Risarcimento danni a seguito di tamponamento stradale – Se non sono coinvolte persone le spese di lite possono essere ridotte dal giudice
La controversia avente ad oggetto il risarcimento dei danni causati da un tamponamento stradale, causativo di soli danni a cose, deve ritenersi rientrante tra le cause di particolare semplicità, con la conseguenza che il giudice di merito, all’esito di tale controversia, ha facolta’ di liquidare le spese di lite in misura ridotta fino alla meta’ dei minimi tariffari.
Inoltre, nel caso di mutamento delle tariffe forensi nel corso del giudizio, il giudice deve applicare la nuova tariffa, ancorche’ la prestazione professionale abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate.
Così hanno deciso i giudici della Corte di cassazione con la sentenza 19945/15.
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