Commissione di massimo scoperto – nulle tutte le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se essa supera lo 0,5 per cento trimestrale dell’importo in affidamento

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Il 26 giugno 2009  c'è stato il via libera del Consiglio dei ministri alla manovra d'estate, un decreto legge che contiene  anche misure finalizzate a contrastare la reintroduzione, sotto mentite spoglie, di clausole contrattuali per la remunerazione della controversa  commissione di massimo scoperto.

L’ammontare della commissione chiesta dalla banca per la messa a disposizione degli affidamenti su conto corrente non può superare lo 0,5% trimestrale dell'importo dell'affidamento.

  Pena la nullità della clausola.

L’elemento di novità è senza dubbio dato dalle misure in materia bancaria. L’articolo 2 del decreto dispone, infatti, che sono nulle tutte le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto ed ogni altra clausola avente il medesimo scopo o finalità se l'importo della commissione supera lo 0,5% trimestrale della somma concessa in affidamento.

In seguito al dl anticrisi che sei mesi fa aveva messo al bando la commissione dichiarandola nulla sotto alcune condizioni, le banche si erano attrezzate di fatto reintroducendo il massimo scoperto con una veste nuova: recupero spese per ogni sospeso, commissione per istruttoria urgente e onere per passaggio a debito nel trimestre.

La clausola di massimo scoperto era stata messa sotto accusa dall'Antitrust come elemento discriminante e poco trasparente nel rapporto tra istituti di credito e clienti.

Già nelle “lenzuolate” di Bersani era prevista la sua abolizione, mai realizzata però dalle banche.

Cosa era la commissione di massimo scoperto (CMS)

Si intende per commissione di massimo scoperto il corrispettivo pagato dal cliente per compensare la banca dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto di conto. Applicata sul massimo saldo negativo registrato durante il trimestre, la commissione di massimo scoperto era applicata per tutti e tre i mesi, anche se in tale periodo il cliente era finito in passivo solo per un giorno. A gennaio 2009 il Parlamento aveva sancito con il Decreto Anticrisi (articolo 2 bis) la nullità delle commissione di massimo scoperto se il saldo del conto corrente resta a debito per un periodo inferiore a 30 giorni consecutivi oppure se il cliente non ha un'apertura di credito.

Nella pratica bancaria è dato individuare due differenti metodi di calcolo del corrispettivo: un compenso dovuto allorché il saldo del cliente risulti debitore oltre un determinato numero di giorni e calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento; un compenso parametrato alla somma resa disponibile dall'intermediario ma non utilizzata dal cliente.

La ragione economica sottostante alla prima delle applicazioni evidenziate viene individuata nella circostanza che la banca non fa previsioni sul singolo rapporto ma sulla totalità dei rapporti con i propri clienti, non destinando allora risorse per l'ipotesi in cui tutti i clienti utilizzino contemporaneamente e per l'intero l'apertura di credito concessa, ma riservando la provvista a previsioni medie di utilizzo. In tal caso, ragionando sulla massa, utilizzi superiori alle previsioni statistiche determinano per la banca la necessità di rivolgersi a sua volta ad altri intermediari, il che costituisce un costo aggiuntivo poi addebitato al cliente.

Tale applicazione della clausola, peraltro, viene a sovrapporsi alla disciplina dei frutti civili, sottospecie interessi, poiché in entrambi i casi si assiste a una ipotesi di corrispettivo per il godimento da parte di soggetti terzi (i clienti) di beni propri (della banca), sebbene con metodi di calcolo differenti. Non confondibile, al contrario, la commissione di massimo scoperto con gli interessi nella seconda ipotesi, ove non si ha un corrispettivo per il godimento da parte di soggetti terzi di beni propri, bensì un corrispettivo per il mancato godimento da parte di terzi di beni propri.

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26 Giugno 2009 · Simonetta Folliero


Commenti e domande

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29 risposte a “Commissione di massimo scoperto – nulle tutte le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se essa supera lo 0,5 per cento trimestrale dell’importo in affidamento”

  1. angelina barra ha detto:

    Il Parlamento è intervenuto sulla commissione di massimo scoperto regolamentandola ma, come era successo per i mutui, alcuni istituti di credito hanno di fatto aggirato la legge e stabilito, in modo unilaterale, altre spese e commissioni in molti casi più costose.

    Adiconsum, Adoc e Lega Consumatori, nel denunciare questo comportamento, rivolgono un appello ai consumatori, affinchè presentino un reclamo alle proprie banche chiedendo la restituzione delle commissioni incassate arbitrariamente e, in caso di risposta negativa o mancata risposta, di presentare un reclamo all’Arbitro bancario finanziario, entrato in funzione presso Bankitalia.

    Una soluzione, secondo Paolo Landi, presidente di Adiconsum, al momento meno complessa e costosa di un’azione collettiva. Le tre associazioni dei consumatori chiedono anche l’intervento del Parlamento affinchè approvi un emendamento che elimini la doppia commissione applicata dalle banche.

    “Con la crisi dell’ultimo anno – ha osservato Carlo Pileri, presidente dell’Adoc- il massimo scoperto temporaneo ha registrato un aumento del 20%”.

  2. giampiero spina ha detto:

    Banche, Draghi chiede “drastica semplificazione” commissioni

    Il governatore di Bankitalia Mario Draghi sollecita “una drastica semplificazione” della struttura delle commissioni bancarie.

    Intervenendo alla 85° Giornata mondiale del Risparmio, il governatore cita una rilevazione di Bankitalia per la quale “le voci di costo introdotte quest’anno a seguito degli interventi del legislatore sono in media meno onerose per la clientela rispetto alla situazione pregressa”. Tuttavia, aggiunge Draghi, “in circa un quarto dei casi esaminati le nuove commissioni risultano più costose di quelle in essere a fine 2008”.

    “Occorre che le banche attuino al più presto una drastica semplificazione, una volta per tutte, della struttura delle commitment fee”, ha detto Draghi.

