Tasso di interesse nei contratti di prestito – Per il confronto con la soglia di usura vanno escluse solo le spese per imposte e tasse

In base alle Istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura, ai fini del calcolo del TEG (tasso effettivo globale) devono essere presi in considerazione le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito e sostenute dal cliente, di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza, anche tenuto conto della normativa in materia di trasparenza.

In particolare, sono incluse – tra l’altro – le spese di istruttoria, le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es.

polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente.

È inclusa altresì ogni altra spesa ed onere contrattualmente previsti, connessi con l’operazione di finanziamento. In particolare gli importi versati dal cliente in relazione a contratti rientranti nell’usuale schema delle polizze collettive, basate su convenzioni dirette fra ente finanziatore e società di assicurazioni, cui il cliente è chiamato a prestare adesione e i cui costi sono inclusi nel capitale anticipato.

Va in proposito ricordata la rigorosa prescrizione adottata dalla norma penale, secondo cui per la determinazione del tasso usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.

Questo l'orientamento dell'Arbitro Bancario Finanziario emerso dal contenuto della decisione 4183/13.

2 Dicembre 2014 · Annapaola Ferri




Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato (ma potrebbe essere utile per soddisfare eventuali esigenze di contatto). I campi obbligatori sono contrassegnati con un (*)


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!