Tassi d’interesse a usura nei finanziamenti (mutui e prestiti e altro) » Verifica, tutela e rimborso: ecco come fare

Tassi d'interesse a usura nei finanziamenti ( mutui e prestiti e altro) » Verifica, tutela e rimborso: ecco come fare

Come noto, il tasso usurario rappresenta il limite oltre il quale il tasso di interesse praticato nel finanziamento e', appunto, usurario: esso viene calcolato aumentando della meta' il tasso effettivo globale medio relativo alla categoria di operazioni alla quale appartiene quella effettuata. Tale tasso effettivo globale medio si trova indicato nell'apposita Tabella di rilevazione pubblicata ogni trimestre sulla Gazzetta Ufficiale, che le Banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad esporre in ogni sede o dipendenza aperta al pubblico.

Chi ha contratto un mutuo, o un prestito, e ha il sospetto che ci sia stata un po troppa disinvoltura nell'applicazione dei tassi di interesse, ha la possibilità di verificare la sua posizione debitoria e ottenere non solo la ridefinizione del tasso applicato ma anche la restituzione di quanto pagato in eccedenza.

E' anche possibile richiedere il risarcimento di eventuali danni in sede civile e intraprendere iniziative penali per il reato d'usura.

Ma quando un tasso di interesse viene considerato usurario?

Come verificarlo?

E soprattutto, come farsi rimborsare? Scopriamolo nel prosieguo dell'articolo.

Quando un tasso d'interesse viene considerato usurario

Un tasso di interesse che è perfettamente legale quando il finanziamento è stato concesso, può diventare usurario successivamente, oppure può essere fin dall'inizio usuraio un finanziamento che sembra invece in regola.

Nel primo si parla di usura sopravvenuta, nel secondo di usura preventiva.

L'usura preventiva, detta anche originaria, si verifica se alla data di stipula del finanziamento il Taeg (tasso annuo effettivo globale) supera il tasso soglia (il Tsu, che è il tasso medio dei prestiti rilevato nel trimestre dalla Banca d'Italia - tasso effettivo globale medio o Tegm - maggiorato di una percentuale massima fissata dalla legge, ndr).

Inoltre siamo in presenza di usura preventiva anche quando il tasso di mora è maggiore del Tsu.

In effetti si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori.

L'usura sopravvenuta, invece, si verifica quando i tassi pattuiti diventano superiori ai tassi soglia in un momento successivo alla stipula per effetto dell'abbassamento di questi ultimi per mutate condizioni di mercato.

E' il caso di chi ha un mutuo a tasso fisso ed inizia un repentino crollo dei tassi di interesse.

Nel caso in cui gli interessi originariamente pattuiti al di sotto del tasso soglia superino tale limite nel corso del rapporto comporta l'inopponibilità al cliente dei tassi eccedenti tale limite e, di conseguenza, il tasso dovrebbe essere ridotto al limite del tasso soglia rilevato di tempo in tempo.

Tali principi si devono applicare anche a tutti i rapporti sorti prima della entrata in vigore della legge sull'usura sia in relazione ai contratti stipulati tra le parti sia in relazione ad eventuali titoli giudiziali conseguiti.

Cosa dice la legge sugli interessi a usura nei finanziamenti

La normativa vigente, sia penale che civile, punisce il semplice fatto (giuridico) della conclusione (stipula) del contratto con cui si chiedono interessi usurari, cioè dei corrispettivi per il finanziamento concesso superiori al tasso di soglia.

Questi interessi, ai quali vanno sommate le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese connesse, ma anche gli interessi di mora (che, pur essendo in un certo senso risarcitori o sanzionatori, non perdono la funzione remuneratoria dell’interesse che va ad arricchire – in maniera sproporzionata – la banca), sono (o possono essere) usurari quando complessivamente sono (o possono essere) superiori al limite di legge (tasso soglia) oppure inferiori, ma sproporzionati rispetto alla controprestazione e considerati i tassi medi.

Pertanto, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, bisogna considerare sia gli interessi semplici (o corrispettivi) sia gli interessi moratori, oltre ovviamente a tutte gli altri oneri collegati al credito.

Ma, tale impostazione non risulta condivisa dalla Banca d’Italia, la quale nei Chiarimenti del 3 luglio 2013 delle Istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura, afferma che gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo» devono essere esclusi dal calcolo del TEGM.