    Il governatore ricorda poi che dal mese di agosto le norme anti usura prevedono l’inclusione di tutti gli oneri a carico del cliente, compresa la commissione di massimo scoperto.

    “Per talune categorie di operazioni l’inclusione esplicita di questi nuovi oneri incide in misura rilevante, determinando tassi soglia più elevati rispetto al passato e più rappresentati delle condizioni economiche applicate alla clientela. Questo consentirà di contrastare prassi elusive delle soglie anti usura, nonché di contenere l’entità dei costi accessori”, ha spiegato Draghi.

  3. valeria bresso ha detto:

    Un po’ per via delle pressioni dei media, un po’ perchè qualcuno ha diffuso delle idee strane, in giro ci si è fatti l’idea che la commissione di massimo scoperto sia illegale: non è vero.

    Semplicemente, la commissione di massimo scoperto deve essere applicata secondo nuove modalità che la renderanno meno onerosa.

    In estrema sintesi, se prima la percentuale della CMS veniva (ordinariamente) applicata sulla semplice punta massima di esposizione nel trimestre di riferimento, con la nuova disciplina ciò sarà ancora possibile, ma a condizione che il conto corrente stia a debito per almeno trenta giorni consecutivi.
    Però, si badi bene, la CMS è legittima.

    • andrea ha detto:

      gradirei avere informazioni sul testo che regolamenta le nuove modalità, se mi può fornire qualche indirizzo internet gliene sarei grato…
      “la commissione di massimo scoperto deve essere applicata secondo nuove modalità che la renderanno meno onerosa”: qui avrei parecchio da eccepire: prima pagavo DECINE di euro per la commissione sullo scoperto per quelle poche operazioni che mi capitava di fare “in rosso” oggi mi sono trovato costi di 5 euro al giorno fino ad un massimo di 150 euro a trimestre così mi tocca pagare CENTINAIA di euro per pochi euro di scoperto magari per 10-20 giorni…
      Ho un conto senza fido: penso di denunciarli (altro che tasso di usura) ma ancora non so dove reperire informazioni…
      grazie a tutti per le eventuali risposte

    • c0cc0bill ha detto:

      Decreto anticrisi articolo 2 bis. Qui se vuole l’estratto.

      Qui potrà scaricare il testo integrale in formato pdf della legge 28 gennaio 2009 numero 2 in cui c’è, appunto, il famigerato articolo 2 bis.

  4. mary corsi ha detto:

    La controffensiva delle banche

    Era stata abolita. Poi è tornata, in silenzio, senza colpo ferire. E di nuovo dichiarata nulla, ma con degli accorgimenti pro-banche. State attenti ai vs. conti correnti allora.

    Nonostante la riforma della sua applicazione nel gennaio scorso, i nostri Istituti di credito hanno provveduto a riproporla, in versione rivista e corretta.

    Come funziona la commissione di massimo scoperto? La banca concede un fido bancario sotto forma di scoperto di conto corrente, permettendo al correntista di andare “in rosso”.

    Sullo scoperto, la banca applica un tasso d’interesse a debito, in percentuale, che va corrisposto ogni sei mesi. In più, viene chiesta anche una “commissione di massimo scoperto”, per il sol fatto che la banca si impegna a mettere disposizione l’importo del fido concesso, utilizzabile senza preavviso.

    È una somma di denaro che viene addebitata al cliente, calcolata sul limite massimo di utilizzo del fido concesso. Ovvero se si utilizza il fido per un solo giorno, andando in rosso sul conto corrente, si paga una percentuale su quanto è stato utilizzato.

    Questo meccanismo, che ha garantito incassi miliardari per anni, è stato ritoccato a seguito dell’intervento della Banca d’Italia, dell’associazione dei consumatori e dell’Antitrust: oggi è possibile applicare la commissione solo se il cliente supera l’importo del fido concesso per più di trenta giorni. Niente applicazione della CMS se, invece, non c’è un fido.

    Questa regola è stata inserita nei nuovi contratti. Per i vecchi, invece, le cose sono diverse perché gli istituti di credito hanno deciso di introdurre la commissione a chi va in rosso senza avere il fido (in coerenza con il principio di affidamento, non c’è che dire).

    Qual è stata la contromossa delle nostre banche? Inventarsi di sana pianta una nuova “commissione/indennità/commessa/compenso, e chi più ne ha più ne metta.

    Qualche esempio?

    Il Credito bergamasco ha introdotto “l’indennità per lo sconfinamento”;

    la Cassa di risparmio di Firenze, lo “scoperto di conto”;

    Intesa San Paolo, una “commissione per scoperto” o “commissione per mancato utilizzo”;

    la mia adorata MPS un “corrispettivo sull’accordato” o “commissione per istruttoria urgente”

    Unicredit banca di Roma un “corrispettivo per disponibilità immediata fondi” o “recupero spese per ogni sospeso”;

    Banca Sella un “onere per passaggio a debito per ogni trimestre”.

    Aperto un procedimento contro Banca Intesa, Unicredit, BNL e MPS da parte dell’Antitrust per verificare le modalità di applicazione della CMS nei confronti della clientela, fortunatamente il ministero dell’Economia e delle Finanze ha dichiarato “nulle” le predette voci di spesa, ma non tutte le nuove commissioni delle banche, inserendo dei tetti massimi: in pratica la commissione dovuta alla banca, non potrà superare lo 0,5% (sempre troppo a mio parere) per trimestre dell’importo dell’affidamento a pena di nullità del patto di remunerazione.

    In ogni caso, Vi invito a valutare con attenzione i vs. c/c e, se del caso, inviate una messa in mora alla banca chiedendo l’annullamento ed il rimborso delle dette voci di spesa, che altro non sono che COMMISSIONI DI MASSIMO SCOPERTO, ingegnosamente mascherate.

