Prescrizione e decadenza della notifica di atti originati da omesso o insufficiente pagamento di imposte tasse e contributi

Decadenza della notifica di atti originati da omesso o insufficiente pagamento di imposte tasse e contributi

Ci occuperemo esclusivamente di crediti vantati dalla Pubblica Amministrazione (PA) in cui la pretesa del credito può essere originata:

  1. dal controllo di una dichiarazione presentata dal debitore o dal controllo dei dati direttamente disponibili alla PA creditrice (controllo automatico);
  2. dal controllo incrociato della dichiarazione presentata dal debitore con la dichiarazione presentata da terzi (datore di lavoro, o altri sostituti d'imposta e non, ai quali il debitore abbia erogato prestazioni fonti di reddito) o con i dati acquisiti da enti previdenziali e assistenziali, dal catasto, da banche e imprese assicuratrici.

  3. da un'attività di controllo sostanziale.

Atti esecutivi, avvisi di accertamento ed avvisi bonari

Indichiamo come atto esecutivo la cartella esattoriale o in alternativa l'ingiunzione fiscale, e l'accertamento immediatamente esecutivo; quest'ultimo indicato anche come avviso di addebito immediatamente esecutivo nel contesto di pretese per crediti contributivi.

L'accertamento fiscale immediatamente esecutivo così l'avviso di addebito immediatamente esecutivo sono stati introdotti a partire dal 2011.

Gli atti esecutivi alla cui notifica non segua il pagamento del credito preteso o l'impugnazione nei termini dell'atto (entro 60 giorni per la cartella esattoriale e l'accertamento immediatamente esecutivo, entro 30 giorni per l'ingiunzione fiscale) determinano l'avvio delle procedure di riscossione coattiva (forzata).

Quasi sempre (ad esclusione per gli atti esecutivi notificati a seguito di controllo automatico delle dichiarazioni, come si vedrà più avanti) la PA è obbligata, a pena di nullità, a far precedere la notifica di un atto esecutivo da un avviso di accertamento. Per tale motivo, gli avvisi di accertamento e gli avvisi bonari sono altresì indicati come atti presupposti.

L'avviso bonario è una comunicazione con la quale la PA creditrice informa il contribuente del controllo (automatico o formale) effettuato sulla sua dichiarazione, evidenziando eventuali imposte, tributi e contributi che risultano non versati oppure pagati con un importo insufficiente. Non è impugnabile autonomamente.

L'avviso di accertamento (o avviso di addebito, per quanto attiene i contributi previdenziali ) è l'atto mediante il quale la PA notifica formalmente la pretesa al contribuente a seguito di un’attività di controllo sostanziale (accertamento d'ufficio). Si tratta di un atto impugnabile autonomamente.

Scopo dell'avviso bonario e dell'avviso di accertamento è quello di dare la possibilità al debitore di ottemperare alla pretesa, regolarizzando la propria posizione, evitando il pagamento degli interessi portati dall'atto esecutivo e fruendo della riduzione delle sanzioni per acquiescenza.

Controllo automatico della dichiarazione del debitore o dei dati direttamente disponibili alla PA creditrice

La pretesa di un credito originato da una dichiarazione presentata dal debitore, emerso in seguito ad un controllo automatico o al controllo di dati direttamente in possesso della PA creditrice, deve essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione.

Ad esempio, la tassa di circolazione relativa al 2013 deve essere pretesa con una atto notificato entro il 31 dicembre del 2016.

La pretesa di una maggiore imposta conseguente a calcoli errati rilevati nella dichiarazione dei redditi 2015, relativa all'anno 2014, deve essere notificata entro il 31 dicembre del 2018.

La pretesa di un maggiore tributo conseguente a calcoli errati rilevati nella dichiarazione TA.RI (TAriffa RIfiuti) 2015, deve essere notificata entro il 31 dicembre del 2018.

La notifica della pretesa con un atto esecutivo, originato da controllo automatico della dichiarazione del debitore, non deve essere necessariamente preceduto dalla notifica di un avviso bonario. Infatti, nel caso di recupero d'imposta in seguito a controlli automatici, la PA non è tenuta ad inviare preventivamente un avviso bonario poiché la legge non ne prevede espressamente l'obbligo (si tratta di dati esposti direttamente dal debitore).