Questa nettezza di posizione della Banca d’Italia sfuma, pero', nella misura in cui, nelle stesse Istruzioni, l’Istituto afferma che gli interessi di mora “non sono estranei all'usura”. Poco lineare, infatti, e' il “chiarimento” secondo cui in ogni caso, anche gli interessi di mora sono soggetti alla normativa anti-usura. Il che quasi a dire che da una parte gli interessi di mora non si calcolano insieme agli altri oneri ai fini dell’usura, ma, dall'altro lato si devono tenere in considerazione ai fini della normativa anti usura. Insomma, due pesi e due misure.

In linea con la tesi della Banca d’Italia, parte della dottrina esclude, ai fini dell’usura, la rilevanza nel tasso contrattuale degli interessi moratori in quanto gli interessi moratori intervengono solo in una fase patologica ed eventuale del rapporto ed, inoltre, vi e' una diversità funzionale tra interessi convenzionali ed interessi moratori. A conferma e' intervenuta la sentenza del 17.02.2015 del Tribunale di Bologna, per il quale “gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal momento dell’erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente”. Continua il Tribunale, deve escludersi, in conformità alla giurisprudenza di merito assolutamente prevalente […] l’affermata cumulabilità dei tassi corrispettivi e moratori ai fini dell’accertamento dell’eventuale superamento del tasso soglia.

Pertanto, secondo questo orientamento, qualora in corso di verifica del superamento del tasso soglia di usura, non si dovrebbero considerare tutti gli oneri annessi al credito cosi' come previsto dalla storica sentenza 350 del 2013, ma si dovrebbe escludere la cumulabità fra interessi semplici (o corrispettivi) e interessi di mora, in quanto quest’ultimi sono solo eventuali e dipesi da inadempimento del cliente.

Tale orientamento non risulta condivisibile. E non solo a noi.

Vediamo, infatti, cosa dice, in questo senso, la Corte di Cassazione.

Il limite della soglia d'usura secondo giurisprudenza consolidata

Una sentenza della Corte di Cassazione del 2013, con cui ha riconosciuto che anche l’eventuale tasso di mora sui mutui casa concorre a comporre il Teg (Tasso effettivo globale) e quindi a determinare il superamento o meno del limite di usura, ha riportato alla ribalta i rapporti di finanziamento tra banche e famiglie.

Con la sentenza 603/13, infatti, la Corte di Cassazione ha stabilito che tutte le clausole che prevedevano tassi ultralegali, se maturati prima della vigenza della legge 108/96 (disposizioni in materia di usura - legge entrata in vigore il 24 marzo 1996) pur se vessatorie, sono legittime, mentre dopo quella data si ha una sostituzione automatica ai sensi del combinato disposto degli articoli 1339 e 1419, comma 2, del codice civile. In altre parole, la parte usuraria è sostituita automaticamente da una somma conteggiata sui tassi legali.

La norma si estende a quella parte di rapporto successiva alla vigenza della legge 108/96 e non ancora esaurita, pur se antecedente alla stessa. Infatti, la legge 24/01 ha sancito che l’usura è un reato immediato e che, perciò, rileva solo il momento in cui sono pattuiti o promessi interessi ultralegali, e non il momento della loro dazione. In pratica, ha rilevanza il momento genetico e non quello funzionale del reato di usura.

I tassi di interesse devono intendersi usurari solo se superano il tasso soglia nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento.

Ne consegue che, in caso di contratto di mutuo stipulato prima del 24 marzo 1996, al creditore non possono essere irrogate le sanzioni penali e civili previste rispettivamente dagli articoli 644 (codice penale - illecito penale) e 1815 (codice civile - nullità civilistica della clausola usuraria e non debenza degli interessi), qualora nel corso del piano di ammortamento i tassi applicati siano divenuti ultralegali.

Scatta il solo, già citato, meccanismo di sostituzione.

Quindi, se si fa riferimento alla sola fase genetica (promessa o convenzione) e non anche a quella funzionale (relativa cioè al momento del pagamento) sono da escludersi, per il creditore, la configurabilità del reato penale e la nullità dei contratti stipulati prima della legge 108/96, anche se i conseguenti rapporti, tuttora in corso, eccedono le soglie usurarle.

Dunque, fare una verifica approssimativa del superamento del tasso soglia è relativamente semplice e non serve spendere soldi con i vari “avvoltoi” che spesso si presentano in queste occasioni.

Si tratta di leggere con attenzione il contratto di mutuo ed il capitolato delle condizioni generali.