  5. Salvatore Fluttuante ha detto:

    Ognuno crede che la propria Banca, tutto sommato, sia la migliore Amica. Ma, spesso, proprio dalle Amicizie, si hanno le maggiori delusioni.

    Dopo la crisi finanziaria, che ha investito tutto il mondo, i Potenti della terra si sono sbracciati per aiutare le Banche in stato di crisi ed è tornato in auge lo Statalismo degli anni passati, si dice a difesa degli interessi generali.

    I tassi di mercato sono scesi, l’Euribor altrettanto e la tua Banca Amica, anche in virtù dei provvedimenti presi dal Governo, circa la commissione sul massimo scoperto, si è ritrovata a fare i conti per far quadrare il bilancio annuale da presentare agli azionisti.

    Che fare, se nel frattempo quella ” benedetta commissione ” non era più applicabile?

    Si sostituisce una ” commissione “, che non rientra nel calcolo che si attua per stabilire il ” tasso di usura “, che nel trimestre luglio/settembre è indicato ( per le aperture di credito in conto corrente sino ad € 5000,00 ) nella misura del 17,385% ( vergogna ).

    Bene, cosa succede? Se tu vai dal Tuo Amico Direttore della Tua Banca Amica ed Egli ti consente di prelevare, in assenza di fido, 100,00 ( cento Euro ), scatta l’applicazione della commissione: 5,00 ( cinque ) Euro al giorno e se la somma che ti è consentito di prelevare supera € 250,00 ( duecentocinquanta ) la commissione si raddoppia.

    Fatti i conti e calcola quanto pagheresti se ti fosse applicato il tasso soglia/usura per un mese e quanto invece paghi con la commissione.

    Il calcolo è semplice, ma mi permetto di indicarlo: 100,00 x giorni x tasso diviso 36.000. Bella Amicizia la tua Banca Amica! E Tremonti lo sa?

  6. gervasio spina ha detto:

    Più trasparenza e meno oneri per il clienti – Questo lo spirito delle misure adottate dal governo in materia di rapporti tra banche e clientela.

    In particolare a decorrere dal prossimo 1° novembre 2009, scattano i nuovi termini massimi per la data di valuta a favore del beneficiario di bonifici (un giorno), di assegni circolari (sempre un giorno) e di assegni bancari (tre giorni).

    I termini si riferiscono ai giorni lavorativi successivi alla data del versamento e sono da intendersi solari e non più lavorativi.

    Per lo stesso tipo di titoli – e sempre a decorrere dal 1° novembre 2009 – la data di disponibilità economica per il cliente non potrà mai superare un termine prefissato: quattro giorni lavorativi per bonifici e assegni circolari, cinque giorni per gli assegni bancari.

    In ogni caso, dal 1° aprile 2010, la data di disponibilità economica per tutti i titoli non potrà mai sconfinare i quattro giorni lavorativi.

    Più chiare e rigorose le disposizioni a favore dei clienti delle banche per ciò che riguarda la commissione di massimo scoperto e la surrogazione dei mutui che si applicheranno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

    Il massimo scoperto, va ricordato, è stato abolito da una legge dello Stato perché considerato iniquo dalla Banca d’Italia e dall’Antitrust.

    Era, infatti, la clausola del contratto bancario di apertura di credito (detto anche fido o affidamento), in base alla quale ai normali interessi andava aggiunta un’ulteriore percentuale calcolata sulla massima esposizione avuta sul proprio conto corrente nel trimestre di riferimento.

    E’ il caso, più semplicemente, in cui una famiglia o un’impresa vanno in rosso sul conto corrente – anche per un solo giorno – perché hanno utilizzato tutta la cifra dello scoperto, concordata con la banca, facendo quindi scattare gli interessi a debito, parecchio salati.

    Ma ora viene stabilito che l’ammontare del corrispettivo omnicomprensivo non potrà comunque superare lo 0,5%, per trimestre, dell’importo dell’affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione”.

  7. rosario guida ha detto:

    Sembra che i risparmiatori italiani non riescano proprio a liberarsi della Commissione di massimo scoperto.

    Nonostante questa sia stata ridimensionata per legge, le banche continuano a presentarla sotto forma di nuove clausole.

    Per questo oggi l’Aduc ha inviato al governatore della Banca d’Italia, Mario Draghi, una lettera di denuncia dei comportamenti scorretti delle banche.

    Nella missiva si ricorda che questi comportamenti sono ”censurabili innanzitutto sul piano giuridico poiche’ l’art. 118 del Testo Unico Bancario – cui le banche fanno riferimento per introdurre le nuove clausole – non legittima una modificabilita’ indiscriminata dei contratti bancari”.

    ”Secondo il ministero dello Sviluppo economico, infatti, – si legge nella lettera dell’Aduc – le modifiche disciplinate dall’articolo 118 del T.U., riguardando soltanto la fattispecie di variazioni previste dal contratto, e non possono comportare l’introduzione di nuove clausole”.

    L’Aduc percio’ chiede alla Banca d’Italia di orientarsi alla tutela del sistema produttivo e dei consumatori, di cui le stesse banche vivono.

  8. pietro carbonara ha detto:

    La Commissione di massimo scoperto è il corrispettivo per l’obbligo della Banca di mettere a disposizione dell’accreditato una determinata somma per un determinato periodo, indipendentemente dal suo utilizzo. Nella prassi bancaria la c.m.s. si è progressivamente discostata da tale nozione, assumendo, di fatto, le caratteristiche proprie di una remunerazione aggiuntiva al tasso d’interesse.

    I criteri di calcolo della c.m.s., per l’assenza di una specifica clausola che ne descriva la natura e la metodologia di applicazione, possono variare da banca a banca e sono di difficile comprensione. Può essere calcolata: in via assoluta sul massimo saldo debitorio risultante nel periodo di riferimento, a prescindere dalla sua durata; in via relativa, sui saldi debitori (singoli o complessivi) purché di durata maggiore a un certo numero di giorni; in via mista, sul massimo saldo debitore in valore assoluto, purché tuttavia esista un periodo di scopertura di durata superiore a un certo numero di gironi. Tali difficoltà di comprensione ed applicazione delle modalità di calcolo comportano il rischio di nullità della pattuizione per indeterminatezza dell’oggetto (art. 1346 c.c.) e per contrasto con l’obbligo di forma scritta (art. 117 T.u.b.).