Tuttavia il debitore, secondo giurisprudenza consolidata, ha diritto comunque alla riduzione delle sanzioni e a non corrispondere gli eventuali interessi ove proceda al pagamento dell'imposta accertata entro 30 giorni dalla notifica dell'atto esecutivo non preceduto dalla notifica di un avviso bonario.

Controllo formale o incrociato delle dichiarazioni

La pretesa di un credito originato da una dichiarazione presentata dal debitore, emerso in seguito ad un controllo incrociato con la dichiarazione presentata da soggetti terzi (datore di lavoro, o altri sostituti d'imposta e non, ai quali il debitore abbia erogato prestazioni fonti di reddito) o con i dati acquisiti da enti previdenziali e assistenziali, dal catasto, da banche e imprese assicuratrici, deve essere notificata entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione.

Ad esempio, la pretesa di una maggiore imposta conseguente a detrazioni e deduzioni non spettanti rilevate nella dichiarazione dei redditi 2015, relativa all'anno 2014, deve essere notificata entro il 31 dicembre del 2019.

La pretesa di una maggiore tributo conseguente a infedele dichiarazione TA.RI (esposizioni di superfici inferiori a quelle effettive) presentata nel 2015, deve essere notificata entro il 31 dicembre del 2019.

Attività di controllo sostanziale - accertamenti d'ufficio

Per imposte, tasse e contributi per i quali non c'è obbligo di presentazione di una dichiarazione, oppure quando la dichiarazione, pur essendo obbligatoria, sia stata omessa, o, ancora, qualora la dichiarazione debba essere presentata una tantum, la PA può procedere d'ufficio con attività di controllo sostanziali per l'accertamento di un proprio credito.

In tale ipotesi la pretesa va notificata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l'imposta, la tassa o il contributo andavano versati. In pratica gli anni soggetti al recupero del credito sono, in questo caso, sei, se si comprende anche l'anno in cui il versamento andata effettuato.

L'atto esecutivo deve essere sempre preceduto, a pena di nullità, da un avviso di accertamento e, inoltre, non può essere notificato oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è diventato definitivo (60 giorni dopo la notifica).

Ad esempio, la pretesa di maggiori oneri contributivi da versare alla gestione separata, accertata definitivamente nel 2014, deve essere notificata, con atto esecutivo, entro il 31 dicembre del 2016 e può riguardare contributi dovuti dal 2009 al 2014.

La pretesa di un tributo conseguente a omessa dichiarazione TA.RI accertata definitivamente nel 2014, deve essere notificata, con atto esecutivo, entro il 31 dicembre del 2016, e può riguardare oneri dovuti dal 2009 al 2014.

20 Aprile 2015 · Giorgio Valli


Commenti e domande

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2 risposte a “Prescrizione e decadenza della notifica di atti originati da omesso o insufficiente pagamento di imposte tasse e contributi”

  1. bitman ha detto:

    Ho ricevimento a Luglio 2015 un avviso da parte dell’INPS in cui in seguito a controlli sulla dichiarazione dei redditi 2010 per l’anno 2009 mi contestano il mancato versamento dei contributi per la gestione separata di cui all’art.2, comma 26, della legge n. 335/1995. Mi sembra di capire leggendo l’articolo che quest’avviso mi sarebbe dovuto arrivare entro Dicembre 2014 è possibile che questo debito nei loro confronti sia prescritto ? e cosa dovrei fare ?

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Ci troviamo di fronte ad un caso di omissione contributiva (INPS) non ad una irregolarità relativa alla dichiarazione dei redditi (Agenzia Entrate). La prescrizione quinquennale decorre pertanto non dall’anno di imposta (2009) ma dall’anno in cui i contributi alla gestione separata avrebbero dovuto essere versati (2010).

      In linea generale, per imposte, tasse e contributi per i quali non c’e’ obbligo di presentazione di una dichiarazione, oppure quando la dichiarazione, pur essendo obbligatoria, sia stata omessa, o, ancora, qualora la dichiarazione debba essere presentata una tantum, la PA puo’ procedere d’ufficio con attivita’ di controllo sostanziali per l’accertamento di un proprio credito.

      In tale ipotesi l’atto esecutivo (nella fattispecie avviso di addebito INPS) va notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l’imposta, la tassa o il contributo andavano versati. In pratica gli anni soggetti al recupero del credito sono, in questo caso, sei, se si comprende anche l’anno in cui il versamento andata effettuato.

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