recupero crediti diffida ad adempiere e messa in mora debitore


Effetti interruttivi della prescrizione – possono emergere anche da una trattativa stragiudiziale fra creditore e debitore

28 Settembre 2015 - Ornella De Bellis


Qualora ad un formale ed inequivoco atto di costituzione in mora faccia seguito una trattativa seria, articolata e specifica, diretta a risolvere stragiudizialmente la controversia, non vi è dubbio che il creditore persista nell'esercizio del suo diritto e che il debitore sia altrettanto inequivocabilmente avvertito della serietà dell'avversaria pretesa. Il contenzioso viene cioè concretamente trattato e gestito dalle parti, pur se al di fuori del processo, in termini tali da rendere inaccettabile l'idea che vi sia un'inerzia del creditore, tale da giustificare la prescrizione del diritto di pretesa, e da rendere parimenti insostenibile che il debitore non ne sia avvertito [ ... leggi tutto » ]


Diffida ad adempiere e risoluzione del contratto

10 Settembre 2015 - Loredana Pavolini


Colui che eccepisce l'inadempienza contrattuale dell'altro contraente, non per questo invoca la risoluzione del contratto, ma manifesta solo di volersi astenere temporaneamente dall'adempimento, fino a quando l'altro contraente non abbia adempiuto o comunque abbia offerto di adempiere la propria obbligazione. Dalla diffida ad adempiere rimasta infruttuosa non scaturisce la risoluzione del contratto quando anche il diffidante sia inadempiente, posto che l'inadempimento dello stesso priva di giuridica rilevanza quello del diffidato. In pratica, l'intimazione, da parte del creditore, della diffida ad adempiere (articolo 1454 del codice civile) e l'inutile decorso del termine fissato per l'adempimento non eliminano la necessità dell'accertamento giudiziale [ ... leggi tutto » ]


Non interrompe la prescrizione l’atto di costituzione in mora notificato con raccomandata a soggetto estraneo al debitore

15 Giugno 2015 - Marzia Ciunfrini


Un atto di costituzione in mora del debitore, per produrre i suoi effetti e, in particolare, l'effetto interruttivo della prescrizione del credito preteso, deve essere diretto al suo legittimo destinatario, ma non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari. Pertanto, nel caso in cui detta intimazione sia inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale, la sua ricezione da parte del destinatario può essere provata anche sulla base della presunzione di recepimento fondata sull'arrivo della raccomandata all'indirizzo del destinatario, che dovrà, dal suo canto, provare di non averne avuta conoscenza senza sua [ ... leggi tutto » ]


Contenzioso giudiziale fra avvocato e cliente – decorrenza degli interessi moratori per la parcella contestata

5 Giugno 2015 - Loredana Pavolini


In tema di liquidazione di diritti ed onorari di avvocato e procuratore a carico del cliente, la disposizione comune alle tre tariffe forensi (civile, penale e stragiudiziale) prevede che gli interessi di mora decorrano dal terzo mese successivo all'invio della parcella. Tuttavia quando insorge controversia tra l'avvocato ed il cliente circa il compenso per prestazioni professionali, il debitore non può essere ritenuto in mora prima della liquidazione del debito, che avviene con l'ordinanza che conclude il procedimento e nei limiti di quanto liquidato dal giudice. E' da tale data, e non da prima, che va riportata la decorrenza degli interessi. [ ... leggi tutto » ]


Mora del debitore, mora del creditore, estinzione del debito e liberazione coattiva del debitore

2 Maggio 2015 - Marzia Ciunfrini


Mora debendi e mora credendi - di cosa si tratta Quando il debitore presenta al creditore un'offerta di pagamento del debito ed il creditore la rifiuta senza un motivo legittimo, si ha l'esclusione della mora del debitore (mora debendi o mora solvendi): il debitore, cioè, non è più tenuto a corrispondere al creditore gli interessi di mora. Quando il creditore rifiuta il pagamento offertogli senza motivo legittimo, si ha la costituzione in mora del creditore (mora credendi o mora accipiendi). L'impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore ha un'ulteriore conseguenza: oltre a non essere più dovuti gli [ ... leggi tutto » ]