Utenze domestiche di luce e gas: il subentro e la voltura » Come risolvere il problema delle morosità pregresse

Utenze domestiche di luce e gas: il subentro e la voltura » Come risolvere il problema delle morosità pregresse

Come va gestita la morosità di bollette di luce e gas riguardo al subentro o la voltura delle utenze domestiche.

Quando viene ceduto, oppure affittato nuovamente un immobile, può accadere, non di rado, che il precedente inquilino non abbia pagato una o più bollette di qualsivoglia utenza, che sia gas o luce.

In tale ipotesi, molto spesso, il fornitore di energia imputa al nuovo utente, che chiede di subentrare nell'utenza, le morosità lasciate dal precedente utente, impedendo l'attivazione della fornitura o minacciandone la sospensione fino a quando il debito pregresso non viene saldato.

A monte del problema vi è, chiaramente, un disordine etimologico e normativo tra due differenti pratiche, ovvero il subentro e la voltura nelle utenze domestiche che, attenzione, sono due cose assai diverse.

Sì. Spesso queste due parole vengono utilizzate indifferentemente, poiché le procedure per intestare le utenze ad un nuovo proprietario non cambiano molto, ma in realtà non indicano proprio la stessa cosa.

Si parla di voltura di contratto quando il contratto è ancora in essere: la procedura, in questo caso, serve per cambiare il nome della contraenza su un contratto già esistente e non prevede alcuna interruzione dell'erogazione del servizio.

Si parla di subentro, invece, quando il precedente titolare delle utenze aveva già chiuso i precedenti contratti che nel frattempo, quindi, hanno già cessato di esistere.

Questa distinzione, in realtà, è importante nel caso di vecchie bollette non pagate: infatti, se con il subentro il nuovo arrivato non è tenuto a pagare i vecchi debiti di chi lo precedeva (purché non si rientri in una parentela col vecchio intestatario fino al quarto grado), la voltura prevede, in teoria, anche l'accollamento di vecchie bollette insolute.

In realtà, i consumatori devono sapere che, quest'ultimo, è un comportamento assolutamente illecito, praticato da, quasi tutti, i fornitori di energia.

Vediamo perché.

Che cos'è la voltura delle utenze domestiche

Per voltura dell'utenza domestica si intende il contemporaneo passaggio del contratto di fornitura da un cliente a un altro senza interruzione dell'erogazione di energia elettrica o di gas.

La voltura, dunque, è la modifica di intestazione di un contratto di fornitura già esistente. Con la sottoscrizione del contratto di Voltura vengono trasferiti in capo al subentrante tutte le obbligazioni derivanti dal contratto preesistente.

Da notare bene, che le società che forniscono luce e gas prevedono che il contratto venga stipulato esclusivamente dal soggetto che possa dimostrare la legittima disponibilità dell’immobile attraverso un titolo di proprietà, di locazione, di assegnazione in seguito a separazione personale, di comodato o usufrutto.

I dati da comunicare per la voltura, sono:

  • Indirizzo utenza
  • Numero utenza per il quale si richiede la voltura
  • Indirizzo per la domiciliazione delle bollette
  • Destinazione di uso della fornitura: Domestico - Non domestico
  • Lettura dei consumi aggiornati
  • Cod.Fiscale / P.IVA

I documenti da presentare per la voltura, sono:

  • Documento di riconoscimento del firmatario del contratto;
  • Documento di attestazione di legittimo uso dell'immobile:
  • Titolo proprietà
  • Titolo locazione
  • Titolo comodato (ovvero nulla-osta del proprietario dell'immobile a sottoscrivere il contratto di fornitura idrica)
  • Dati catastali dell’unità immobiliare servita, da riportare su apposito modulo elaborato dalla Società.
  • In caso di Attività Produttive e/o Persone Giuridiche allegare anche copia dell'iscrizione alla Camera di Commercio con codice fiscale e/o partita iva.

    In caso di morte dell'intestatario, l'erede subentra nella titolarità del contratto presentando il certificato di morte dell'intestatario o autocertificando il decesso del titolare.

