Debiti insormontabili e rate di mutui o prestiti insostenibili? » Gli strumenti per la salvaguardia e la tutela del debitore insolvente

Debiti insormontabili e rate di mutui o prestiti insostenibili? » Gli strumenti per la salvaguardia e la tutela del debitore insolvente

Dalla legge 3/2012 sul sovraindebitamento, passando per la sospensione del mutuo, fino al consolidamento dei debiti: le ultime armi dei debitori insolventi, trovatisi con le spalle al muro, contro debiti, rate e prestiti ormai divenuti insostenibili.

Debiti insormontabili, rate insostenibili, prestiti impossibili da onorare. Quando ci si trova ormai sul fondo dell'oceano, con l'acqua alla gola ed in procinto di soffocare, l'istinto è quello di lasciarsi andare al proprio destino.

Ma non è mai detta l'ultima parola.

Grazie ad alcuni interventi legislativi messi in piedi negli anni passati, il debitore, il quale si trovi in stato di insolvenza, con le spalle al muro, ha alcune possibilità per riuscire a tornare a galla.

Con la redazione di questo articolo, dunque, si vuole effettuare una breve rassegna degli strumenti messi a disposizione dallo Stato per tornare ad una vita dignitosa.

La legge 3/2012 sul sovraindebitamento per la salvaguardia e la tutela del debitore insolvente

Grazie alla legge 3/2012 sul sovraindebitamento, il debitore in stato di insolvenza ha a disposizione tre opzioni per riuscire ad ottenere l'esdebitazione: vediamo quali sono.

Piano del consumatore

Il cosiddetto Piano del consumatore, consente a chiunque di rinegoziare il proprio debito con i creditori: sia che si tratti di piccoli imprenditori, che di lavoratori dipendenti, a prescindere dal reddito, dall'età, dalla collocazione geografica, dall'importo del debito. La normativa prevede solo alcuni limiti. Ma vedremo a breve quali sono.

Così, per esempio, se Gabriele Verdi non riesce a pagare la banca per il mutuo contratto o Mario Rossi non è capace di estinguere i suoi debiti con Equitalia, o Giuseppe Bianchi non può, neanche vivendo 1000 anni, estinguere i debiti contratti con finanziarie ed ex fornitori, per tutti questi casi, il Piano del consumatore può essere una valida via d’uscita.

Più dettagliatamente, la normativa prevede la possibilità per i consumatori in difficoltà di rinegoziare i propri debiti con i creditori sulla base di un piano di ristrutturazione del debito.

Il Piano va presentato al giudice e, se quest’ultimo lo approva, vengono sospese tutti i pignoramenti (quelli già in corso e quelli che devono partire). Così facendo, il cittadino può sperare di ripartire da zero, sanando completamente e soprattutto definitivamente i propri i debiti, senza doverli per forza ripagare interamente.

Per poter accedere al Piano del consumatore bisogna, comunque, aver contratto debiti solo per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale svolta. Inoltre, altra condizione perché il cittadino possa fare richiesta è che i debiti siano così alti da non poterli risanare con il proprio patrimonio. Il debito non deve essere colpa del consumatore, ma dipendere da cause a lui non imputabili. Sarà il giudice a fare questa valutazione.

Da notare bene che si può accedere al piano del consumatore una sola volta ogni 5 anni.

Dunque, ricapitolando, i requisiti per accedere al Piano del consumatore sono i seguenti:

  • situazione di sovraindebitamento;
  • solo soggetti esclusi dalle procedure concorsuali previste nella legge fallimentare (ossia consumatori, artigiani, professionisti, ecc.);
  • non aver usufruito di tale stessa procedura nei 5 anni precedenti;
  • non aver subito la risoluzione, revoca o cessazione degli effetti del piano del consumatore;
  • essere in possesso di documentazione che consente di ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale.

Accordo con i creditori

La procedura di accordo si fonda su due elementi essenziali: l’iniziativa dello stesso soggetto interessato e il raggiungimento di un accordo con una parte qualificata della massa creditoria.

I creditori che non aderiscono alla proposta di accordo non sono definibili quali creditori estranei, come tali titolari del diritto ad essere soddisfatti integralmente, ma sono vincolati dall'accordo concluso con creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti complessivi.

Quando uno dei creditori contesta la convenienza dell’accordo, il giudice può comunque omologarlo se ritiene che il credito possa essere soddisfatto, dall'esecuzione dell’accordo raggiunto con il 60% degli altri creditori, in misura non inferiore all'alternativa di liquidazione dei beni del debitore.

La procedura di accordo con i creditori può essere avviata dal debitore in stato di sovraindebitamento che propone ai creditori, con l’ausilio degli appositi organi di composizione della crisi, una proposta di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti con scadenze e modalità di pagamento ben precise, indicando le eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti e le modalità per l’eventuale liquidazione dei beni.