In primo luogo bisogna verificare che non vi siano clausole simili a quelle che abbiamo sopra riportato con la quale la banca limita in ogni caso il tasso massimo a quello soglia.

Se non vi sono clausole di quel tipo è sufficiente fare la somma fra il tasso previsto contrattualmente al momento della stipula del contratto ed il tasso di mora confrontando il tasso così ottenuto con quello di soglia pubblicato sul sito della Banca il periodo corrispondente alla stipula del mutuo.

Qualora si ritenga di aver diritto a un risarcimento, sono diversi i passi da poter fare. Per prima cosa bisogna aprire un reclamo formale con la banca, chiedendo che vengano ricalcolati tutti gli interessi.

La banca deve rispondere entro 30 giorni.

Qualora non si sia soddisfatti, entro 12 mesi dal reclamo ci si può rivolgere all'arbitro bancario e finanziario, a un costo per pratica di 20 euro e un tempo di decisione massimo 4 mesi.

Se l’arbitro dà ragione al mutuatario, la banca deve rimborsare gli interessi illecitamente percepiti dal cliente.

Qualora la banca non ottemperi alla decisione dell'arbitro, ci si può rivolgere alla giustizia ordinaria.

Come difendersi dai finanziamenti a tasso usurario

Per verificare se il proprio tasso non sfora i limiti previsti per legge, in termini di usura, bisogna analizzare diversi parametri.

Il primo passo da compiere è chiedere al proprio istituto di credito un estratto conto e il rendiconto delle rate relativo al proprio finanziamento, che l’istituto è obbligato a fornire per gli ultimi 10 anni.

Bisogna poi confrontare il Taeg (tasso annuo effettivo globale), comprensivo di tutte le spese accessorie, applicato al proprio mutuo con i tassi usurari che ogni tre mesi la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito.

Se il Taeg applicato al proprio prestito ipotecario supera quello che la legge fissa come tetto massimo consentito, allora si è davanti a un mutuo usurario.

Il discorso non vale solo per il limite in vigore al momento dell'accensione del mutuo ma per tutta la durata del piano di rimborso.

Un finanziamento immobiliare, dunque, pur non essendo usurario al momento della stipula può diventarlo nel corso degli anni a causa dei cambiamenti che si verificano nel mercato e che determinano una fluttuazione nei tassi usurari.

Come accennato, il limite viene infatti fissato ogni tre mesi da Banca d'italia, aggiungendo quattro punti percentuali ai tassi medi rilevati aumentati di un quarto.

La differenza tra la soglia e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali.

Se il tasso di mora, le penali e le varie spese, tutte messe insieme superano il tasso soglia, stabilito dalla legge anti-usura 108/96, anche i mutui diventano usurai e possono essere annullati con le relative procedure giudiziali bloccate.

In questo caso al mutuatario devono essere rimborsati gli interessi pagati.

Per maggiori informazioni ci si può rivolgere alle associazioni di categoria, che sono disponibili a verificare insieme i conteggi e a tutelare gli interessi dei consumatori.

Avete un finanziamento con interessi a usura? Ecco come farvi rimborsare

Per prima cosa, è bene ribadire che si parla parla di usura quando il corrispettivo di una prestazione in denaro consistente nella richiesta di interessi, spese e commissioni costituisce un costo totale finanziario estremamente esoso in relazione alla categoria della prestazione, all'entità della prestazione ed alle dinamiche finanziarie del mercato.

Si tratta, pertanto, di un'applicazione sui finanziamenti concessi dagli istituti di credito e dalle società finanziarie ai propri clienti di tassi di interesse effettivi che, sommando il tasso nominale e tutti gli oneri relativi alla concessione del credito, superano il limite consentito dalla legge sull'usura.

Questa norma stabilisce, infatti, delle soglie (TEGM) oltre le quali gli interessi sono considerati usurari.

Attualmente, i tetti stabiliti nel secondo trimestre 2014 da Bankitalia vanno dall'8,66% dei mutui ipotecari a tasso variabile al 10,46% del tasso soglia per i mutui a tasso fisso.

Sono diminuite rispetto al 2013 anche le soglie dei tassi dei prestiti finalizzati, sia dei finanziamenti con importi fino a 5 mila euro (19,06%), sia dei prestiti con importo oltre i 5 mila euro (16,22%).

Ma non finisce qui: per i tassi soglia relativi alla cessione del quinto c'è il 19,10% sugli importi fino a 5000 euro e il 18,37% per quelli superiori, mentre il tasso previsto per il credito personale è del valore del 18,77%.

