Srl » Socio risponde dei debiti post cancellazione nei limiti di quanto riscosso con la liquidazione

Il socio della Srl risponde dei debiti dell'azienda cancellata nei limiti di quanto riscosso con la liquidazione

Il socio della srl risponde dei debiti dell'impresa cancellata dal registro nei limiti di quanto riscosso con la liquidazione mentre è responsabile per l’intero nel caso in cui l’ente sia privo di personalità giuridica.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione la quale, con la sentenza 17564/13, ha sancito che: La cancellazione dal registro disposta dal giudice, l'efficacia costitutiva della cancellazione, che è disposta dall'ufficio del R.

I. sotto la sorveglianza del giudice, che attiene al controllo formale del procedimento, determinando la estinzione della stessa, configura un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale le obbligazioni di essa si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali.

Pertanto, a parere degli Ermellini, per le obbligazioni non saldate, i soci di una srl rispondono fino a quanto hanno ottenuto con l’ultimo bilancio nel caso di società di capitali; la responsabilità è illimitata, invece, in tutti gli altri casi.

Interpretando il nuovo articolo 2495 del codice civile, la Corte di cassazione ha inoltre stabilito che l’azione contro i creditori può essere proposta solo dai singoli soci e non più dall'impresa cancellata.

Il socio della Srl risponde dei debiti dell'azienda cancellata nei limiti di quanto riscosso con la liquidazione » Il fatto

Per giungere a questa interessante decisione la terza sezione civile ha richiamato il principio affermato quest’anno dalle Sezioni unite con le sentenza numero 6070 e 6071.

In quell’occasione la giurisprudenza sancì che il giudizio in cui la società srl sia cancellata dal registro imprese e, quindi estinta; può essere proposto o proseguito nei confronti dei soci.

Questo, qualora si tratti di giudizio in cui i creditori abbiano convenuto in giudizio la società, mentre il giudizio può proseguire ad iniziativa dei soci nel caso di rapporti attivi della srl.

Da ciò deriva che, determinando l'estinzione della società, si configura un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale le obbligazioni della srl si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente a seconda che essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali.

31 Luglio 2013 · Marzia Ciunfrini


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