    La natura della c.m.s. è stata a lungo dibattuta, essendo difficile trovarne un fondamento chiaro ed univoco: è tuttora aperto il problema della sua corretta qualificazione giuridica e della conseguente funzione economica.

    Una corretta definizione della commissione di massimo scoperto è stata data, per la prima volta, dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 870/06 del 18 gennaio 2006. La Corte ha così definito la c.m.s.: “E’ la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall’effettivo prelevamento della somma”. Da ciò discende necessariamente che la commissione dovrà essere calcolata o sull’intero ammontare della somma messa a disposizione dalla banca (qualora non sia utilizzata), oppure sulla somma rimasta nella disponibilità di utilizzo del cliente, ma non utilizzata dallo stesso.

    Nella prassi bancaria la commissione di massimo scoperto è calcolata non già sulla somma affidata o rimasta disponibile, bensì sulla somma massima utilizzata nel periodo di chiusura – di solito il trimestre – e per ogni giorno del periodo stesso, in palese violazione della definizione fornita dal Supremo collegio appena ricordata.

    La c.m.s. non può essere considerata né un interesse né un accessorio dell’interesse, ma, di fatto, rappresenta un onere aggiuntivo rispetto a quanto dovuto dal cliente a titolo di interessi passivi, onere che, in mancanza di specifica pattuizione scritta che ne contenga l’esatta determinazione, è nullo ex art. 1284, comma 2 e 1418, comma 2, c.c. (Trib. Tortona del 19/5/2008).

    La Banca giustifica le c.m.s. quale remunerazione delle somme messe a disposizione dall’Istituto Bancario. Il corrispettivo riguarda la diseconomia (per la Banca) dovuta all’indisponibilità della somma stanziata, senza poter godere dell’utilità degli interessi, che sarebbero dovuti in caso di effettivo utilizzo della linea di credito (la Banca mette a disposizione del cliente una somma senza che percepisca interessi). Se questa è la giustificazione della Banca, si dovrebbe concludere che la c.m.s. deve essere calcolata solo ed unicamente nel caso in cui il cliente non avesse mai utilizzato l’apertura di credito, oppure sulla differenza fra lo stanziamento teorico e la somma effettivamente utilizzata dal cliente. È su questa somma che l’Istituto Bancario percepisce gli interessi quale remunerazione dell’utilizzo delle somme messe a disposizione.

    Schematizzando la commissione consiste in una percentuale calcolata sull’importo accordato di fido, al netto dell’utilizzo (se l’accordato è 1000 ed il cliente non lo utilizza la base di calcolo è 1000; se ne utilizza 600, la base di calcolo sarà 400). Nella pratica, come già detto, la Banca esige una vera e propria commissione di massimo scoperto calcolata nel giorno di massima esposizione debitoria del periodo di chiusura di conto (di solito trimestrale), seguendo criteri del tutto opposti a quelli dichiarati per giustificare la c.m.s..

    Peraltro la c.m.s., è stata disciplinata dal nostro ordinamento solo con l’entrata in vigore della legge n. 2 del 28 gennaio 2009. Con la predetta legge è prevista la remunerazione per la Banca solo in caso di “predeterminazione per iscritto, con patto non rinnovabile tacitamente, di alcuni elementi contrattuali”. Gli elementi contrattuali previsti, a pena di nullità della clausola, sono: il compenso per la messa a disposizione dei fondi e il tasso debitore per le somme utilizzate. Di questi elementi deve essere data specifica evidenziazione e rendicontazione al cliente.

    In precedenza, nel vuoto legislativo, la c.m.s. era disciplinata dai regolamenti e contratti bancari, ed era applicata dalla Banca in occasione della chiusura periodica del conto corrente. Peraltro, facendo riferimento alla chiusura annuale, la c.m.s. dovrebbe essere calcolata, parimenti agli interessi passivi, in sede di chiusura annuale.

  9. maurizio sghiatti ha detto:

    L’Antitrust riapre d’ufficio i procedimenti contro Unicredit e Bnl sull’applicazione della commissione di massimo scoperto.

    L’Antitrust riapre d’ufficio i procedimenti contro Unicredit e Bnl sull’applicazione della commissione di massimo scoperto, per valutare la correttezza degli impegni proposti dalle due banche. E’ quanto si legge nel bollettino settimanale dell’Autorita’ guidata da Antonio Catricala’.

    UniCredit Banca di Roma in una comunicazione pervenuta il 10 luglio 2009 ha rappresentato di aver deliberato l’eliminazione della commissione di Massimo Scoperto da tutti i conti correnti affidati e non della quasi generalita’ della clientela privata. Bnl, con una comunicazione pervenuta all’Antitrust il 3 luglio 2009 ha rappresentato di aver deliberato una progressiva eliminazione della Commissione di Massimo Scoperto da tutti i conti correnti affidati e non della clientela retail.

    L’Antitrust ritiene necessario procedere alla valutazione circa l’idoneita’ degli impegni proposti proposti dalla due banche a far venir meno i profili di illegittimita’ della pratica commerciale. Entro il termine di trenta giorni dalla data di delibera del provvedimento, ovvero il 29 luglio scorso, gli interessati possono far pervenire all’Autorita’ scritti difensivi e documenti, nonche’ chiedere di essere sentiti. Il procedimento deve concludersi entro centoventi giorni dalla data di delibera del presente provvedimento e pertanto, entro il 27 novembre 2009.