Ulteriori paletti anche per i conti correnti: il tasso relativo all'apertura di un conto per importi fino a 5 mila euro è al 18,35%, mentre per gli importi superiori è al 16,57%.

L'argomento è molto complesso e tante sono le sentenze emesse negli ultimi anni dalla Corte di Cassazione in materia.

Dall'altra parte, gli istituti di credito, per salvaguardarsi hanno introdotto negli anni clausole di salvaguardia nei contratti stipulati con i clienti, determinandone eventuali interessi di mora e maggiorazioni, clausole con le quali le banche limitano il tasso massimo alla soglia stabilita.

Questo porta quindi a non generalizzare e ad esaminare ogni singolo caso, facendo una verifica delle condizioni generali del proprio contratto e analizzando alcuni importanti fattori, come le spese relative alla gestione della pratica, le penali, istruttoria, perizia, incasso rata ed eventuali polizze obbligatorie, fattori che potrebbero far rivelare al contribuente di avere in mano dei finanziamenti che oltrepassavano il tasso soglia già al momento della stipula.

La questione è seguita da anni da un'associazione dei consumatori, la quale afferma che, in base ad una recente sentenza della Cassazione quando il tasso di mora, le penali e le varie spese, tutte messe insieme superano il tasso soglia, stabilito dalla legge antiusura 108/96, anche i mutui diventano usurai e possono essere annullati con le relative procedure giudiziali bloccate.

Altre sentenze della Cassazione hanno dato nuovi spunti al tema dell'usura bancaria, sottolineando come i tassi possano essere dichiarati usurari anche nel corso di un rapporto di finanziamento (la cosiddetta usura sopravvenuta), non solo nel momento in cui sono pattuiti (usura originaria o preventiva.

L'ultima decisione importante in materia è del 10 gennaio 2014 e arriva dal Collegio di Coordinamento dell'Arbitro bancario finanziario il quale, accogliendo le ultime sentenze sull'usura sopravvenuta, trasforma i mutui a tasso fisso in variabile, ma solo al ribasso.

Ciò significa che il tasso fisso del 10% previsto per un mutuo a 20 anni stipulato in passato può considerarsi usuraio, visto che nel corso della vita del contratto il tasso soglia di usura è sceso ben al di sotto, con un minimo nel primo trimestre del 2011 al 6,28%.

Il tasso può diventare quindi usuraio nel corso della vita del finanziamento semplicemente in funzione delle mutate condizioni di mercato.

Per tutelarsi, il consumatore deve stare attento in particolare ad un fattore: il tasso di mora, che consiste nell'interesse che la banca richiede quando il cliente non riesce a pagare una rata.

Questo fattore è fondamentale per annullare il mutuo, perchè nei casi di superamento del tasso soglia il mutuo diventa nullo solo se subentra il tasso di mora e non quando i cittadini pagano regolarmente le rate. E anche se non applicato, concorre al tasso effettivo globale, che deve essere inferiore al tasso d'usura.

Verificare se esiste un'anomalia non è difficile. Basta, infatti, chiedere un estratto conto e i renditoconti delle rate alla propria banca, che è obbligata a fornite tutti i documenti degli ultimi 10 anni, inclusi contratti di mutui e conti correnti a meno che non ci sia la prescrizione.

Se il contribuente rientra in questa categoria, può allora chiedere il rimborso integrale degli interessi pagati su mutui, leasing e finanziamenti, avendo inoltre la facoltà di non corrispondere gli interessi relativi alle rate residue.

Ricordiamo che sul sito della Banca d'Italia è possibile aggiornarsi sugli attuali TEGM del trimestre in corso.

La richiesta di rimborso per interessi a usura in 5 passi

I 5 passi da seguire per ottenere il rimborso degli interessi usurari.

Vediamo i punti fondamentali:

  1. essere fisicamente in possesso del contratto (nel caso del mutuo, se non si è in possesso del nel caso del mutuo, se non si è in possesso del contratto, basta chiederne copia alla banca e/o al notaio che ha effettuato il rogito);
  2. valutare il tasso concretamente e complessivamente applicato dall'istituto di credito o finanziario;
  3. confrontare il tasso con i tassi soglia stabiliti trimestralmente dalla Banca D’Italia;
  4. qualora il tasso complessivamente applicato dalla banca o dalla finanziaria sia superiore al tasso soglia, e quindi l’istituto abbia praticato o stia praticando usura, gli si dovrà inoltrare una formale diffida;
  5. effettuare un tentativo di conciliazione con l’istituto di credito o finanziario al fine di raggiungere una soluzione bonaria della vicenda, altrimenti occorre promuovere un giudizio.

