Il recupero degli importi indebitamente percepiti dal pensionato


Trattenute sulla pensione per il recupero di pagamenti non dovuti – l’inps può prelevare il 20% solo sull’importo che eccede il minimo vitale

13 Gennaio 2016 - Lilla De Angelis


In tema di indebito previdenziale, l'Inps, salvo il diritto di chiedere la restituzione del pagamento non dovuto, può recuperare gli indebiti e le omissioni contributive anche mediante trattenute sulla pensione, in via di compensazione, col duplice limite che la somma oggetto di cessione, sequestro, pignoramento o trattenuta non superi la misura di un quinto della pensione, assegno o indennità e che sia fatto, comunque, salvo il trattamento minimo di pensione e tale principio opera anche con riguardo agli arretrati di pensione. Diversamente argomentandosi, il pensionato che non riceva la pensione nella misura spettante per un periodo più o meno lungo, e che per ciò stesso subisce un danno (potendo essere costretto, al limite, a ricorrere al credito per sopperire alle proprie necessità), verrebbe ad essere ulteriormente danneggiato per il fatto che la somma finalmente riconosciutagli e liquidatagli a titolo di arretrati pensionistici gli potrebbe essere interamente pignorata o trattenuta nel [ ... leggi tutto » ]


Il recupero degli importi indebitamente percepiti dal pensionato

21 Marzo 2013 - Simone di Saintjust


Il recupero delle somme percepite dal pensionato e non dovute Nei casi in cui l'indebito consegua alla omessa o incompleta segnalazione, da parte dell'interessato, di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già a conoscenza dell'Istituto, L'INPS procede al recupero delle somme indebitamente percepite, senza alcuna limitazione temporale, in quanto la omissione viene in sostanza equiparata dal legislatore al dolo, il che ne consente in ogni caso la recuperabilità. Ed infatti, i termini di prescrizione decennali del credito decorrono, qualora l'indebito sia da ricollegare a situazioni che devono essere comunicate dal pensionato, dalla data della comunicazione stessa. Vengono ricompresi nel comportamento doloso - oltre ai casi di attività illecita dell'interessato, come tali rilevanti anche in sede penale con conseguente obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria - anche l'indicazione di dati incompleti o l'omissione di denuncia di circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della prestazione, purché [ ... leggi tutto » ]