accordo bonario nel recupero crediti


Il testo della quietanza liberatoria

26 Giugno 2015 - Simonetta Folliero


Il testo della quietanza liberatoria Quando il debitore non rispetta il piano di rimborso del prestito che gli è stato erogato e successivamente raggiunge un accordo a saldo stralcio; particolare cautela va riservata alle modalità con cui deve essere redatta la quietanza liberatoria on la società di recupero cessionaria del credito. Soprattutto se si intende utilizzare la quietanza liberatoria per ottenere, decorsi tra anni dalla data in cui si salda (a stralcio) il debito, la cancellazione del proprio nominativo dalla Centrale Rischi a cui il creditore originario ci aveva segnalati. La prima cosa da fare è quella di effettuare una visura nella Centrale Rischi in cui risultiamo segnalati e rilevare l'esatta classificazione della posizione debitoria. In pratica: creditore originario, importo originario e identificativo associato alla posizione debitoria Ad esempio, supponiamo che la quietanza liberatoria proposta dalla società di recupero crediti venga formulata nei termini che seguono. Oggetto: pratica numero X [ ... leggi tutto » ]


Recupero crediti – l’accordo a saldo stralcio non integra una transazione novativa

24 Giugno 2015 - Carla Benvenuto


Spesso il debitore perfeziona con il creditore (banca, finanziaria o società di recupero crediti) un accordo transattivo a saldo stralcio che prevede un notevole abbattimento dell'importo originario dovuto (gravato dagli interessi di mora) ed un piano di rientro rateale. Capita, talvolta, che il debitore non riesca, comunque, a tener fede agli adempimenti concordati: la domanda che ci si pone è se, in questa ipotesi, egli è obbligato a rimborsare il debito originario oppure la somma fissata con l'ultimo accordo transattivo concluso. Sul tema, la giurisprudenza consolidata ha stabilito che deve essere qualificata novativa la transazione che determina l'estinzione del precedente rapporto e ad esso si sostituisce integralmente, di modo che si verifichi una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello dell'accordo transattivo, con la conseguente insorgenza dall'atto di un'obbligazione oggettivamente diversa dalla precedente. Invece, è qualificabile come transazione semplice, o conservativa, l'accordo con il quale le parti [ ... leggi tutto » ]


Accordo transattivo a saldo stralcio – illegittima la segnalazione in centrale rischi per un debito rinunciato

23 Giugno 2015 - Ludmilla Karadzic


Com'è noto, le disposizioni che regolano le modalità e i presupposti delle segnalazioni nelle Centrali Rischi, pubbliche e private, prevedono che il creditore (banca, finanziaria e società di recupero crediti) anche quando addiviene ad una definizione transattiva, sia sempre tenuto a procedere alla segnalazione, sebbene limitatamente alla quota parte dell'importo non recuperato. Infatti, devono essere segnalati i crediti passati a perdita, i crediti in sofferenza che il creditore ha considerato non recuperabili o per i quali non ha ritenuto conveniente intraprendere i relativi atti di recupero e le frazioni non recuperate dei crediti che hanno formato oggetto di accordi transattivi con il debitore. Spesso, la quietanza liberatoria rilasciata dal creditore fa specifico riferimento all'importo parziale pattuito nell'accordo transattivo a saldo stralcio; sicchè al debitore che se ne serve per chiedere, decorso il termine triennale, la cancellazione del proprio nominativo dalla Centrale Rischi in cui è stato segnalato, non resta altro [ ... leggi tutto » ]


Debito solidale e transazione a saldo stralcio di uno dei condebitori

21 Ottobre 2014 - Ornella De Bellis


Facciamo l'esempio di un credito verso tre condebitori solidali, d'importo pari a 90, e ipotizziamo che la transazione a saldo stralcio sulla quota di uno dei debitori abbia determinato il pagamento di 20. La domanda: gli altri due condebitore restano obbligati per una cifra pari a 70? Non è così, secondo i giudici della Corte di cassazione che hanno affidato le proprie motivazioni alla sentenza 22231/14. Gli altri due condebitori restano obbligati per una cifra pari a 60, ridotta cioè della quota ideale (pari a 30) gravante su debitore che è pervenuto all'accordo transattivo. Se, invece il condebitore avesse transato per 40, gli altri due condebitori sarebbero rimasti obbligati per un importo pari a 50. In pratica, qualora risulti che la transazione ha avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che l'ha stipulata, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido è destinato a ridursi in misura corrispondente [ ... leggi tutto » ]


Accordo a saldo stralcio – la segnalazione in centrale rischi va limitata al solo importo non recuperato

5 Maggio 2014 - Ludmilla Karadzic


Le disposizioni, di natura amministrativa, dettate dal Bankitalia per regolare le modalità e i presupposti della segnalazioni in Centrale Rischi (CR) prevedono che il creditore, anche quando addiviene ad una definizione transattiva in relazione a crediti classificati a sofferenza, sia sempre tenuto, anche a pagamento eseguito, a procedere alla segnalazione, sebbene limitatamente alla quota parte dell'importo non recuperato, in quanto non coperto dalla transazione. Specifica, infatti, la circolare numero 139 dell'11 febbraio 1991 (14° aggiornamento) al secondo capitolo, paragrafo 5.5, che devono essere segnalati i crediti passati a perdita, i crediti in sofferenza che l'intermediario, con specifica delibera, ha considerato non recuperabili o per i quali non ha ritenuto conveniente intraprendere i relativi atti di recupero. Confluiscono nella categoria anche le frazioni non recuperate dei crediti che hanno formato oggetto di accordi transattivi con la clientela, di concordato preventivo o di concordato fallimentare remissorio, i crediti prescritti e quelli oggetto [ ... leggi tutto » ]