Successione e testamento » Il decalogo

Successione e testamento » Le cose più importanti da sapere

Successione e testamento: le cose più importanti da sapere. Vi presentiamo il decalogo.

Successione: testamento ed eredi legittimi

In tema di successione, è opinione comune che, in caso di sottoscrizione del testamento, gli eredi legittimi non ricevono nulla. Ma ciò non è sempre vero.

Tendenzialmente se il testamento contiene la nomina di almeno un erede tale documento regola in tutto e per tutto la successione.

Pertanto, gli eredi legittimi non possono pretendere nulla.

Tuttavia capita che l’erede nominato nel testamento rinunci all’eredità: poiché la successione è un fenomeno giuridico necessario, la rinuncia dell'erede testamentario comporta che si apra la successione legittima, ossia quella regolata dalla legge al fine di determinare la persona che raccoglierà l’eredità del defunto.

Diritti di legittimità degli eredi

E' bene sapere che il sistema della successione è regolato in prima battuta dalla legge. Anche se non si fa testamento, infatti, la normativa individua sempre almeno un erede all'interno della cerchia familiare.

Se nessun parente entro il sesto grado è vivo all'apertura della successione o accetta l’eredità, quest’ultima viene devoluta allo Stato.

Il fatto che con il testamento si possa escludere l’applicazione delle regole sulla successione legittima non significa che si possano escludere da quest’ultima alcuni parenti stretti individuati dalla legge.

Questi ultimi infatti sono titolari di una quota di riserva, detta anche di legittima, che, se non viene loro riconosciuta dal testatore, possono richiedere dopo la morte di quest’ultimo tramite un’apposita azione giudiziaria.

I tipi di testamento sono tutti uguali davanti alla legge

Nel nostro ordinamento giuridico tutti i tipi di testamento disciplinati dalla legge (olografo, pubblico e segreto) si equivalgono in tutto e per tutto.

Un testamento infatti, purché redatto secondo le regole prescritte dalla legge, ha il medesimo valore tanto che sia redatto di mano dal testatore, o dal Notaio o consegnato a quest’ultimo in plico sigillato.

La prova di ciò sta nel fatto che ciascuno di questi tipi di testamento può essere revocato da un altro successivo che ricopra una forma diversa.

Dopo il testamento: rispetto del volere del defunto

Il testamento è il documento ufficiale che regola la successione del defunto. Ove le disposizioni in esso contenute non vengano rispettate da qualcuno degli eredi o dei legatari esistono apposite azioni giudiziarie volte a ottenere l’adempimento di quanto in esso riportato.

L’inizio di una causa in Tribunale per ottenere l’esecuzione delle disposizioni testamentarie è tuttavia rimessa alla volontà specifica dell'individuo che abbia interesse a farlo, qualora pertanto quest’interesse non vi sia il testamento potrebbe anche rimanere lettera morta.

Con il testamento si può disporre di un bene di cui non si è proprietari

Con il testamento si può disporre di un bene di cui non si è proprietari e lo strumento idoneo a realizzare una tale volontà si chiama legato di cosa altrui.

Per legge infatti il testatore può attribuire un bene determinato che non gli appartiene a patto che dal testamento o da altro scritto del testatore si evinca la sua consapevolezza dell'altrui proprietà.

All'apertura della successione, se nel frattempo il defunto non è divenuto proprietario del bene, gli eredi avranno l’obbligo di acquistare dal terzo proprietario il bene e di trasferirlo al beneficiario del legato.

In alternativa, gli eredi possono pagare a quest’ultimo il giusto prezzo, ossia l’equivalente in denaro del valore del bene.

I patti successori sono vietati

La legge vieta categoricamente i patti successori, ossia quei contratti che hanno ad oggetto la devoluzione della propria o dell'altrui eredità, pertanto questo tipo di accordo è nullo e privo di qualsivoglia efficacia.

Nel testamento si può esprimere la volontà di donare gli organi

Nel testamento è possibile esprimere la volontà che alla propria morte gli organi siano donati a terzi, tuttavia tale volontà rischia di trovare attuazione troppo tardi rispetto al reale bisogno di un possibile trapiantato, ciò in quanto l’espianto degli organi deve avvenire in tempo utile a non danneggiarli, cosa che invece accadrebbe aspettando l’apertura del testamento del defunto.

A tal fine è più indicato esprimere la propria volontà attraverso la Asl di riferimento o il medico di famiglia, che faranno sottoscrivere un apposito modulo e lo inseriranno direttamente nel Sistema Informativo Trapianti (SIT), ossia il data-base del Centro Nazionale Trapianti, consultabile dai medici in tempo reale e h24.

Successione: differenze tra curatore dell’eredità ed esecutore testamentario

Il curatore dell’eredità viene nominato dal Tribunale quando l’erede del defunto non ha accettato l'eredità e non è nel possesso dei beni ereditari e rimane in carica finché quest’ultima non viene accettata.

