Telemarketing » Come difendersi dalle telefonate moleste?

Telemarketing - Come difendersi?

Sono tartassato continuamente da telefonate pubblicitarie, a qualsiasi ora del giorno, vengo tempestato di chiamate dai call center: una volta è Fastweb, l'altra l'Enel, la Folletto ed addirittura aziende farmaceutiche.

Ho più volte richiesto di non chiamare, ma lo "stalking" continua.

Vorrei sapere, c'è un modo per fermare questo telemarketing?

Telemarketing - Le prescrizioni del Garante

Lei ha perfettamente ragione.

Le telefonate pubblicitarie, il cosiddetto telemarketing, si sono fatte nel tempo sempre più aggressive.

Per ovviare al problema, era stato istituito il Registro pubblico delle opposizioni, una banca dati che raccoglieva i nominativi di tutti gli utenti telefonici che non volevano che il loro numero venisse chiamato per fini promozionali.

In parole povere: le aziende (telefoniche, di consegna di alimenti o bevande, di servizi vari) non potevano (in teoria) fare telemarketing agli utenti iscritti al registro.

Ma purtroppo, questo strumento, ha registrato un sostanziale fallimento.

A causa del menefreghismo dei call center che effettuano telemarketing, infatti, le telefonate pubblicitarie di servizi di telefonia e di energia elettrica non hanno mai accennato a diminuire.

Così, il Comitato di Garanzia per la protezione dei dati personali, con il provvedimento del 19 Gennaio 2011, ha stabilito che: ai sensi degli articoli 143, comma 1, lettera b) e 154, comma 1, lettera c) del Codice, prescrive a tutti gli "operatori", in qualità di titolari del trattamento che utilizzano dati personali mediante il telefono con operatore ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o di ricerche commerciali o di comunicazione commerciale:

  1. con riguardo alle numerazioni comunque contenute in elenchi di abbonati di adottare le misure e gli accorgimenti idonei a garantire il rispetto della volontà degli interessati che:
    1. in epoca precedente all'entrata in vigore della nuova disciplina, abbiano manifestato un consenso specifico al titolare per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b) del Codice, tenendo a disposizione del Garante la documentazione per iscritto di tale consenso, così come previsto dall'articolo 23 del Codice;
    2. successivamente all'entrata in vigore della nuova disciplina manifestino un consenso specifico al titolare per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b) del Codice, tenendo a disposizione del Garante la documentazione per iscritto di tale consenso, così come previsto dall'articolo 23 del Codice;
    3. in epoca precedente all'entrata in vigore della nuova disciplina, abbiano esercitato nei loro confronti il diritto di opposizione al trattamento dei propri dati per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b) del Codice;
    4. successivamente all'entrata in vigore della nuova disciplina esercitino nei loro confronti il diritto di opposizione al trattamento dei propri dati per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b) del Codice;
  2. con riguardo alle numerazioni provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque di effettuare detto trattamento, in assenza del consenso del soggetto interessato, solo ove la specifica disciplina di riferimento abbia espressamente previsto attività di comunicazioni telefoniche per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b) del Codice ovvero le comunicazioni telefoniche per tali finalità risultino direttamente funzionali all'attività svolta dall'interessato, sempreché non vi sia stata o sia manifestata opposizione al trattamento;
  3. con riguardo alle numerazioni contenute in banche dati comunque formate (fuori dei casi di cui ai precedenti punti 1 e 2), di effettuare il trattamento per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b) del Codice nel rispetto dei principi generali e quindi solo previo rilascio di una idonea informativa e l'acquisizione dello specifico consenso (ai sensi degli articoli 13 e 23 del Codice).

Così facendo, il Garante, ha varato un nuovo strumento di tutela per il cittadino, ovvero, se nonostante ci si sia iscritti al registro delle opposizioni, si continui a essere disturbati dal telemarketing, si potrà inoltrare uno specifico reclamo.

La procedura per il reclamo, se le interessa, è disponibile qui.

25 Marzo 2013 · Gennaro Andele


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