  10. gilda ferrari ha detto:

    Prima si chiamava commissione di massimo scoperto. Ora si chiama onere aggiuntivo per messa a disposizione del fido. La sostanza non cambia: i clienti delle banche saranno sempre chiamati a pagare, chi più e chi meno. Il 28 giugno entrano in vigore le nuove regole per i clienti retail, affidati o senza fido. Il decreto legge numero 185 del 2008 prevede, tra le altre cose, l’eliminazione della commissione di massimo scoperto. Ma se pensate di esservi liberati di un “balzello”, le vostre aspettative andranno deluse.

    Le banche si sono già organizzate e, in sostituzione della commissione di massimo scoperto, applicheranno l’onere aggiuntivo per la messa a disposizione del fido (da pagare a prescindere dall’utilizzo del denaro). Le associazioni dei consumatori sono sul piede di guerra. Elio Lannutti, presidente di Adiconsum, denuncia il «vergognoso comportamento adottato da tutte le banche a danno dei clienti e in spregio alla normativa». In effetti gran parte delle banche monitorate dal Secolo XIX ha sostituito la commissione di massimo scoperto con altri oneri a carico dei clienti, talvolta di difficile comprensione. È il caso, per esempio, di quell’onere aggiuntivo per la messa a disposizione del fido che sarà addebitato comunque, a partire dal primo luglio, anche se il cliente il fido non lo usa affatto. La percentuale varia da banca a banca, ma complessivamente gli istituti di credito hanno deciso di stare sotto l’1% trimestrale. Bnl applicherà per esempio lo 0,9% trimestrale; Mps dichiara che non supererà il 3,75% annuo. In tutto i casi, quest’onere, in caso di utilizzo di fido andrà ad aggiungersi al tasso di interesse normalmente applicato. Il Banco di San Giorgio, come spiega il vice direttore generale Sergio Mori, chiarisce che «l’addebito non sarà comunque superiore a quanto il cliente pagava già prima». Intesa Sanpaolo ha scelto invece di applicare un tasso d’interesse omnicomprensivo fino a un massimo del 12,5% trimestrale in caso di sconfino extrafido (oltre il limite richiesto).

    Non è migliore la musica per chi andrà in rosso senza avere chiesto il fido. In questo caso molte banche hanno deciso di addebitare 2 euro al giorno per ogni mille euro (o frazione di mille) di sconfino. Cambia l’entità della franchigia, ovvero del tetto massimo entro il quale è possibile limitarsi a pagare il tasso di interesse: esenti dal balzello i primi 100 euro di sconfino per Mps e Intesa Sanpaolo, i primi 20 euro per Bnl. Il Banco di San Giorgio si distingue: sui conti senza fido i vecchi clienti non pagheranno nulla salvo l’interesse mentre i nuovi clienti saranno chiamati a pagare una commissione trimestrale compresa tra i 20 e i 100 euro la solo in caso di sconfini superiori ai 100 euro e ai 5 giorni di durata. Banca Carige ai conti non affidati applicherà una «penalità» per lo scoperto. Bnl ha deciso di addebitare 12,5 euro fissi per ogni sconfino e saranno esenti solo gli episodi entro i 20 euro. Il tutto sarà naturalmente richiesto in aggiunta ai tassi d’interesse passivi che in ogni caso sono dovuti sul “rosso”. Banca Passadore – che pure è stata interpellata – non ha fornito le risposte richieste

  11. marco giliberti ha detto:

    Pubblicate in Gazzetta Ufficiale le nuove norme sulle commissioni di massimo scoperto per i correntisti bancari. Non potranno superare lo 0,5% per trimestre rispetto all’importo dell’affidamento.

    Restano invece in vigore le nuove norme per chi sconfina pur non avendo un fido e che tutte le banche avevano introdotto in sostituzione di questa commissione (penale di sconfinamento, commissione di istruttoria urgente e simili).

    L’emendamento che prevedeva il tetto dello 0,5% anche per questa categoria di voci è stato ritirato insieme a quello che fissava un limite del 5% alla modifica delle condizioni contrattuali rispetto al tasso concordato.

  12. marco giliberti ha detto:

    Pubblicate in Gazzetta Ufficiale le nuove norme sulle commissioni di massimo scoperto per i correntisti bancari. Non potranno superare lo 0,5% per trimestre rispetto all’importo dell’affidamento.

    Restano invece in vigore le nuove norme per chi sconfina pur non avendo un fido e che tutte le banche avevano introdotto in sostituzione di questa commissione (penale di sconfinamento, commissione di istruttoria urgente e simili).

    L’emendamento che prevedeva il tetto dello 0,5% anche per questa categoria di voci è stato ritirato insieme a quello che fissava un limite del 5% alla modifica delle condizioni contrattuali rispetto al tasso concordato.

  13. marco giliberti ha detto:

    Pubblicate in Gazzetta Ufficiale le nuove norme sulle commissioni di massimo scoperto per i correntisti bancari. Non potranno superare lo 0,5% per trimestre rispetto all’importo dell’affidamento.

    Restano invece in vigore le nuove norme per chi sconfina pur non avendo un fido e che tutte le banche avevano introdotto in sostituzione di questa commissione (penale di sconfinamento, commissione di istruttoria urgente e simili).

    L’emendamento che prevedeva il tetto dello 0,5% anche per questa categoria di voci è stato ritirato insieme a quello che fissava un limite del 5% alla modifica delle condizioni contrattuali rispetto al tasso concordato.

  14. marco giliberti ha detto:

    Pubblicate in Gazzetta Ufficiale le nuove norme sulle commissioni di massimo scoperto per i correntisti bancari. Non potranno superare lo 0,5% per trimestre rispetto all’importo dell’affidamento.

    Restano invece in vigore le nuove norme per chi sconfina pur non avendo un fido e che tutte le banche avevano introdotto in sostituzione di questa commissione (penale di sconfinamento, commissione di istruttoria urgente e simili).

