Tasse e imposte » Le differenze tra queste tipologie di tributi

Differenze principali tra tasse ed imposte

Come sappiamo, lo Stato ricorre ad entrate, sia di natura pubblica sia di natura privata, per far fronte alla proprie finalità istituzionali, garantendo, in teoria, così a tutti i soggetti la fruizione di determinati servizi essenziali, quali ad esempio l'istruzione, l'assistenza sanitaria, i trasporti, l'ordine pubblico ecc.

La maggioranza di queste entrate è di natura fiscale, cioè è conseguita attraverso l'istituzione, l'imposizione e la riscossione dei tributi.

I tributi sono prestazioni patrimoniali coattive, di regola pecuniarie, stabilite dallo Stato, in forza della propria sovranità, con legge o con atti ad essa equiparati (decreti leggi e decreti legislativi).

Detto questo, è necessario evidenziare che i tributi si differenziano tra loro a seconda del presupposto a cui la legge ricollega la loro nascita.

I fatti che determinano il sorgere dell'obbligazione tributaria sono tra loro molto diversi, anche se tutti sono suscettibili di valutazione economica.

Nel linguaggio corrente i termini tassa, contributo e imposta vengono spesso utilizzati in modo equivalente, ma in realtà, in sede giuridica, tali espressioni individuano tributi tra loro molto diversi.

Il primo problema attiene all'identificazione dei tratti caratteristici della tassa che valgono a differenziarla dall'imposta.

Nell’ambito della scienza delle finanze la distinzione fra l’imposta e la tassa viene operata in funzione della diversa tipologia dei servizi, indivisibili o divisibili, che l’una e l’altra entrata sono rispettivamente destinate a finanziare.

La tassa è un tributo che è sempre collegato ad una determinata prestazione offerta dallo Stato ed ha come presupposto la richiesta, o almeno la fruizione, di questa specifica prestazione.

Ad esempio esistono le tasse scolastiche, la tassa di concessione governativa, la tassa per l'occupazione di suolo pubblico, etc. Il contribuente è obbligato a versare una certa somma in corrispondenza di quello specifico servizio.

Le imposte invece non hanno questo presupposto e non sono direttamente collegate ad un servizio corrisposto dalla Pubblica Amministrazione.

Soprattutto, il soggetto le subisce passivamente in virtù non di un servizio pubblico, ma di una situazione patrimoniale personale.

Ad esempio l'Irpef è un'imposta che il cittadino è obbligato a pagare solo perché e nella misura in cui percepisce un reddito. Lo stesso dicasi per l'IMU, che siamo obbligati a pagare solo in quanto titolari di un diritto reale su un immobile. Lo Stato non si vincola ad utilizzare i soldi versati per una finalità specifica, ma in generale per far fronte alle spese pubbliche.

Le tasse nel nostro ordinamento giuridico

La tassa, nell'ordinamento tributario italiano, è una tipologia di tributo ovvero una somma di denaro dovuta dai privati cittadini allo Stato che si differenzia dall'imposta in quanto applicata secondo il principio della controprestazione cioè legata a un pagamento, dovuto da un soggetto come corrispettivo per la prestazione a suo favore di un servizio pubblico offerto da un ente pubblico (ad es. tasse portuali e aeroportuali, concessioni, autorizzazioni, licenze).

La tassa è relativa a un servizio di cui ciascun contribuente può decidere se avvalersi o meno, e in generale, non è dipendente né dal reddito né dal costo del servizio richiesto; tramite le imposte si realizza la copertura finanziaria delle leggi e la spesa pubblica.

Il finanziamento di opere o atti previsti per legge attraverso una tassazione è contraria al principio di eguaglianza e all'obbligo generale di contribuzione alla spesa pubblica (artt. 3 e 53 della Costituzione).

La tassa, comunque, è un tributo che il singolo soggetto è tenuto a versare in relazione ad un'utilità che egli trae dallo svolgimento di un'attività statale e/o dalla prestazione di un servizio pubblico (attività giurisdizionale o amministrativa) resi a sua richiesta e caratterizzati dalla "divisibilità", cioè dalla possibilità di essere forniti a un singolo soggetto.

In sostanza è una prestazione patrimoniale dovuta in relazione all'espletamento di un servizio svolto su espressa richiesta del soggetto contribuente.

A titolo esemplificativo si possono menzionare la tassa per la raccolta dei rifiuti, la tassa scolastica, la tassa sulle concessioni governative, la tassa per l'occupazione di spazi e arre pubbliche ecc.

La tassa non deve essere confusa con le tariffe versate dall'utente per la fruizione di determinati servizi pubblici quali, ad esempio, il trasporto ferroviario, il servizio postale e telefonico, le forniture dei gas, elettricità e acqua e così via; in questi casi, infatti, si è di fronte a veri e propri corrispettivi (prezzo) di natura contrattuale e non legale, mentre la tassa è un tributo e, come tale, può essere stabilita solo con legge.

Le imposte nel nostro ordinamento giuridico

L'imposta è un tipo di tributo, ovvero una delle voci di entrata del bilancio dello Stato, costituita da un prelievo coattivo di ricchezza dal cittadino contribuente non connesso ad una specifica prestazione da parte dello Stato o degli altri enti pubblici per servizi resi al cittadino e destinata alla copertura della spesa pubblica.

Nei paesi eredi del diritto romano è distinto dalla tassa, che è invece legata a una specifica prestazione. La parte delle entrate statali costituita dalle imposte è detta gettito fiscale.

Il livello di imposizione e la ripartizione delle imposte tra le fasce della popolazione sono oggetto di studio della scienza delle finanze e sono attuati attraverso misure di politica fiscale.

Il livello di imposizione fiscale medio di un paese, impropriamente detta tassazione, si chiama pressione fiscale apparente.

L'imposta si caratterizza per il fatto che il suo presupposto - evento valutabile economicamente - è realizzato dal soggetto passivo e non presenta alcuna relazione con lo svolgimento da parte dell'Ente pubblico di una particolare attività o di un servizio.
Così, ad esempio, è l'operaio, e /o il dirigente che, prestando la loro attività alle dipendenze di un'impresa, pongono in essere il presupposto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ovvero, facendo un altro esempio, è l'imprenditore che svolgendo un'attività produttiva realizza personalmente il fatto (attività d'impresa) dal quale deriva l'obbligazione d'imposta.

Ancora, chi è il proprietario di un immobile, e quindi è titolare di un bene che produce un reddito (rendita fondiaria o canone di locazione), è soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche (salvo che l'immobile non sia configurabile come abitazione principale) e all'imposta comunale sugli immobili (ICI). L'imposta può presentare caratteristiche diverse a seconda degli eventi economici che ne impongono l'applicazione e conseguentemente può essere suscettibile di differenti classificazioni (dirette e indirette, generali o speciali, personali o reali, proporzionali, progressive e regressive ecc.).

23 Luglio 2014 · Andrea Ricciardi


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