    In caso di separazione o divorzio, se il richiedente è legalmente separato o divorziato ed è assegnatario dell'immobile servito può subentrare nella titolarità del contratto documentando tale condizione a attraverso la certificazione attestante lo stato di separato/divorziato o la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'assegnazione dell'appartamento coniugale.

    L'importo dovuto per la voltura è di euro 25,83 oltre imposte di legge (euro 16,00). Viene pagato all'atto di sottoscrizione.

    In caso di voltura per morte dell'intestatario o per separazione/divorzio vengono pagate solo le imposte di legge.

    Che cos'è il subentro per le utenze domestiche

    Il subentro per le utenze domestiche è l'attivazione della fornitura da parte di un nuovo cliente in seguito alla cessazione del contratto del cliente precedente, che ha richiesto anche la disattivazione del contatore.

    La richiesta di subentro è equiparata a una richiesta di attivazione e va presentata, secondo le modalità previste, al venditore, che entro 2 giorni lavorativi la trasmette al distributore.

    Realizza il subentro l'impresa di distribuzione competente per territorio.

    Il distributore deve attivare la fornitura entro 10 giorni lavorativi dal giorno in cui ha ricevuto la richiesta di subentro.

    Se per cause imputabili al distributore la fornitura viene attivata oltre il tempo previsto, il cliente dotato di un contatore fino alla classe G6 deve automaticamente ricevere un indennizzo di 30 €.

    La morosità delle bollette nel subentro e nella voltura delle utenze domestiche

    Dunque, come spiegato nei precedenti paragrafi, nella fattispecie del subentro delle utenze domestiche, si è di fronte a due contratti differenti: il nuovo utente non dovrà, mai, rispondere dei debiti del vecchio utente.

    Sono infatti due rapporti contrattuali distinti, con obbligazioni altrettanto distinte e imputabili quindi a soggetti diversi.

    Per i debiti pregressi, il fornitore potrà rivalersi solo ed esclusivamente sul vecchio utente che li ha contratti.

    Anche giurisprudenza consolidata ed Agcm (o Antitrust), hanno chiarito che il gestore non potrà mai rifiutarsi di attivare un'utenza a chi chiede il subentro per morosità lasciate dal vecchio contraente.

    Da ciò ne conviene che il gestore non potrà pretendere il pagamento delle pendenze lasciate dal vecchio utente minacciando o eseguendo la sospensione dell'erogazione di energia.

    Discorso a parte va fatto, invece, per la voltura, prassi ben più diffusa e meno costosa del subentro, in quanto, come accennato, permette di evitare l'interruzione della fornitura, ovvero la disattivazione e poi riattivazione del contatore, con aggravio di tempi e costi.

    Ma qual è la definizione normativa di voltura?

    Da quanto si legge sul sito dell'Aeeg (Autorità Energia Elettrica e Gas), nelle FAQ, sembrerebbe trattarsi di un semplice cambio di intestazione del contratto preesistente. Insomma, una vera e propria cessione del contratto a terzi.

    Pertanto, in teoria, il nuovo intestatario dovrebbe accollarsi tutti i debiti dell'intestatario precedente, fermo restando il diritto di rivalsa su quest'ultimo.

    Praticamente, per evitare una sospensione dell'utenza per morosità lasciata dal vecchio intestatario, il nuovo intestatario dovrebbe pagare il gestore e poi pretendere il rimborso dal vecchio utente.

    Ma, con l'affermazione dei principi che stiamo per esporre, è possibile dire che, anche nel caso di voltura, il nuovo intestatario dell'utenza non ha nessun obbligo di accollarsi le morosità pregresse di altro utente.

    Qualora il fornitore pretendesse il pagamento dei debiti lasciati dal vecchio utente commetterebbe un illecito, indipendentemente da ciò che prevedono le condizioni generali di contratto.

    Vediamo i motivi di questa forte affermazione.

