Bollo auto – termini di prescrizione per accertamenti e radiazione d’ufficio

Il termine entro cui va in prescrizione il diritto dell'amministrazione al recupero delle tasse automobilistiche non corrisposte é il terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento.

La tassa automobilistica dal 01/01/1999 é stata attribuita alle Regioni, le quali però possono modificarla molto limitatamente e non possono con leggi regionali prorogarne i termini di prescrizione.

La legge finanziaria 2003 (27 dicembre 2002, numero 289) ha dato la possibilità alle regioni di aderire al condono fiscale, fino all'anno 2002.

Le regioni che vi hanno aderito, hanno fatto slittare i termini di prescrizione di 2 anni.

In linea generale, entro il 31 dicembre 2010 può essere richiesto il bollo auto non pagato nel 2007.

Il “Nuovo codice della strada”, decreto legislativo 30 aprile 1992 numero 285 e successive modificazioni, all'articolo 96 – Adempimenti conseguenti al mancato pagamento della tassa automobilistica – comma 1), recita:

“Ferme restando le procedure di recupero degli importi dovuti per le tasse automobilistiche, l’ACI, qualora accerti il mancato pagamento di detti tributi per almeno tre anni consecutivi, notifica al proprietario del veicolo la richiesta dei motivi dell'inadempimento e, ove non sia dimostrato l’effettuato pagamento entro trenta giorni dalla data di tale notifica, chiede la cancellazione d’ufficio del veicolo dagli archivi del P.R.A., che ne dà comunicazione al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. per il ritiro d’ufficio delle targhe e della carta di circolazione tramite gli organi di polizia, con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione”.

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18 Agosto 2013 · Andrea Ricciardi


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4 risposte a “Bollo auto – termini di prescrizione per accertamenti e radiazione d’ufficio”

  1. rocco53 ha detto:

    Può dirmi nella Regione Calabria, qual’è il termine di prescrizione del bollo auto?

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Dal sito regionale si evince che è tuttora in pagamento, tramite riscossione coattiva, la tassa automobilistica relativa all’anno 2010: ne consegue che la Regione Calabria ritiene fissato in cinque anni il termine di decadenza per esigere il pagamento della tassa.

      Questo modo di procedere si basa sulla semplice constatazione che il cittadino, per eccepire, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale l’intervenuta decadenza triennale della pretesa, dovrebbe comunque affrontare gli oneri legati all’impugnazione della cartella esattoriale notificata oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la tassa avrebbe dovuto essere corrisposta.

  2. Francesco Gariani ha detto:

    Buongiorno,
    Auto immatricolata il 2.5.1994 in Emilia Romagna, comprata dal sottoscritto il 25.09.2002 sono da sempre residente a Catanzaro.
    Il 1.4.2015 la Regione Calabria tramite atto di accertamento mi chiede il pagamento dell’anno 2011.
    Devo pagare?
    Grazie per una vostra cortese risposta.
    Saluti.
    Francesco Gariani

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Dopo tre anni decade il potere da parte della Pubblica Amministrazione di pretendere il versamento del bollo auto. Nel suo caso, la Regione Calabria poteva legittimamente richiedere il pagamento della tassa automobilistica relativa al 2011 entro, e non oltre, il 31 dicembre 2014.

      Tuttavia, per essere in regola e non andare incontro ad una successiva notifica di cartella esattoriale per il mancato pagamento del bollo auto, occorre presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente. E, in quella sede, eccepire l’illegittimità della richiesta per l’intervenuta decadenza del potere di esigere il versamento della tassa automobilistica.

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