    L’emendamento che prevedeva il tetto dello 0,5% anche per questa categoria di voci è stato ritirato insieme a quello che fissava un limite del 5% alla modifica delle condizioni contrattuali rispetto al tasso concordato.

  15. fabrizio dall'oglio ha detto:

    Sono legittime le commissioni di massimo scoperto per il caso del saldo del cliente a debito per oltre 30 giorni continuativi?

    Più in generale, poi, quali sono i termini per l’entrata in vigore delle norme della manovra d’estate sul massimo scoperto e, infine, quali commissioni rimangono ancora possibili?

    • giorgio dell'isola ha detto:

      I dubbi sull’argomento sono iniziati con l’articolo 2-bis del Dl 185/08 (quale risultante dalla conversione operata dalla legge 2/09) che ha sancito la nullità:
      – delle commissioni di massimo scoperto (Cms) se il saldo del cliente risulta a debito per meno di 30 giorni continuativi;
      – delle Cms applicate per utilizzi in assenza di fido;
      – delle commissioni applicate indipendentemente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi;
      – delle commissioni applicate per la messa a disposizione di fondi, indipendentemente dal l’effettivo prelevamento.

      In quest’ultima ipotesi, peraltro, la clausola è legittima se commissione e tasso debitore sono predeterminati in misura onnicomprensiva e proporzionale all’importo e alla durata dell’affidamento richiesto dal cliente. Con il Dl 78/09 – nella versione in vigore, dal 1° luglio scorso – viene specificato che questo omnicomprensivo ammontare non potrà superare lo 0,5%, per trimestre, dell’importo dell’affidamento. Negli emendamenti presentati alla Camera (si veda, nella scheda, il testo dell’articolo 2 ricostruito in base alle modifiche proposte) viene compreso in questo 0,5% quanto eventualmente richiesto dalla banca a titolo di corrispettivo per sconfinamenti oltre l’affidamento richiesto.

      Sono dunque tuttora legittime, sulla base del decreto legge 78/09:

      1) le commissioni di massimo scoperto per il caso del saldo del cliente a debito per oltre 30 giorni continuativi (in questa ipotesi non c’è il limite dello 0,5% sull’ammontare dell’importo affidato);

      2) le commissioni applicate per la messa a disposizione di fondi indipendentemente dall’effettivo prelevamento, a condizione che la commissione e il tasso debitore siano predeterminati in misura onnicomprensiva e proporzionale all’importo e alla durata dell’affidamento richiesto dal cliente, e comunque in misura non superiore allo 0,5 per cento, per trimestre, dell’importo del l’affidamento;

      3) le commissioni applicate indipendentemente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi.
      Altresì, dovrebbe non dar luogo a problemi di validità la clausola per effetto della quale il tasso debitore si innalza se il cliente sconfina rispetto ai limiti del fido; e pure la clausola che impone una commissione (ad esempio: 3 euro al giorno per ogni mille euro di sconfino) nel caso in cui la banca tolleri che il cliente mandi in rosso il conto non affidato. Infatti, la nullità riguarda le Cms applicate per utilizzi in assenza di fido (quindi le clausole che permettevano alla banca il prelievo di una commissione percentuale sul l’importo massimo utilizzato) ma non altre forme commissionali che prescindano da questo calcolo percentuale sul massimo scoperto.

      Il tetto dello 0,5% sarà vigente dal giorno di entrata in vigore della legge di conversione; non è chiaro se riguarderà solo i giorni del trimestre restanti dopo il giorno di entrata in vigore oppure se comprenderà anche la parte già trascorsa del trimestre (ma in questo caso si avrebbe una discutibile applicazione retroattiva).

      Una considerazione più generale è poi quella che concerne l’impatto della cessazione di questi proventi, che sono di notevole rilevanza sui bilanci bancari: è presumibile attendersi che le banche sposteranno la loro remunerazione sull’innalzamento dei tassi, ma con il rischio che i conti affidati e non utilizzati diventino di gestione troppo costosa (costi di istruttoria, tesoreria, tenuta conto eccetera) e che quindi le banche siano sospinte alla revoca dei fidi.

  16. maximilian cellino ha detto:

    Ormai sulla commissione di massimo scoperto (Cms) è guerra aperta. Il contestato balzello, eliminato dal Decreto Anticrisi (185/2008, convertito dalla legge 2/2009), ma reintrodotto dalle banche pur con modalità differenti è finito nel mirino del ministero dell’Economia e delle Finanze.

    «Le nuove clausole applicate dagli istituti di credito, qualora nonostante il nomen formale abbiano sostanzialmente la stessa funzione della commissione di massimo scoperto, debbono ritenersi nulle», ha detto mercoledì scorso il sottosegretario all’Economia, Daniele Molgora, in risposta a un’interrogazione parlamentare presentata dagli onorevoli Maurizio Fugatti e Massimo Bitonti.

    Se alle intenzioni dovessero seguire i fatti, per le banche italiane significherebbe dover tornare sui propri passi e cercare nuove strategie commissionali, anche perché la Banca d’Italia ha avviato approfondimenti sul comportamento tenuto da alcuni istituti di credito che avrebbero, di fatto, sostituito la Cms con altre voci di spesa.

    In effetti più di un sospetto del genere era sorto a guardare le lettere ricevute proprio in questi giorni dai correntisti e recanti la proposta di modifica unilaterale del contratto per uniformarsi al nuovo regime.

    Cancellato il massimo scoperto, sono apparse numerose voci sostitutive dai nomi più disparati: corrispettivo per servizio di disponibilità immediata fondi, commissione MancaFondi, penale di sconfino e simili.

    Una struttura articolata (come si può vedere qui a fianco dalle condizioni praticate dai 5 principali gruppi italiani, ricostruite da «Plus24» proprio grazie alle comunicazioni inviate ai correntisti) sulla base delle tre differenti situazioni che si possono verificare: il correntista non affidato che va in rosso, il cliente che utilizza il fido assegnato entro i limiti e quello che invece sconfina.

