TASI – abitazione principale ed unità abitative assimilabili all’abitazione principale

Abitazione principale e relative pertinenze agli effetti della TASI

Agli effetti della TASI (TAssa sui Servizi Indivisibili) deve intendersi per abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quello classificate nelle categorie catastali, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Possono essere considerate abitazioni principali agli effetti TASI solo gli immobili classificati in categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7. Possono essere considerati pertinenze delle abitazioni principali agli effetti TASI solo gli immobili classificati in categoria catastale C/2, C/6 e C/7.

Il valore della base imponibile si ottiene moltiplicando la rendita risultante in catasto, rivalutata del 5%, per 160.

La TASI per l'inquilino

La TASI deve essere pagata sia dal proprietario che dall'inquilino, ognuno per la quota a proprio carico (90% il proprietario e 10% l’inquilino). Pertanto, è privo di effetti giuridici qualsiasi eventuale accordo in base al quale il carico tributario viene traslato da uno all'altro dei soggetti passivi.

Inoltre, l’unità immobiliare nella quale si risiede anagraficamente e si dimora abitualmente ai fini TASI è considerata abitazione principale solo se posseduta a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento. Pertanto, l’occupante/detentore dell'immobile, se non è anche possessore dell'immobile stesso, deve versare la TASI per la quota di competenza (10%) con l’aliquota di base senza alcuna detrazione per l'abitazione principale.

TASI - Gli immobili assimilabili ad abitazione principale

Agli effetti della TASI sono assimilabili ad abitazione principale:

  1. la casa coniugale assegnata al coniuge;
  2. l'unità abitativa posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili;
  3. l'unità abitativa assegnata al socio di cooperativa edilizia a proprietà indivisa.

Casa coniugale assegnata al coniuge - chi paga la TASI

Nei casi di assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la TASI deve essere versata solo dal coniuge cui è stata assegnata l’ex casa familiare ed è sempre considerata abitazione principale.

L’altro coniuge potrà beneficiare delle agevolazioni per l’abitazione principale sull’eventuale altro immobile posseduto nel quale risiede anagraficamente e dimora abitualmente.

La detrazione di € 30,00 per ciascun figlio di età inferiore a 26 anni, se dimorante e residente nell'immobile, in mancanza di accordo tra le parti è attribuita al 100% al genitore affidatario oppure in caso di affidamento condiviso e/o congiunto è attribuita al 50% ciascuno, a condizione che il figlio abbia la residenza anagrafica e la dimora abituale presso uno o l'altro genitore.

In ogni caso i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l'intera detrazione ad un solo genitore nel caso in cui l'altro genitore non possa usufruirne in tutto o in parte.

TASI per unità abitativa posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili

Per effetto della Legge 147 del 27/12/2013 articolo 1 comma 707, i comuni possono assimilare all'abitazione principale le unità immobiliari (casa e pertinenze) possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani (70 anni compiuti) o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

TASI per unità abitativa appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa -paga il socio assegnatario

Il socio assegnatario deve corrispondere la TASI per l'unità abitativa e le relative pertinenze (una per ogni categoria catastale) appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale.

7 Giugno 2014 · Giorgio Valli


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