Termini di notifica delle cartelle esattoriali per omesso o insufficiente versamento di imposte sui redditi e IVA

Termini di notifica delle cartelle esattoriali emesse a seguito dei controlli automatici delle dichiarazioni dei redditi

Avvalendosi di procedure automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative all'anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta.

Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione finanziaria provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni; ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni; ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge; ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazione; controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta.

Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio emerge un'imposta o una maggiore imposta, l'esito della liquidazione e' comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali.

Qualora a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

Per la cartella esattoriale relativa alle somme dovute a seguito dei controlli automatici delle dichiarazioni dei redditi, il termine per la notifica è 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (o a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata, se il termine di versamento delle somme scade oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione è presentata).

Se si tratta della dichiarazione del sostituto d'imposta, ai fini della liquidazione delle imposte sulle indennità di fine rapporto e sulle prestazioni pensionistiche, il termine per la notifica della cartella esattoriale è il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Termini di notifica delle cartelle esattoriali emesse a seguito dei controlli automatici delle dichiarazioni IVA

Avvalendosi di procedure automatizzate l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni IVA relative all'anno successivo, alla liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti.

Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'amministrazione finanziaria provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione del volume d'affari e delle imposte; correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze di imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni; controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti dell'imposta risultante dalla dichiarazione annuale a titolo di acconto e di conguaglio nonche' dalle liquidazioni periodiche.

Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio emerge un'imposta o una maggiore imposta, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali.

Qualora a seguito della comunicazione il contribuente rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

Per la cartella esattoriale relativa alle somme dovute a seguito dei controlli automatici delle dichiarazioni IVA il termine per la notifica è 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (o a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata, se il termine di versamento delle somme scade oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione è presentata).

Termini di notifica delle cartelle esattoriali relative alle somme che risultano dovute a seguito del controllo formale delle dichiarazioni dei redditi

Gli uffici dell'amministrazione finanziaria, procedono, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, al controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta sulla base dei criteri selettivi fissati dal Ministro delle finanze, tenendo anche conto delle capacita' operative dei medesimi uffici.

Gli uffici possono escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta o delle ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi; escludere in tutto o in parte le detrazioni d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti; escludere in tutto o in parte le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti; determinare i crediti d'imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti; liquidare la maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche e i maggiori contributi dovuti sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni presentati per lo stesso anno dal medesimo contribuente; correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.

Il contribuente, o il sostituto d'imposta, è invitato, anche telefonicamente o in forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione e ad eseguire o trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da terzi.

L'esito del controllo formale è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta con l'indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei contributi e dei premi dichiarate, per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

Per la cartella esattoriale relativa alle somme dovute a seguito del controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, il termine per la notifica è 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Termini di notifica delle cartelle esattoriali relative alle somme che risultano dovute a seguito degli accertamenti fiscali

Per la cartella esattoriale relativa alle somme dovute a seguito di accertamento fiscale sui redditi percepiti, il termine per la notifica è 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Termini di notifica delle cartelle esattoriali relative alle somme dovute per atti di recupero emessi a seguito dell’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti

Per la cartella esattoriale relativa alle somme dovute per atti di recupero emessi a seguito dell’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, il termine per la notifica è 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'atto è divenuto definitivo.

Termini di notifica delle cartelle esattoriali relative alle somme erroneamente rimborsate

Per il recupero delle somme erroneamente rimborsate (maggiorate degli interessi), la relativa cartella esattoriale è notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato disposto il rimborso non spettante o, se il termine è più ampio, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

4 Dicembre 2014 · Giorgio Valli


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