assegno protestato


Assegno protestato per difetto di autorizzazione – se il carnet è stato rilasciato dopo la revoca di sistema la banca è solidalmente responsabile nei confronti del beneficiario

22 Agosto 2016 - Simonetta Folliero


Se un assegno viene protestato per difetto di autorizzazione, allora vuol dire che chi lo ha emesso (il traente) è correntemente oggetto di un provvedimento di revoca di sistema che gli vieterebbe, appunto, la sottoscrizione di titoli di pagamento. Qualora il carnet, da cui è stato tratto l'assegno protestato, fosse stato consegnato dalla banca (trattaria) al cliente, in epoca successiva a quella in cui era già operante la revoca di sistema, allora l'istituto di credito risulterebbe aver contravvenuto ad una regola di diligenza su di esso indiscutibilmente gravante, che caratterizza obiettivamente l'esercizio della propria attività: appunto verificare la perdurante legittimazione del proprio cliente a poter emettere assegni. Nelle ipotesi appena descritte, l'Arbitro Bancario Finanziario, con la decisione 2067/2015, ha condannato la banca trattaria a risarcire il beneficiario dell'assegno protestato con un importo pari al suo valore nominale. Secondo l'Arbitro, infatti, chi riceve in pagamento l'assegno, legittimamente confida sulla circostanza che [ ... leggi tutto » ]


Mancata levata del protesto e perdita dell’azione di regresso – ne risponde il notaio

30 Luglio 2015 - Chiara Nicolai


La normativa vigente subordina il regresso, esercitabile dal portatore quando l'assegno bancario presentato in tempo utile non viene pagato, contro i giranti, il traente e gli altri obbligati, alla condizione che il rifiuto del pagamento sia constatato mediante il protesto o mediante le dichiarazioni che la stessa disposizione qualifica equipollenti. Il protesto (o la constatazione equivalente) deve farsi prima che sia spirato il termine per la presentazione dell'assegno, termine che è di otto giorni se l'assegno è pagabile nello stesso Comune di emissione e di quindici giorni se pagabile in altro comune della Repubblica. Il portatore deve dare avviso al proprio girante e al traente del mancato pagamento entro i quattro giorni feriali successivi al giorno del protesto o della dichiarazione equivalente, attivando cosi un meccanismo informativo che investe tutti i giranti menzionati nel titolo fino a risalire al traente; chi omette di dare tale avviso non decade dal regresso [ ... leggi tutto » ]


Assegni scoperti – termini di presentazione, revoca del pagamento, protesto e iscrizione in cai

1 Marzo 2015 - Ludmilla Karadzic


Assegni - I termini di presentazione hanno efficacia solo per un eventuale ordine di revoca del pagamento L'assegno, se portato all'incasso nei termini di presentazione previsti dalla legge e decorrenti dalla data indicata nel modulo, deve essere sempre pagato dalla banca o dall'ufficio postale. Il termine di presentazione è: 8 giorni, se l'assegno è pagabile nello stesso comune in cui è emesso; 15 giorni, se l'assegno è pagabile in un comune diverso da quello in cui fu emesso; 20 giorni, se l'assegno è pagabile in uno Stato diverso da quello in cui fu emesso, ma europeo o appartenente al bacino del Mediterraneo; 60 giorni, se l'assegno è pagabile in uno Stato diverso da quello in cui fu emesso ed appartenente ad un diverso continente. Un assegno privo di data o con data posteriore a quella di presentazione allo sportello (assegno postdatato) si intende come emesso il giorno di presentazione. Colui [ ... leggi tutto » ]


Il protesto di assegni scoperti non trasferibili – un vantaggio solo per i notai e non per il beneficiario

21 Gennaio 2015 - Ludmilla Karadzic


Evitare il protesto di un assegno scoperto apponendo la clausola "senza spese e senza protesto" Esiste un modo semplice per tentare di risolvere alla radice il problema del protesto di assegni di importo pari o superiore a mille euro: apporre sull'assegno la clausola “senza spese e senza protesto”. Ma, per quale ragione il beneficiario dovrebbe accettare un assegno con una clausola simile? Per comprenderlo bisogna fare qualche passo indietro. Tempo fa gli assegni di importo facciale pari o superiore a mille euro potevano essere girati: erano cioè trasferibili. Se Caio (traente) emetteva un assegno a favore di Tizio (beneficiario) e Tizio lo girava a Sempronio (portatore), quest'ultimo, qualora l'assegno emesso da Caio fosse risultato non coperto, manteneva, con il protesto, la facoltà di esercitare azione di regresso verso Tizio. In parole semplici, Sempronio, con il protesto dell'assegno, poteva avviare azione esecutiva nei confronti di Tizio se Tizio era ritenuto più [ ... leggi tutto » ]


Ordine di revoca del pagamento per assegno bancario o postale – istruzioni per l’uso e controindicazioni

4 Ottobre 2014 - Ornella De Bellis


La revoca del pagamento di un assegno - come funziona La legge stabilisce che l'ordine di non pagare l'importo facciale dell'assegno bancario, o postale, ha effetto solo dopo che sia spirato il termine di presentazione. La norma ha la doppia funzione di garantire la conservazione della provvista, a tutela dell'affidamento del beneficiario, quanto meno fino alla scadenza del termine di presentazione, e di consentire al traente, scaduto tale termine, di riacquistare la libertà di disporre della provvista, potendo l'assegno essere pagato anche successivamente alla scadenza di esso. Il trattario (la banca o Poste Italiane), sulla base del dettato normativo è libero di pagare l'assegno prima della scadenza del termine di presentazione, risultando in via generale, esonerata da responsabilità sia nei confronti del beneficiario che del traente (colui che ha emesso l'assegno) una volta provveduto al pagamento. Ricorre, invece, la responsabilità del trattario nei confronti del beneficiario, nell'ipotesi di rifiuto di [ ... leggi tutto » ]