Importante differenza dal piano dei consumatori, dunque, è che l'accordo fra debitore e creditori per essere omologato dal giudice, richiede il consenso dei creditori che hanno in mano almeno il 60% dell'esposizione debitoria. Per il pano del consumatore, invece, non è richiesto il consenso dei creditori. E' esclusivamente il giudice a valutare su una serie di requisiti che la legge impone al debitore.

Liquidazione del patrimonio

In alternativa al piano del consumatore, si può chiedere la liquidazione (ossia la vendita) di tutti i propri beni.

In altre parole, tutte le volte in cui non sia possibile agire attraverso il piano del consumatore, che permette una certa libertà di scelta sui beni vendere, si cedono tutti i propri beni (ad eccezione di alcuni impignorabili) per avere l'esdebitazione.

Si può accedere a questa procedura anche se si è soggetti a procedura concorsuali diverse o se si è già fatto ricorso nei precedenti cinque anni al piano del consumatore o all'accordo con i creditori (condizioni che invece non permettono di accedere alle altre due procedure).

In tal modo, si è costruito un istituto alternativo all'esecuzione forzata giudiziale (che presuppone una posizione di soggezione sostanzialmente passiva del debitore sottoposto ad esecuzione e che si svolge secondo schemi estremamente rigidi e poco flessibili di liquidazione dei beni), da applicarsi nei casi in cui il debitore sia un soggetto attivo che intenda collaborare nella gestione della propria crisi e abbia un patrimonio o un’attività produttiva di reddito che lo mettano in condizione di proporre un accordo interessante per i suoi creditori.

Inoltre, il vantaggio, non trascurabile, della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, tramite liquidazione del patrimonio del debitore, e’ quello di conseguire l’esdebitazione.

Sospensione dal pagamento delle rate del mutuo della prima casa per debitori in stato di difficoltà

Per alcune tipologie di debitori, i quali naturalmente si trovino in stato di difficoltà, è prevista la sospensione temporanea dal pagamento delle rate del mutuo della prima casa.

I titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa possono beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare.

  1. Può presentare domanda il proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo contratto per l'acquisto dello stesso immobile non superiore a 250.000 euro e in possesso di indicatore ISEE non superiore a 30.000 euro.
  2. Il mutuo deve inoltre essere in ammortamento da almeno 1 anno al momento della presentazione della domanda e, in caso di ritardo nel pagamento delle relative rate, il ritardo non deve essere superiore a 90 giorni consecutivi.
  3. In caso di mutuo cointestato è sufficiente che le condizioni di cui sopra (proprietà dell'immobile, titolarità del mutuo e ISEE non superiore a 30.000 euro), indicate al punto A del modulo di domanda, sussistano nei confronti anche di uno soltanto dei mutuatari. In tal caso, la sospensione del mutuo verrà comunque accordata per l'intera rata ma gli altri cointestatari dovranno fornire il proprio assenso alla sospensione del mutuo sottoscrivendo il riquadro 3 del modulo di domanda.
  4. In caso di morte del mutuatario, la domanda può essere presentata dal cointestatario del mutuo o dall'erede subentrato nell'intestazione del mutuo che risulti in possesso di tutti i 3 requisiti di cui al punto A del modulo di domanda. (L'erede che presenti la domanda dovrà avere accettato l'eredità e trasferito nell'immobile oggetto del mutuo la sua residenza e dovrà presentare la dichiarazione ISEE relativa alla propria situazione economica).

Gli eventi che consentono di fruire del beneficio della sospensione del pagamento delle rate del mutuo prima casa devono essersi verificati successivamente alla stipula del contratto di mutuo e nei tre anni antecedenti la richiesta di accesso al beneficio.

  1. Nei casi di perdita del rapporto di lavoro subordinato - sia a tempo determinato che a tempo indeterminato - (ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa) con attualità dello stato di disoccupazione.
  2. Nei casi di perdita dei rapporti di lavoro parasubordinato (di cui all'articolo 409, numero 3 del codice di procedura civile), da parte dell'intestatario o di uno dei cointestatari del contratto di mutuo con attualità dello stato di disoccupazione.
  3. In caso di insorgenza di condizioni di non autosufficienza ovvero handicap grave dell'intestatario o di uno dei cointestatari del contratto di mutuo.

La domanda va compilata su questo modulomodello di istanza per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo ex fondo solidarietà prima casa

Deve essere presentata alla banca presso la quale è in corso di ammortamento il mutuo, unitamente alla seguente documentazione:

  • Documento di Identità;
  • Attestazione di Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) rilasciata da un soggetto abilitato.

