Tarsu – prescrizione e decadenza del tributo locale

Avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento della TARSU

Il Comune mediante unico avviso, spedito raccomandata a/r il 27 dicembre 2011 e da me ricevuto il 2 gennaio 2012 mi ha sollecitato il pagamento della tarsu per gli anni 2005 e 2006 che effettivamente non ho pagato non avendo mai ricevuto prima d'ora alcun avviso o bollettino. Peraltro non ho mai fatto la dichiarazione prevista chi fruisce dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Essendo trascorsi 5 anni posso invocare la prescrizione o decadenza?

Anche se con unico sollecito mi si richiede il pagamento di tutti e due gli anni 2005 e 2006, posso considerare prescritto almeno il 2005 e proporre ricorso il tal senso?

Omessa dichiarazione TARSU per il pagamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani

Se lei ha omesso la dichiarazione per il pagamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani fruiti per il 2005, questa doveva essere effettuata entro il 20 gennaio 2006.

In presenza di dichiarazione omessa, il Comune deve esigere il tributo, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione di utilizzo dei servizi avrebbe dovuto essere presentata, e dunque entro il 31 dicembre 2011.

Cosa che il Comune ha fatto, dal momento che per il rispetto dei termini di decadenza vale la data di consegna dell'avviso di accertamento alle poste, certamente anteriore (seppur di qualche giorno) al 31 dicembre 2011.

Diciamo allora che per i termini di decadenza della TARSU relativa al 2005 il Comune ha "tagliato il filo" con pochi giorni ancora utili. Per l'avviso di accertamento della TARSU relativa al 2006 il Comune è arrivato con un anticipo di più di un anno rispetto alla scadenza dei termini di decadenza.

E' anche vero, e per completezza lo aggiungo, che il temine di decadenza quinquennale dovrebbe valere solo per i tributi locali dovuti a partire dal 1 gennaio 2007.

Per i tributi locali (dunque anche la TARSU) relativi agli anni anteriori al 2007, dovrebbero valere i termini in precedenza vigenti (previsti dall'articolo 71 del Decreto Legislativo numero 507/1993), ossia:

  1. in caso di denuncia infedele o incompleta, il Comune deve notificare un avviso di accertamento in rettifica entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa, a pena di decadenza;
  2. in caso di omessa denuncia, il Comune deve notificare l’avviso di accertamento d’ufficio entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata, a pena di decadenza.

Ma, secondo le interpretazioni piu’ diffuse ed anche piuttosto autorevoli (si veda a proposito la nota del ministero delle Finanze numero 11159 del 19/3/07), sono esclusi solo i rapporti per i quali i termini di accertamento erano gia’ prescritti o decaduti al 31/12/06.

I restanti possono dirsi pendenti, e quindi per essi i termini si allungano cosi’ come previsto dalla finanziaria 2007.

Pertanto, se vuole comunque avventurarsi in un ricorso (a mio giudizio dall'esito positivo improbabile) troverà certamente qualcuno disposto a supportarla.

10 Ottobre 2012 · Simonetta Folliero


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2 risposte a “Tarsu – prescrizione e decadenza del tributo locale”

  1. alessia91 ha detto:

    Ho enormi problemi col comune di bologna per quanto riguarda la Tarsu.

    Spiego brevemente il problema: il mio compagno è venuto in italia nell’ottobre 2004 per frequentare l’università qui a bologna. Come la maggior parte degli studenti viveva con altri studenti in un appartamento in via saragozza dove già vivevano altri e dove ha preso la residenza. Successivamente (nel dicembre 2006) si è trasferito in un altro appartamento in via dal lino dove anche qui è subentrato ad altri coinquilini e dove anche qui ha preso la residenza. Nel maggio 2008 si è trasferito, sempre con residenza, in via vancini ospitato da un amico. Nel settembre 2010 si trasferisce in via dell’arcoveggio, sempre con residenza, in un appartamento dato da suo cugino in comodato d’uso gratuito.

    Nel settembre 2011 prendiamo un appartamento insieme in via prospero fontana, con residenza. A marzo 2012 ci arriva una lettera dal comune di bologna, ufficio tributi, che chiede il pagamento della tarsu 2012 per via dal lino. Chiedendo spiegazioni al comune mi mandano da equitalia che mi stampa una serie di bollettini da pagare per la tarsu.

    I bollettini sarebbero tutti per via dal lino dal 2005 al 2010. Con mio grande stupore (visto oltretutto che in via dal lino non abitava nel 2005) torno in comune per chiedere altre spiegazioni e mi dicono di non aver mai ricevuto delle disdette (che lui aveva inviato ma che loro non accettano perchè inviate per posta semplice, come oltretutto indicato sul loro sito) e che quindi devo presentare documenti che provano che lui non viveva li.

    Ovviamente secondo loro, le documentazioni anagrafiche che accertano i cambi residenza non sono accettate e vogliono i contratti di enel che però non erano intestati a lui essendo subentrato, oppure una dichiarazione del proprietario di casa, che a distanza di tutti questi anni non sappiamo dove trovare (da notare che il loro avviso è stato mandato nella residenza e mai in via dal lino, quindi sapevano sempre che cambiava appartamento).

    Come possiamo comportarci? Dobbiamo davvero pagare? E a marzo 2013 torneranno ad inviarci un altro bollettino per via dal lino oppure, fortunatamente, solo quello di dove viviamo attualmente?

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Per la TARSU conta, eccome, il certificato di residenza storico. Il suo compagno è tenuto a pagare i ratei relativi alla tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani dal dicembre 2006 al settembre 2010. Essendo coobbligato, la TARSU può essere legittimamente richiesta a lui solo, salvo il diritto del suo compagno di rivalersi successivamente sui coinquilini con cui ha condiviso l’appartamento di via del Lino, in Bologna.

      Le conviene approcciare diversamente il problema. Cioè richiedere una risposta scritta ai funzionari che asseriscono essere ininfluente la certificazione anagrafica ai fini dell’accertamento per il pagamento della TARSU. A quel punto, il suo compagno potrà ben sottoscrivere un atto di notorietà sui fatti contestati. La dichiarazione, resa sotto la propria responsabilità civile e penale, sarà equivalente a quella di un qualsiasi altro cittadino (proprietario e vicini di casa).

      Andrà allegata ad una istanza in autotutela da presentare al Comune di Bologna – Ufficio Tributi, avendo cura di farsi rilasciare ricevuta con numero di protocollo.

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