    La soluzione si trova in una Delibera dell'AAEG, la 308/07, nella quale, contrariamente a quanto riportato nel sito della stessa autorità, la voltura viene definita, in relazione al singolo punto di prelievo, la cessazione del contratto di trasporto con un cliente e la contestuale stipula del contratto con un nuovo cliente, senza disalimentazione del punto di prelievo stesso.

    Da questa definizione, è facile intendere che anche nel caso di voltura si è in presenza di due contratti distinti, uno intestato al vecchio utente e uno intestato al nuovo utente: proprio come accade nel subentro.

    Questo principio, inoltre, è stato anche chiarito dalla sentenza 671/2012 del Tribunale di Messina, il quale ha specificato che la stipula di un nuovo contratto o la voltura di un contratto precedente non può essere subordinata all'estinzione della morosità del precedente intestatario, come affermato in tema di utenze domestiche dall'autorità per l'energia ed il gas.

    Dunque, non deve essere consentito al soggetto che vende energia elettrica procedere al distacco di una fornitura intestata ad altri, per la morosità del precedente titolare.

    Trattandosi di due contratti diversi, quindi, è evidente che il nuovo utente risponderà solo ed esclusivamente delle obbligazioni che nascono dal proprio contratto: non sarà in alcun modo tenuto, dunque, a pagare i debiti del precedente utente, debiti riferiti ad un contratto diverso cui egli è totalmente estraneo.

    E' pur vero che la delibera 348/07 dell'AEEG riguarda solo l'elettricità, ma in assenza di una definizione diversa e contraria per il mercato del gas, cosa che sarebbe peraltro irragionevole, non può che applicarsi per analogia a tutte le utenze che ricadono sotto la regolamentazione dell'Autorità.

    Problematiche comuni riscontrate nel subentro o nella voltura delle utenze domestiche

    Può accadere che il contratto di utenza domestica sottoscritto dall'utente preveda una definizione diversa di voltura, oppure utilizzi altra terminologia, come ad esempio la cessione del contratto.

    Qualora fosse utilizzata l'espressione voltura, anche solo nella fase precontrattuale, prevarrebbe sempre e comunque la definizione contenuta nella normativa emanata dall'Aeeg preposta alla regolamentazione del mercato dell'energia.

    Sarebbe una clausola contrattuale inefficace quella che utilizzasse un termine con un preciso significato normativo sancito dall'Aeeg, per poi darne un significato diverso.

    Ma anche se non fosse utilizzata l'espressione voltura, stante il fatto che l'Aeeg ha elencato il subentro e la voltura quali le due uniche modalità di passaggio dell'utenza da un consumatore all'altro, ci si potrebbe opporre ad una richiesta di pagamento di morosità pregresse.

    E questo perché far ricadere su un diverso utente i debiti di un altro utente dell'energia sarebbe in violazione di alcuni principi generali dell'ordinamento, quali la buona fede e la correttezza contrattuale, e potrebbe costituire causa di annullabilità del contratto per vizio del consenso.

    Soprattutto, quando l'utente è un consumatore, vi sarebbero svariate violazioni della normativa a tutela del consumatore:

    • obbligo di fornire al consumatore informazioni chiare e comprensibili,
    • pratica commerciale scorretta,
    • omissione ingannevole,
    • clausola vessatoria

    Sarebbe, infatti, in contrasto con ogni basilare principio della normativa costringere il consumatore, per avere luce o gas, a farsi carico del debito di altro utente di cui spesso neanche conosce o può conoscere l'entità.

    Non è giustificabile, infatti. un contratto con cui il gestore scarica un suo problema di recupero crediti sul nuovo cliente, ricattandolo con il distacco delle utenze se non accetta di pagare un debito altrui. La vessatorietà e scorrettezza di una tale condizione contrattuale è più che evidente.

    Ovviamente, esistono casi particolari in cui il nuovo utente dovrà farsi carico dei debiti del vecchio utente, ma non si tratta tanto di eccezioni alla regola appena descritta, quanto piuttosto dell'applicazione di altre norme.

    Ad esempio, l'erede che chiede il subentro o la voltura dell'utenza intestata al deceduto risponde dei debiti di quest'ultimo in base alle norme sulla successione ereditaria.