Inoltre il richiedente dovrà presentare la seguente documentazione:

  1. In caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, con attualità dello stato di disoccupazione:
    1. In caso di rapporto a tempo indeterminato, lettera di licenziamento ovvero documentazione attestante le dimissioni da lavoro per giusta causa;
    2. In caso di rapporto a tempo determinato, copia del contratto nonché eventuali comunicazioni interruttive del rapporto;
  2. In caso di cessazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 409 numero 3 del codice di procedura civile, con attualità dello stato di disoccupazione copia del contratto nonché eventuali comunicazioni interruttive del rapporto.
  3. In tutti i casi di dimissioni per giusta causa:
    1. sentenza giudiziale o atto transattivo bilaterale, da cui si evinca l'accertamento della sussistenza della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore;
    2. lettera di dimissioni per giusta causa con il riconoscimento espresso da parte del datore di lavoro della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore ovvero lettera di dimissioni unitamente all'atto introduttivo del giudizio per il riconoscimento della giusta causa.
  4. In caso di insorgenza di condizioni di non autosufficienza o handicap grave dell'intestatario o di uno dei cointestatari del contratto dei mutuo certificato rilasciato dall'apposita commissione istituita presso l'ASL competente per territorio che qualifichi il mutuatario quale portatore di handicap grave (articolo 3, comma 3, legge 104/1992) ovvero invalido civile (da 80% a 100%).

La banca, acquisita la documentazione prevista e verificatane la completezza e la regolarità formale, inoltrerà telematicamente la domanda a Consap.

Una volta effettuata la registrazione della domanda e acquisito il numero identificativo della nuova pratica, la banca dovrà inviare - entro i successivi 10 giorni lavorativi - tutta la documentazione obbligatoria in funzione dell'evento causa per il quale si richiede la sospensione.

Acquisita la documentazione Consap, quale gestore del Fondo, darà esito all'istruttoria entro 15 giorni lavorativi. La decisione verrà comunicata alla Banca e l'eventuale rigetto dovrà essere specificamente motivato. La banca sarà tenuta a comunicare anche al mutuatario la motivazione del rigetto.

Il consolidamento che aiuta il debitore a dover interagire con un solo creditore

Quando si trova ad aver a che fare con mille rate ed innumerevoli creditori, il debitore può ricorrere al consolidamento del debito per attenuare la situazione e dover interagire con un solo individuo.

Il consolidamento debiti, a cui ci si riferisce anche con i termini ristrutturazione debiti o rifinanziamento debiti, consiste essenzialmente in una operazione finalizzata a:

  1. sostituire  i diversi soggetti con cui si risulta indebitati (finanziarie e/o banche e/o società di recupero crediti e/o agenzie erariali di riscossione) con un unico creditore;
  2. accorpare tutti i debiti in quello che indicheremo, appunto, come debito consolidato, ristrutturato o rifinanziato;
  3. conseguire  un allungamento della durata del piano di ammortamento del debito consolidato rispetto al tempo massimo di rientro previsto dai finanziamenti in essere o dalle obbligazioni intervenute prima della ristrutturazione debiti;
  4. corrispondere, per il debito consolidato, un importo mensile minore della somma delle rate relative all'esposizione debitoria complessiva non ancora rifinanziata;
  5. corrispondere, per il debito consolidato, rate mensili al posto degli importi in un'unica soluzione eventualmente previsti delle obbligazioni assunte o determinatesi prima della ristrutturazione;
  6. ottenere un miglioramento delle condizioni di rifinanziamento  rispetto a quelle che caratterizzano il debito in esercizio prima della ristrutturazione;
  7. ricavare ulteriore liquidità al netto del debito consolidato residuale.

Gli strumenti disponibili per procedere al  consolidamento debiti sono:

  • il prestito personale;
  • la cessione del quinto dello stipendio o della pensione;
  • il prestito cambializzato;
  • il prestito vitalizio ipotecario;
  • la delegazione di pagamento;
  • l'accensione di un mutuo finalizzata al consolidamento debiti;
  • la sostituzione del mutuo finalizzata al consolidamento debiti.

Uno dei vantaggi del consolidamento, dunque, è il fatto che se si hanno più debiti (ad esempio un mutuo, un prestito personale, un prestito finalizzato all'’acquisto dell’auto) si possono trasformare in un unico debito con un solo interlocutore più facile da gestire.

Nella scelta del nuovo finanziamento sicuramente bisogna guardare il Taeg e individuare il prestito con un tasso annuo effettivo globale inferiore a quello dei precedenti prestiti, o alla loro media.

Per capire se poi effettivamente si andrà a risparmiare è opportuno prendere in considerazione anche le eventuali penali di estinzione dei vecchi finanziamenti.

26 Novembre 2015 · Andrea Ricciardi


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