Prescrizione dei tributi locali

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

La finanziaria 2007 (legge 296/06, articolo 1 commi dal 161 al 167) ha modificato tutte le norme relative alla riscossione dei tributi locali.

La finanziaria 2007, all'articolo 1 comma 171, dispone che "le norme si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della legge", ovvero al 1/1/07.

A partire dal 1/1/07, relativamente alla:

  1. rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti;

  2. accertamento d’ufficio degli omessi versamenti;

gli enti locali devono notificare al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato - a pena di decadenza - entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie previste dalla legge (si veda il decreto legislativo472/97).

Nel caso in cui ci sia stata omessa dichiarazione, i termini si prolungano di un anno.

Quindi per un pagamento insufficiente della  TARSU effettuato nel 2009 c’è tempo per un avviso fino al 31 dicembre 2014.

Per l’anno 2005, in caso di pagamento insufficiente o omesso, a fronte di dichiarazione di avvio TARSU (denuncia di locali ed aree tassabili) esistente, il diritto dell'ente che gestisce lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani si prescrive al 31 dicembre 2010.

In assenza di dichiarazione, i termini si prorogano di un anno. Per il 2005, quindi, al 31 dicembre 2011.

Dal momento in cui l'accertamento é diventato “definitivo”, ossia decorsi 60 giorni dalla notifica dell'avviso senza che venga effettuato il pagamento - od eventualmente un ricorso - il debito viene iscritto a ruolo e diventa titolo esecutivo (cartella di pagamento) da notificarsi al contribuente entro il 31/12 del terzo anno successivo.

Un eventuale ricorso "sospende" il termine fino al momento in cui la sentenza passa in giudicato, ovviamente.

La notifica dell'iscrizione a ruolo avviene tramite una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione, alla quale - in caso di mancato pagamento o ricorso nei termini di 60 giorni - possono seguire tutte le procedure esecutive previste dalla legge (ipoteca, fermo dei beni mobili, pignoramento, etc.)

Dunque per i tributi locali (Ici, Tarsu, Tia, Tosap, Imposta comunale sulla pubblicità' e diritto pubbliche affissioni): cinque anni é l'attuale termine - massimo di decadenza - che riguarda la prima notifica degli avvisi di accertamento, con emissione delle cartelle esattoriali nei successivi tre.

Per fare una domanda  sui termini di decadenza e prescrizione dei debiti  e su tutti gli argomenti correlati all'articolo, clicca qui.

13 Giugno 2010 · Andrea Ricciardi


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