Il suo compito è quello di inventariare il patrimonio del defunto e di amministrarlo in vista del passaggio definitivo dei beni all'erede.

L'esecutore testamentario, invece, viene nominato direttamente dal testatore nel proprio testamento affinché curi l’esatta esecuzione delle disposizioni di ultima volontà.

Rimane in carica per un anno rinnovabile soltanto di un altro anno dall'autorità giudiziaria sentiti gli eredi.

Saldare i debiti con il testamento

E' possibile saldare i debiti con il testamento grazie allo strumento del legato di debito.

Basta contemplare il proprio creditore nel testamento come beneficiario di un legato di somma di denaro pari al debito ancora in essere con la specificazione che tale importo viene assegnato in pagamento delle proprie pendenze.

Testamento italiano per stranieri

Per uno straniero residente in Italia, è possibile fare testamento secondo la legge italian indicando nello stesso la volontà che la propria successione sia regolata dal diritto italiano.

Tale dichiarazione tuttavia non avrà più alcun valore se, al momento della morte, il soggetto non risulta più residente in Italia.

3 Febbraio 2014 · Paolo Rastelli


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Commenti e domande

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8 risposte a “Successione e testamento » Il decalogo”

  1. Lara63 ha detto:

    No mia prozia è nata nel 1931
    Alla morte di mio prozio è subentrato come tutore legale mio zio visto la malattia di mia prozia
    Sicuramente lui non avrà nessun interesse ad annullare il testamento visto il contenuto
    Cmq stiamo concludendo la successione come da testamento, dopodiché ho sempre tempo cinque anni per eventualmente provare ad annullarlo?

  2. Lara63 ha detto:

    Ho due prozii sposati senza figli
    Il marito è fratello di mio nonno già defunto
    Mio nonno era padre di mia mamma già defunta e di mio zio che ha due figli
    Nel 2014 è mancato il mio prozio, fratello di mio nonno, che con testamento olografo ha lasciato tutto a mia prozia
    Nel 2021 è mancata mia prozia e mio zio (tutore legale) ha trovato un testamento in casa di mia prozia datato 2008 che dispone 1 alloggio alla nipote da parte della sua discendenza…1 alloggio a mio zio, un alloggio a testa ai figli di mio zio, e un alloggio a me.
    Faccio presente che i due alloggi dati ai miei cugini (figlio di mio zio) erano ai tempi intestati solo a mio prozio mentre i rimanti 3 erano cointestati tra mio prozio e mia prozia.
    Mi chiedevo se mia prozia nel 2008 con mio prozio ancora in vita poteva redigere un testamento disponendo di beni non suoi ( i due alloggi andati ai miei cugini intestati solo a mio prozio).
    Certo è che alla morte di mia prozia lei era in possesso dei suddetti alloggi grazie al testamento di mio prozio ma quando ha redatto il testamento nel 2008 no
    Ricordo che mio prozio è mancato nel 2014

    • Sicuramente il testatore può disporre esclusivamente dei beni di cui è proprietario alla data del testamento, tuttavia l’azione di annullamento del testamento (da parte del suo tutore se lei alla data era ancora minorenne) si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie, ex articolo 606 del codice civile.

  3. Anonimo ha detto:

    Una mia sorella è morta e supponiamo abbia lasciato parecchi debiti, devo essere avvisato dal tribunale per accettare o rinunciare all’eredità? La sorella aveva un marito e due figli i quali hanno già tramite il loro avvocato rinunciato, ma non so se lo hanno fatto su richiesta del loro avvocato o del tribunale. Se io non faccio nulla e nessuno mi avvisa sono costretto ad accettare l’eredità? Grazie mille della cortesia.

    • Ornella De Bellis ha detto:

      IN caso di rinuncia del coniuge e dei discendenti legittimi la rappresentazione ha luogo, nella linea retta favore dei discendenti dei figli (articolo 75 del codice civile).

      Peraltro, l’articolo 467 del codice civile precisa esplicitamente che la rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l’eredità o il legato.

      Pertanto, lei in qualità di sorella, essendo superstiti il coniuge ed i figli del defunto, non rientra nella successione (non si trova nella posizione di chiamata all’eredità) e non può rientrarvi per rappresentazione in seguito alla rinuncia dei chiamati all’eredità. In poche parole, lei non è tenuta a presentare la rinuncia.

  4. antonellab ha detto:

    Buonasera,
    Volevo informazioni sul testamento olografo
    Mio padre ha fatto testamento,purtroppo avendo 81anni ha difficoltà a scrivere in modo corretto, nel testo ha ripetuto alcune parole due volte inoltre ha fatto alcuni errori di ortografia…può essere impugnato ?
    Nell’attesa d una risposta
    Ringrazio
    Antonella

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