Notifica del verbale di multa e cambio di residenza – Da quando decorrono i 90 giorni

Le comunicazioni al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) del cambio di residenza ritualmente dichiarato dal proprietario all'anagrafe comunale (nel rispetto della procedura da seguire e con l'indicazione anche dei dati relativi alla patente ed ai veicoli di proprietà) debbano essere eseguite di ufficio a cura degli uffici anagrafici.

Pertanto, ove la Pubblica Amministrazione non abbia proceduto all'aggiornamento dei relativi archivi, la notifica della contestazione effettuata al precedente indirizzo del contravventore risultante dagli archivi non aggiornati non può ritenersi correttamente eseguita.

Il giorno dal quale decorre il termine di 90 giorni per la notifica del verbale di contestazione delle violazioni del codice della strada, nel caso in cui il destinatario abbia mutato residenza provvedendo a far ritualmente annotare la relativa variazione (con l'indicazione dei dati relativi ai veicoli di proprietà) soltanto negli atti dello stato civile e non anche nel Pubblico Registro Automobilistico, va individuato nella data di annotazione della variazione di residenza negli atti dello stato civile.

Non può ritenersi tempestiva la notifica del verbale di contestazione delle infrazioni al codice della strada quando siano trascorsi più di 90 giorni dalla variazione anagrafica del trasgressore conseguente alla rituale domanda di cambio di residenza con l'indicazione dei dati relativi ai veicoli di proprietà, ma meno di 90 dalla relativa annotazione nel Pubblico Registro Automobilistico.

Così hanno articolato i giudici della Corte di cassazione, a sezioni unite, la sentenza 24851/2010.

23 Agosto 2016 · Giuseppe Pennuto




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