Tassa di concessione governativa per il contratto di abbonamento fra utente di apparato terminale e fornitore di servizi di telefonia mobile

La tassa di concessione governativa non si applica alle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre, bensì ai contratti di abbonamento sottoscritti per l’uso di tali apparecchiature: ne consegue che una siffatta imposizione non interferisce con la vendita di dette apparecchiature terminali, che possono essere vendute senza obbligo di sottoscrivere un contratto di abbonamento in Italia e, comunque, essa non si applica nemmeno alle apparecchiature terminali provenienti da altri Stati membri, sicché non costituisce neppure un ostacolo alla libera circolazione di tali apparecchiature.

La direttive europee che disciplinano la fornitura di reti e di servizi di comunicazione elettronica agli utenti finali non precludono al legislatore nazionale di stabilire che il fatto generatore della tassa di concessione governativa sia il contratto di abbonamento concluso tra il fornitore di servizi di telefonia mobile e l’utente dell’apparato terminale.

Nemmeno in contrasto con la normativa europea vigente si pone il trattamento differenziato degli utenti di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre, a seconda che essi sottoscrivano un contratto di abbonamento a servizi di telefonia mobile o acquistino tali servizi in forma di carte prepagate eventualmente ricaricabili, in base al quale solo i primi sono assoggettati a una normativa nazionale come quella che istituisce la tassa di concessione governativa.

Così si è espressa la Corte di giustizia europea nella sentenza relativa alla causa C-416/14.

19 Settembre 2015 · Giovanni Napoletano




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