    Oppure, quando il gestore dimostra che il subentro o la voltura è stata richiesta al fine di ostacolarne l'attività di recupero crediti.

    In conclusione, che si tratti di subentro o di voltura, al nuovo cliente non potrà essere richiesto di rispondere della morosità pregressa lasciata dal vecchio cliente.

    16 Dicembre 2014 · Gennaro Andele


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    4 risposte a “Utenze domestiche di luce e gas: il subentro e la voltura » Come risolvere il problema delle morosità pregresse”

    1. Anonimo ha detto:

      contrattatto luce e gas intestato ad ex marito.
      ———————————————————————————
      avendo abitato per diverso tempo in una città del sud, mi sono trasferito al nord causa divorzio.
      ora ex moglie dopo che si è risposata, non ho fatto la dovuta voltura in tutta la sua forma, ovvero il vecchio gestore dove abitavo, si limitava a lasciare a mio nome il contratto, cambiando solo indirizzo fattura.
      a distanza di tempo la ex ha cambiato gestore, dando sempre i miei dati, beneficiando della residenza. mi chiedo come sia riuscita a fare il contratto, quale sia il vantaggio di non dare il proprio nome per pagare, visto che ci sono tre figli piccoli ed fatture pagate anche con ritardo. a quale rischio si va incontro? grazie

      • Ludmilla Karadzic ha detto:

        Per sottoscrivere un contratto di fornitura luce e/o gas online con un nuovo gestore è sufficiente avere una copia di un documento di identità del soggetto a cui si vuole intestare il contratto (anche scaduta, dal momento che è assai semplice falsificare la data di scadenza del documento). In caso di morosità è sempre l’intestatario del contratto ad essere obbligato a pagare lo scoperto. Certo, con tre figli piccoli, non si può rischiare il distacco delle fornitura per morosità: ma, alle strette, si può cambiare gestore, pagare il CMOR (ovvero, solo le ultime tre bollette arretrate) e continuare a fruire della fornitura. Il debito residuo accumulato resta sempre accollato all’intestatario del contratto.

    2. edil durazzo ha detto:

      buon giorno io sono subentrata in un appartamento dove c’era già l’istallazione di un contatore gas eni il quale era intestato ad una società che è fallita e quindi ho richiesto di effettuare un subentro oppure voltura a nome di mio marito nel momento in cui ho effettuato questa chiamata all’eni, per comunicrare tutti i dati , il giorno seguente senza nessun preavviso sia telefonico che cartaceo , e sopratutto senza nessuno presente in quel momento a casa, hanno provveduto al distacco , anzi alla chiusura ,del contatore .
      io ho chiamato per chiedere spiegazioni ma ad oggi è passata già una settimana e mi dicono che i tempi per effettuare il passaggio sono lunghissimi.ma mi chiedo è una cosa lecita? il problema principale e che non ho ne acqua calda ,ne riscaldamenti, ne gas x cucinare e sono anche in attesa…. cosa mi consigliate di fare?

      • Ludmilla Karadzic ha detto:

        Da un po’ di tempo l’ENI si comporta così quando si richiede la voltura di fornitura in punti di prelievo (POD) interessati da pregresse “morosità complesse”. Probabilmente l’ENI aveva già tentato più volte di di disattivare la fornitura alla società fallita senza riuscirvi. Può se vuole, rivolgersi allo sportello del consumatore di energia presso l’Autorità per l’energia e il gas, dopo aver presentato reclamo all’ENI ed aver atteso un riscontro per almeno 40 giorni. Ma le premetto che, per esperienza personale, si tratta di una perdita di tempo: gli operatori dello sportello del consumatore non fanno altro che chiedere info all’ENI ed attendere risposta in un continuo gioco a ping pong.

        Le suggerisco di passare ad altro fornitore e poi, magari, citare l’ENI per danni, con l’assistenza di un avvocato. E’ frustrante, lo ammetto, dare una risposta come questa, ma, è nostro dovere prospettare la realtà a chi ci contatta e non frottole.

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