Ricordiamo che è possibile chiedere il rimborso degli interessi quando ci si trova di fronte all'anatocismo bancario o all'usura bancaria.

L'anatocismo bancario si verifica quando si capitalizzano gli interessi su un capitale. In pratica avviene quando la banca applica formula dell'interesse composto, cioè fa pagare gli interessi sugli interessi.

L'usura bancaria, invece si ha quando la banca applica un tasso di interesse che supera il tasso di soglia, cioè il tasso stabilito dalla legge. Il tasso di soglia è notificato dalla Banca d'Italia ogni tre mesi.

E' sufficiente che il tasso superi il tasso di soglia anche per un solo trimestre, per far scattare l'usura bancaria.

Se la banca è colpevole di anatocismo, si possono richiedere solo gli interessi pagati in eccesso. Nel caso si sia verificata l'usura, si può richiedere il totale degli interessi già pagati e pretendere che nel pagamento delle rate successive ci siano solo somme che si riferiscono al capitale puro.

E' importante qui sottolineare che l'anatocismo o l'usura vanno in prescrizione dopo dieci anni. Perciò c'è tutto il tempo per verificare il proprio mutuo e, nel caso, procedere nella richiesta di rimborso. Inoltre è bene ricordare che si può chiedere il rimborso degli interessi, ma anche ogni altra voce di costo a carico dell'utente, incluso le spese delle penali e di commissioni.

Come richiedere il rimborso in tema di mutuo ad interessi usurari

Ci sono molte società specializzate che offrono un servizio di analisi gratuita del mutuo per verificare se si è rimasti vittima di anatocismo o di usura bancaria.

Ovviamente se la verifica è positiva, ci si può affidare a loro per il recupero degli interessi.

Altrimenti si segue la strada tradizionale e si chiede alla propria banca l'estratto conto e i rendiconti delle rate pagate.

Si ricorda che un istituto bancario ha l'obbligo di fornire al contraente tutti i documenti inerenti agli ultimi dieci anni.

Oltre alle società specializzate nel settore, dopo la sentenza si sono attivate anche le associazioni a tutela del consumatore.

I nuovi tassi di soglia per l'usura

Ecco quali sono i nuovi tassi di soglia per l'usura nel secondo trimestre 2015.

Il Ministero per l’Economia e le Finanze ha emanato i tassi di interesse effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura n.108 del 1996 e successive modifiche.

Da tali rilevazioni derivano le nuove soglie anti-usura valide nel periodo dal 1° aprile 2015 al 30 giugno 2015 per tutte le principali operazioni di credito e finanziamento (mutuo, prestito, conto corrente, leasing, etc).

Per i mutui a tasso fisso il tasso soglia scende da 9,62% a 9,38%, mentre per i mutui a tasso variabile il valore di soglia è diminuito a 8,33% rispetto a 8,13%.

Il tasso di soglia per il credito finalizzato all'acquisto rateale nel secondo trimestre del 2015 è sceso di qualche punto rispetto al trimestre precedente: il tasso di soglia per i prestiti con per importi fino a 5.000 € è sceso da 19,02% a 18,76%, invece il tasso per prestiti con importi superiori a 5.000 € è passato da 16,11% a 16,15%.

Si rilevano cambiamenti anche per i tassi soglia relativi alla cessione del quinto, sia per quanto riguarda gli importi fino a 5.000 euro (da 19,67% a 19,68%), sia per quelli superiori (da 18,55% a 18,33%). Scende da 18,98% a 18,51% il tasso previsto per il credito personale.

Per quanto riguarda i conti correnti, per le linee di conto con importi fino a 5.000 euro il tasso di soglia è salito da 18,52% a 18,57%, mentre per gli importi superiori a tale cifra si registra una leggera discesa da 16,46% al 16,45%.

Gli strumenti disponibili per verificare se il tasso d'interesse è a usura

Come accennato, non è difficile individuare il tasso effettivo globale medio, ogni tre mesi, infatti, il portale online della Banca d'Italia, rende noto il tasso medio a cui è possibile scambiare denaro.

Se volete effettuare un calcolo veloce potete fare riferimento a questo link.

24 Aprile 2015 · Andrea Ricciardi


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