    Per ciascuno dei casi sono previste spese diverse, che alcune volte possono essere forfettarie e altre commisurate all’ammontare di fondi messi a disposizione o al livello di superamento del limite stabilito per contratto.

    Qualche esempio? Intesa Sanpaolo e UniCredit chiedono in assenza di fido 2 euro per ogni 1.000 euro di saldo debitore e per ciascun giorno in cui il conto è finito in rosso con un massimo di 100 euro al trimestre.

    Nella stessa situazione Mps fa pagare una commissione di istruttoria urgente pari a 50 euro per importi tra 100 e 3mila euro e a 100 euro per sconfinamenti superiori. In caso di utilizzo entro fido, invece, Bnl e Ubi addebitano una commissione (0,9%-1% trimestrale) in misura proporzionale alla somma affidata e al periodo in cui viene resa disponibile.

    Data la complessità del nuovo sistema di commissioni (che per giunta possono essere ridotte trattando a livello di singolo cliente) stabilire a priori se si spenderà più di prima è impresa ai limiti del possibile.

    Le associazioni dei consumatori, quelle degli industriali e degli artigiani sono di questo parere e non hanno mancato di manifestare nei giorni passati la propria opinione.

    Le banche, anche per voce del presidente dell’Abi, Corrado Faissola, ribattono che mettere a disposizione dei clienti una linea di credito è un servizio che comporta costi per l’istituto bancario e che quindi deve essere remunerato.

    Gli istituti di credito fanno poi leva sul tema della trasparenza, sostenendo che le nuove strutture di prezzo sono più semplici, valutabili in anticipo e permettono quindi ai clienti di muoversi alla ricerca dell’offerta a loro più consona.

    Tutto vero in teoria, resta però da vedere se l’obiettivo del legislatore al momento di stendere il Dl anticrisi era la creazione di maggior trasparenza e concorrenza, o piuttosto l’eliminazione di una spesa illegittima. Visto il pronunciamento del Ministero di 3 giorni fa, c’è da giurare che il dubbio sarà risolto a breve.

  17. marcello bianchi ha detto:

    Sono ”contrarie alla logica del mercato” le misure del decreto anticrisi che intervengono sulle commissioni bancarie e sul massimo scoperto. Lo ha affermato il Presidente dell’Abi, Corrado Faissola, che e’ intervenuto in audizione in Commissione finanze alla Camera.

    ”Il legislatore – ha detto Faissola – e’ inopinatamente intervenuto nuovamente in tema di commissioni, disponendo che le commissioni onnicomprensive per la messa a disposizione di fondi non possano superare per trimestre lo 0,5% dell’importo dell’affidamento, a pena di nullita”’. Ma, ha proseguito il presidente dell’Abi, ”la definizione per legge di un livello di prezzo costituisce una misura antitetica alla logica del mercato e al dispiegarsi della concorrenza fra operatori che sul quel mercato sono attivi”.

    Faissola ha spiegato che ”se puo’ considerarsi ragionevole il varo di disposizioni che presidino il terreno della trasparenza”, come sono quelle del decreto di febbraio scorso ”appare singolare, e in definita non positivo per la stessa clientela, l’imposizione per legge di limiti quantitativi massimi a corrispettivi liberamente pattuiti per servizi resi”. Dopo il primo decreto, ha ricordato il presidente dell’Abi, le banche hanno adeguato coerentemente i contratti con la clientela e ”era opportuno attendere che le nuove norme fssero sperimentate sul campo. Stupisce che ancor prima che una disposizione di legge sia concretamente attuata, si ritenga di modificarla imponendo ulteriori vincoli stringenti”. Secondo Faissola sarebbe stato opportuno verificare gli effetti della nuova commissione di affidamento ”per poi intervenire se il guadagno per le banche fosse stato come prima”. Stime ancora non sono possibile ma ”la mia impressione e’ che ci fosse una bella stangata, e non e’ che questa ultima norma cambi molto”.

  18. rossella bocciarelli ha detto:

    «Una scelta inopinata e contraria alle logiche di mercato». Così il presidente dell’Abi, Corrado Faissola, ha definito la disposizione contenuta del decreto anti-crisi che fissa un tetto pari allo 0,5% trimestrale dell’importo dell’affidamento sulle commissioni, variamente denominate, che hanno sostituito la vecchia commissione di massimo scoperto.

    Faissola ha anche spiegato che pur in assenza stime ufficiali, l’introduzione del tetto «potrebbe produrre una legnata sui conti delle banche» (e i primi conti interni al sistema sembrerebbero penalizzare soprattutto le banche di dimensioni minori). Va precisato, peraltro, che sia l’eventuale stangata sui bilanci bancari, sia il prospettato sollievo per imprese e famiglie, sembrano destinati a prodursi non subito ma, secondo il dettato del comma 4 articolo 2 del provvedimento, quando entreranno in vigore le disposizioni e cioè «a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

    Con il decreto, ha affermato Faissola, «il legislatore è inopinatamente intervenuto nuovamente in tema di commissioni, disponendo che le commissioni onnicomprensive per la messa a disposizione di fondi non possano superare, per trimestre, lo 0,5% dell’importo dell’affidamento, a pena di nullità». «La definizione per legge del livello di un prezzo – ha sottolineato il numero uno dell’Abi – costituisce una misura antitetica alla logica del mercato e al dispiegarsi della concorrenza fra operatori che su quel mercato sono attivi». Dal canto suo, il presidente della Commissione Finanze di Montecitorio, Gianfranco Conte, ha detto che la nuova stretta sulle commissioni bancarie prevista dal decreto anti-crisi é la «diretta conseguenza dell’atteggiamento delle banche, a fronte della norma deliberata dal Parlamento, di cercare vie traverse per applicare lo stesso una commissione».

  19. mario draghi ha detto:

    Sulla commissione massimo scoperto bisogna risolvere il problema alla radice. L’indicazione arriva dal governatore della Banca d’Italia, Mario Draghi, nel corso dell’assemblea annuale dell’Abi.

