Spese di giustizia – Requisiti per ottenere la remissione del debito

La legge subordina la rimessione del debito per le spese del procedimento, nei confronti del soggetto già detenuto, alla verifica di due condizioni consistenti nelle disagiate condizioni economiche e nella regolare condotta tenuta nel periodo di carcerazione.

Ora, il requisito delle disagiate condizioni economiche è da ritenersi integrato non solo quando il soggetto si trovi in stato di indigenza ma anche quando l’adempimento del debito, per la sua obiettiva entità, comporti un serio e considerevole squilibrio del bilancio domestico, tale da precludere il soddisfacimento di elementari esigenze vitali e compromettere, quindi, il recupero e il reinserimento sociale.

Risulta pertanto doverosa – in sede di decisione sull'istanza di remissione – una compiuta verifica circa la ricorrenza o meno del parametro in questione da compiersi, peraltro, con specifico riferimento temporale da collocarsi al momento di presentazione dell’istanza medesima ovvero a periodi cronologicamente prossimi, e la mancanza di tale accertamento conduce ad una nullità del provvedimento di diniego per assenza di motivazione (il che rende rilevabile il vizio in sede di legittimità).

Il diniego all'istanza di remissione del debito, riconducibile al pagamento delle spese di giustizia, non può essere pronunciato senza compiere una concreta verifica delle condizioni economiche dal richiedente, ma valorizzando semplicemente i dati relativi a proprietà immobiliari indicate in una nota della Guardia di Finanza e senza compiere una, sia pur sommaria, stima del valore.

Allagata alla pronuncia di diniego dell'istanza di remissione deve esservi, inoltre, una specifica indicazione dei redditi percepiti in tempi prossimi alla presentazione dell’istanza la cui omissione, anche in riferimento alla consistenza del debito, rappresenta una ulteriore violazione dei parametri interpretativi prima indicati.

Così i giudici della Corte di cassazione nella sentenza 45895/14.

21 Novembre 2014 · Chiara Nicolai




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