licenziamento per giustificato motivo soggettivo


Il lavoratore che denuncia per reati o illeciti amministrativi il proprio datore di lavoro non è passibile di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo

22 Marzo 2017 - Tullio Solinas


L'obbligo di fedeltà previsto dal codice civile (articolo 2105) secondo il quale il lavoratore non deve divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, non può essere esteso fino ad imporre al lavoratore stesso di astenersi dalla denuncia di fatti illeciti che egli ritenga essere stati consumati all'interno dell'azienda. In tal caso, infatti, si correrebbe il rischio di scivolare verso, non voluti, ma impliciti riconoscimenti di una sorta di dovere di omertà (ben diverso da quello di fedeltà) che, ovviamente, non può trovare la benché minima cittadinanza nel nostro ordinamento giuridico. Lo Stato di diritto attribuisce valore civico e sociale all'iniziativa del privato che solleciti l'intervento dell'autorità giudiziaria di fronte alla violazione della legge penale, e, sebbene ritiene doverosa detta iniziativa solo nei casi in cui vengono in rilievo delitti di particolare gravità, guarda con favore la collaborazione prestata dal cittadino, in quanto finalizzata alla realizzazione dell'interesse pubblico [ ... leggi tutto » ]


Licenziamento per scarso rendimento del dipendente – onere della prova per il datore di lavoro

2 Ottobre 2016 - Tullio Solinas


Nel licenziamento per scarso rendimento del lavoratore, rientrante nel tipo di licenziamento per giustificato motivo soggettivo, il datore di lavoro, non può limitarsi a provare solo il mancato raggiungimento del risultato atteso o l'oggettiva sua esigibilità. Il datore di lavoro deve anche provare che la causa di esso derivi da colpevole e negligente inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore nell'espletamento della sua normale prestazione. Nella valutazione delle relative risultanze probatorie dovrà tenersi conto del grado di diligenza normalmente richiesto per la prestazione lavorativa e di quello effettivamente usato dal lavoratore, nonché dell'incidenza della organizzazione complessiva del lavoro nell'impresa e dei fattori socio-ambientali. E' legittimo il licenziamento intimato al lavoratore per scarso rendimento qualora sia risultato provato, sulla scorta della valutazione complessiva dell'attività resa dal lavoratore stesso ed in base agli elementi dimostrati dal datore di lavoro, una evidente violazione della diligente collaborazione dovuta dal dipendente, ed a lui [ ... leggi tutto » ]