Tutela del consumatore – Contratti per la fornitura di servizi di TLC che si concludono per telefono (Teleselling)

La tutela offerta dal Codice del consumo deve essere assicurata in misura ancor più decisa nel caso di contratti che riguardano la fornitura di servizi di interesse economico generale, come i servizi di comunicazioni elettroniche, per i quali, non a caso, la disciplina di settore, stabilisce precisi obblighi informativi, ulteriori rispetto a quelli generali del Codice del consumo.

In tema di contratti per la fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche (fonia ed accesso ad internet) che si concludono per telefono (teleselling), il rimedio offerto dal Codice, consistente nell'esercizio del diritto di recesso dopo un’eventuale definizione non pienamente consapevole del contratto da parte del consumatore, potrebbe rivelarsi inefficace, attesa l’impossibilità per l’utente, nel caso sia stata già avviata la procedura di trasferimento della linea da un operatore ad un altro, di tornare al precedente fornitore.

Per questo motivo, l'Autorità per le Garanzie nelle COMunicazioni (AGCOM) ha ritenuto opportuno fornire orientamenti di tutela del consumatore in ordine all’applicazione della disciplina sui requisiti formali per i contratti a distanza, con particolare riferimento ai contratti per la fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche che si concludono via telefono.

L’operatore che intende concludere per telefono un contratto per la fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche fornisce al consumatore, nel corso della comunicazione telefonica, le seguenti informazioni, in modo chiaro e comprensibile:

  1. l’identità dell’operatore e lo scopo commerciale della telefonata;
  2. le generalità o, quantomeno, il codice identificativo dell’incaricato chiamante;
  3. le altre informazioni previste dal Codice del consumo, ovvero le informazioni precontrattuali riguardanti le caratteristiche principali dei beni o servizi, il prezzo totale, la facoltà di esercitare il diritto di recesso, la durata del contratto e, nel caso di contratti a tempo indeterminato, le condizioni di risoluzione;
  4. la procedura da seguire per il perfezionamento del contratto.

Se il consumatore accetta di concludere il contratto, l’operatore invia la conferma dell’offerta, contenente tutte le informazioni previste dalla normativa vigente, presso l’indirizzo comunicato dal cliente.

Previo consenso esplicito del consumatore, la conferma può essere inviata dall’operatore anche su supporto durevole, ad esempio come allegato ad un’e-mail, o tramite invio o comunicazione di un link di accesso ad un account privato nella titolarità del cliente finale sul sito web del venditore contenente le informazioni indirizzate al cliente, a condizione che le medesime informazioni non possano essere rimosse o modificate unilateralmente dal venditore.

Il contratto si considera vincolante per il consumatore dal momento in cui questi comunica all’operatore l’accettazione dell’offerta, dopo aver preso visione della conferma dell’offerta. Detta comunicazione può essere resa anche su supporto durevole, ad esempio tramite e-mail o sms, ovvero mediante accettazione telematica.

Il termine per esercitare il diritto di recesso decorre dal momento in cui il consumatore invia all’operatore la comunicazione di accettazione dell'offerta.

9 Ottobre 2015 · Giovanni Napoletano


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