assegno non trasferibile


Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore – tutto come prima per quanto riguarda gli assegni

8 Gennaio 2016 - Ludmilla Karadzic


È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche e Poste Italiane. Per il servizio di rimessa di denaro (money transfer) la soglia è di mille euro. Le modifiche apportate dalla legge di stabilità si limitano ai contenuti sopra evidenziati. Per il resto, le norma sulle limitazioni all'uso di assegni e libretti e saldo di libretti di deposito al portatore restano invariate, come si evince dal seguito. Per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta svolta dai cambiavalute, [ ... leggi tutto » ]


Assegno non trasferibile scoperto ed omesso protesto – e’ sufficiente la segnalazione in cai

28 Settembre 2015 - Simonetta Folliero


La segnalazione nella Centrale d'Allarme Interbancaria (CAI) è sufficiente a tutelare adeguatamente l'interesse del portatore del titolo emesso con clausola “non trasferibile”, dal momento che l'assenza di obbligati in via di regresso esclude che la mancanza di protesto possa pregiudicare il diritto del portatore del titolo nell'ottenerne il pagamento. Per altro verso, le segnalazioni in CAI producono effetti coercitivi e disciplinari di identica se non maggiore efficacia rispetto a quelli tipici del protesto perché capaci di fornire a terzi le necessarie informazioni sulla capacità solutoria del segnalato e perché idonee a generare la sanzione della revoca di sistema. Così si è espresso l'Arbitro Bancario Finanziario nella decisione 4970/15. [ ... leggi tutto » ]


Assegni scoperti – termini di presentazione, revoca del pagamento, protesto e iscrizione in cai

1 Marzo 2015 - Ludmilla Karadzic


Assegni - I termini di presentazione hanno efficacia solo per un eventuale ordine di revoca del pagamento L'assegno, se portato all'incasso nei termini di presentazione previsti dalla legge e decorrenti dalla data indicata nel modulo, deve essere sempre pagato dalla banca o dall'ufficio postale. Il termine di presentazione è: 8 giorni, se l'assegno è pagabile nello stesso comune in cui è emesso; 15 giorni, se l'assegno è pagabile in un comune diverso da quello in cui fu emesso; 20 giorni, se l'assegno è pagabile in uno Stato diverso da quello in cui fu emesso, ma europeo o appartenente al bacino del Mediterraneo; 60 giorni, se l'assegno è pagabile in uno Stato diverso da quello in cui fu emesso ed appartenente ad un diverso continente. Un assegno privo di data o con data posteriore a quella di presentazione allo sportello (assegno postdatato) si intende come emesso il giorno di presentazione. Colui [ ... leggi tutto » ]


Assegno non trasferibile pagato dalla banca a persona diversa dal beneficiario – il traente ha diritto alla restituzione dell’importo

28 Febbraio 2015 - Simonetta Folliero


La legge stabilisce (Regio Decreto numero 1736 del 1933, articolo 43) che l'assegno bancario, emesso con la clausola “non trasferibile”, non può che essere pagato al beneficiario o, a richiesta di questo, accreditato sul suo conto corrente; chi paga a persona diversa “risponde” del pagamento. Giurisprudenza ampiamente consolidata precisa che la banca che ha pagato un assegno in violazione della norma appena citata è responsabile nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse tale regola è posta e che, a causa della relativa violazione abbiano sofferto un danno. Non è solo il beneficiario a potersi dolere della violazione della predetta norma. Nella specie, è pacifico il diritto del traente a chiedere ed ottenere la restituzione della somma, dal momento che chi emette un assegno con la clausola "non trasferibile" confida che l'importo facciale debba essere pagato esclusivamente al suo creditore. Queste le conclusioni a cui è giunta la Corte [ ... leggi tutto » ]


Il protesto di assegni scoperti non trasferibili – un vantaggio solo per i notai e non per il beneficiario

21 Gennaio 2015 - Ludmilla Karadzic


Evitare il protesto di un assegno scoperto apponendo la clausola "senza spese e senza protesto" Esiste un modo semplice per tentare di risolvere alla radice il problema del protesto di assegni di importo pari o superiore a mille euro: apporre sull'assegno la clausola “senza spese e senza protesto”. Ma, per quale ragione il beneficiario dovrebbe accettare un assegno con una clausola simile? Per comprenderlo bisogna fare qualche passo indietro. Tempo fa gli assegni di importo facciale pari o superiore a mille euro potevano essere girati: erano cioè trasferibili. Se Caio (traente) emetteva un assegno a favore di Tizio (beneficiario) e Tizio lo girava a Sempronio (portatore), quest'ultimo, qualora l'assegno emesso da Caio fosse risultato non coperto, manteneva, con il protesto, la facoltà di esercitare azione di regresso verso Tizio. In parole semplici, Sempronio, con il protesto dell'assegno, poteva avviare azione esecutiva nei confronti di Tizio se Tizio era ritenuto più [ ... leggi tutto » ]