licenziamento per scarso rendimento


Licenziamento per scarso rendimento – quando è illegittimo

16 Novembre 2017 - Tullio Solinas


Al fine di poter considerare legittimo il licenziamento comminato per scarso rendimento, il datore di lavoro è tenuto a provare rigorosamente il comportamento negligente del lavoratore, in quanto elemento costitutivo del recesso per giustificato motivo soggettivo, e che l'inadeguatezza del risultato non sia ascrivibile all'organizzazione del lavoro da parte dell'imprenditore ed a fattori socio-ambientali. In particolare, è legittimo il licenziamento intimato al lavoratore per scarso rendimento soltanto qualora sia risultato provato, sulla scorta della valutazione complessiva dell'attività resa dal lavoratore stesso ed in base agli elementi dimostrati dal datore di lavoro, una evidente violazione della diligente collaborazione dovuta dal dipendente, ed a lui imputabile, in conseguenza dell'enorme sproporzione tra gli obiettivi fissati dai programmi di produzione per il lavoratore e quanto effettivamente realizzato nel periodo di riferimento, avuto riguardo, tuttavia, al confronto dei risultanti dati globali riferito ad una media di attività tra i vari dipendenti ed indipendentemente dal conseguimento [ ... leggi tutto » ]


Licenziamento per scarso rendimento del dipendente – onere della prova per il datore di lavoro

2 Ottobre 2016 - Tullio Solinas


Nel licenziamento per scarso rendimento del lavoratore, rientrante nel tipo di licenziamento per giustificato motivo soggettivo, il datore di lavoro, non può limitarsi a provare solo il mancato raggiungimento del risultato atteso o l'oggettiva sua esigibilità. Il datore di lavoro deve anche provare che la causa di esso derivi da colpevole e negligente inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore nell'espletamento della sua normale prestazione. Nella valutazione delle relative risultanze probatorie dovrà tenersi conto del grado di diligenza normalmente richiesto per la prestazione lavorativa e di quello effettivamente usato dal lavoratore, nonché dell'incidenza della organizzazione complessiva del lavoro nell'impresa e dei fattori socio-ambientali. E' legittimo il licenziamento intimato al lavoratore per scarso rendimento qualora sia risultato provato, sulla scorta della valutazione complessiva dell'attività resa dal lavoratore stesso ed in base agli elementi dimostrati dal datore di lavoro, una evidente violazione della diligente collaborazione dovuta dal dipendente, ed a lui [ ... leggi tutto » ]


Licenziamento per scarso rendimento – ingiustificato se motivato da prolungate assenze per malattia

3 Settembre 2015 - Tullio Solinas


Secondo la legge, il lavoratore può essere esonerato dal servizio per scarso rendimento o per palese insufficienza imputabile a colpa nell'adempimento delle funzioni a lui assegnate. L'ipotesi dello scarso rendimento, in ogni caso, è diversa e separata da quella delle ripetute assenze per malattia, che possono, se del caso, essere prese in considerazione solo qualora determinino inabilità al servizio. E' da escludersi, pertanto, che in sede di valutazione del comportamento del lavoratore riconducibile a scarso rendimento, possa tenersi conto, oltre che delle diminuzioni di rendimento determinate da imperizia, incapacità e negligenza, anche di quelle determinate da assenze per malattia. Inoltre, mentre lo scarso rendimento è caratterizzato da colpa del lavoratore, non altrettanto può dirsi per le assenze dovute a malattia. Ne consegue che, se il licenziamento del lavoratore è stato intimato per scarso rendimento dovuto essenzialmente all'elevato numero di assenze, ma non tali da esaurire il periodo di comporto, il [ ... leggi tutto » ]