I 90 giorni per la notifica del verbale di multa decorrono dal giorno dell’infrazione se il veicolo non è a noleggio o in leasing

La data di accertamento coincide con quella dell'infrazione al Codice della strada nei casi in cui avviene mediante dispositivi elettronici che consentono all'Amministrazione di accertare immediatamente il responsabile dell'illecito con una semplice visura al PRA, cui l'amministrazione ha accesso immediato.

Diversa è l'ipotesi in cui il veicolo sia a noleggio ovvero in leasing e, quindi, sia necessaria una dichiarazione del proprietario circa il nominativo dell'utilizzatore del veicolo: in questi casi il termine di 90 giorni decorre dal momento in cui l'amministrazione è posta in condizione di provvedere all'individuazione del trasgressore.

L'Amministrazione non può motivare il ritardo della notifica del verbale lamentando l'elevato numero di infrazioni da dover accertare. Infatti, l'insufficienza dell'organizzazione interna dell'ente preposto all'accertamento non può giustificare la violazione di un termine che è stabilito dalla legge a garanzia del diritto di difesa del soggetto cui viene notificato il verbale di contestazione.

E' questo l'autorevole parere del Giudice di pace di Milano, messo nero su bianco in una sentenza 1189/15.

18 Maggio 2015 · Giuseppe Pennuto


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

4 risposte a “I 90 giorni per la notifica del verbale di multa decorrono dal giorno dell’infrazione se il veicolo non è a noleggio o in leasing”

  1. nigolo ha detto:

    Grazie per la gentilissima e celere risposta,
    Secondo lei ci possono essere gli estremi per un ricorso al giudice di pace ?
    Oppure è meglio pagare la seconda multa (126 bis) entro i 5 giorni e poi attendere l arrivo della cartella della prima ?

    Grazie infinite

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Non ci sono gli estremi per un ricorso. Come spiegato nel precedente commento, la notifica inviata al precedente indirizzo di residenza, e perfezionatasi per compiuta giacenza, è legittima.

      Pagare entro i 5 giorni la seconda multa ed attendere la cartella esattoriale della prima ci sembra la soluzione più sensata.

  2. nigolo ha detto:

    Buonasera
    Avrei bisogno di un aiuto per una risolvere una questione già complicata…. Espongo i fatti :
    Oggi 25 maggio 2015 mi reco alle poste per prelevare una raccomandata (il cui avviso di giacenza era stato messo nella buca delle lettere al mio vecchio indirizzo di residenza il 19 Maggio 2015 ) che solo per puro caso e da persona fortuita sono riuscito a sapere; detto questo la raccomandata Atti Giudiziari mi contesta l art 126 bis comma 2, facendo riferimento ad un verbale notificatomi il 24/12/2014 per infrazione commessa il 09/11/2014; recatomi al comando accertatore per chiedere lumi mi rispondono che il verbale viene notificato anche se non viene ritirato alle poste e che comunque sarebbe già trascorso il termine per fare ricorso e di aspettarmi una cartella esattoriale.
    Ma … Io ho cambiato residenza il 19/11/2014 come facevo a ritirare la raccomandata o l avviso di giacenza della notifica ?
    Inoltre il 19/11/2014 avevo comunicato l avvio del procedimento di iscrizione anagrafica al nuovo comune di residenza, il 22/12/2014 mi veniva confermato dal nuovo comune la residenza; vale la prima data o la seconda ?

    Vorrei fare ricorso al giudice di pace, dovrò presentare ricorso solo per il secondo verbale ( che è la conseguenza del primo che non ho mai ricevuto ) o per ambedue ?

    Vi ringrazio infinitamente per le risposte e i consigli

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Le variazioni di residenza producono effetto dopo trenta giorni e pertanto le notifiche effettuate al vecchio indirizzo sono valide se effettuate entro il trentesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione.

      Nel suo caso, pertanto, risultano valide le notifiche al vecchio indirizzo effettuate entro il 22 gennaio 2015.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!