la stessa deve immediatamente attivarsi per predisporre i titoli per la tempestiva insinuazione dei propri crediti al passivo in termini inferiori a quelli massimi attribuiti dalla legge per l’espletamento di tali incombenze.

Nella fattispecie l’ente impositore era a conoscenza della dichiarazione di fallimento mentre, evidentemente per problemi organizzativi interni, aveva trasmesso al concessionario i ruoli soltanto due anni dopo. Attiene, dunque, ai rapporti interni tra concessionario della riscossione (Equitalia) ed ente impositore la questione relativa all’imputabilita’ del ritardo di insinuazione al passivo.

Queste le considerazioni giuridiche che si evincono dalla lettura della sentenza 17787/15 emessa dalla Corte di cassazione.

30 Settembre 2015 · Roberto Petrella




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