    Nella Relazione infatti Draghi dice: ”Ora le banche devono risolvere la questione alla radice: sostituiscano spontaneamente, una volta per tutte, le commissioni complesse e opache con commissioni ragionevoli sui fondi messi a disposizione.

    Per il resto, si riconduca tutto all’applicazione trasparente dei tassi di interesse”.

    Draghi ricorda di aver sollevato questo problema gia’ all’inizio del 2007: ”Invitato le banche – spiega – a superare un istituto poco difendibile sul piano della trasparenza e dell’efficienza”.

    Il legislatore infatti dava alla banca d’Italia solo il potere di verificare che queste clausole venissero applicate con trasparenza, non di sostituirle con forme contrattuali diverse. La ripetuta azione di moral suasion sortiva effetti solo nei confronti dei maggiori gruppi.

    ”Necessario – sottolinea Draghi – e’ stato l’intervento d’imperio del legislatore, anche se e’ auspicabile un riordino delle varie disposizioni in materia di rapporti tra banca e cliente, previsto per altro nella legge comunitaria da poco approvata dal Parlamento”.

    Infine, il governatore ha osservato che a partire dall’inizio del 2010 i tassi determinanti per la prevenzione dell’usura includeranno tutti gli oneri accessori e la commissione di massimo scoperto ”se ancora esistente, le commitment fees, i compensi di mediazione, ogni altra spesa connessa con il finanziamento”.

    Ancora sull’intermediazione non bancaria, Draghi ha osservato che e’ stata iniziata una ”forte opera di selezione, intensificando le verifiche all’atto dell’iscrizione agli albi e quelle sui soggetti esistenti, per accertare il mantenimento dei requisiti minimi di legge e il rispetto delle norme. La relazione che abbiamo recentemente inviato al Parlamento e al governo ne da’ conto”. Sono state infatti cancellate oltre 30 societa’ finanziarie per le quali sono state riscontrate rilevanti anomalie.

  20. pompeo locatelli ha detto:

    «Tutte le clausole aventi a oggetto il massimo scoperto, o clausole con il medesimo scopo o finalità, sono da considerarsi nulle». Con queste due righe, il 26 giugno, il ministro dell’Economia Giulio Tremonti ha posto fine al «trucco dei banchieri».

    Si è chiuso così il caso delle «commissioni di massimo scoperto»: la percentuale da pagare sulla massima esposizione sul conto corrente. Prima del suo intervento, l’Associazione bancaria italiana (Abi), in nome e per conto del sistema bancario, aveva resistito per anni alle sentenze della magistratura e agli inviti della Banca d’Italia.

    Finalmente, nel novembre del 2008, il decreto anticrisi aveva abolito la commissione, ritenuta illegale per i suoi meccanismi di applicazione. Ma a quel punto le banche si sono messe al lavoro per individuare un meccanismo che evitasse al sistema di introitare cifre favolose (attorno al miliardo di euro, secondo alcuni).

    Il risultato? «Gentile cliente, dal 28 giugno 2009 non saranno più applicate le commissioni di massimo scoperto e la penale per il passaggio a debito di conti non affidati. Dal primo luglio 2009 in sostituzione sarà applicata la commissione per scoperto di conto nella misura di 2 euro per ogni giorno in cui si è determinato un saldo debitore e per ogni mille euro di saldo debitore o frazione».

    È questo, testualmente (il copyright è della Cassa di risparmio di Firenze), uno dei mille modi che erano stati escogitati per aggirare il divieto.

    C’era solo l’imbarazzo della scelta: c’è «il tasso di sconfinamento», la «commissione di istruttoria urgente», ma anche la «commissione per utilizzo oltre la disponibilità fondi» o «la commissione di messa a disposizione delle somme» oppure, al contrario, la «commissione per indisponibilità fondi».
    Insomma, con questa vicenda si dimostra che la fantasia ai banchieri non manca, quando si tratta di spremere l’impresa.”

  21. libero giulietti ha detto:

    Il Governo, anche a seguito di interrogazioni parlamentari, e’ intervenuto con il Decreto Legge 78/09 pubblicato il 1 luglio in Gazzetta Ufficiale e da settembre 2009 partono le nuove regole: i corrispettivi che eventualmente le banche possono “patteggiare” non devono superare lo 0,5% -per trimestre- dell’importo di affidamento, pena la nullita’ delle relative clausole contrattuali. Attualmente le banche, secondo una guida de IlSole24Ore, pretendono circa lo 0,9-1% trimestrale, quindi dovranno di nuovo intervenire per rientrare nel tetto.

    Nel frattempo le banche stanno chiedendo quanto sappiamo e, anche quando entrera’ in vigore la norma governativa, noi crediamo che le richieste delle banche siano contrattualmente illegittime. Abbiamo quindi predisposto un fac-simile di ricorso da inviare alla propria banca, a Bankitalia, all’Antitrust e per conoscenza a noi.

    Intanto cerchiamo di capire dove nasce questa illegittimita’.

    Questo tipo di remunerazione, che le banche hanno, da sempre, percepito, ha assunto, a seconda dei casi, connotazioni ed applicazioni diverse con conseguente difficolta’ di comprensione per l’utente medio.

    Una autorevole definizione ci viene fornita dalla Banca d’Italia, che la qualifica: “corrispettivo pagato dal cliente per compensare l’intermediario dell’onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare l’utilizzo oltre il fido accordato sul conto corrente. Il compenso e’ calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi in un certo periodo….”.

    Il fatto e’, pero’, che questa non e’ la sola accezione in cui tale tipo di remunerazione e’ stata intesa, il che ha comportato che essa e’ stata applicata in modi diversi.

    Cosi’, la commissione in questione e’ stata applicata in caso di scoperto in assenza totale di fido oppure in caso di sconfinamento rispetto ad un fido esistente oppure sul limite massimo di utilizzo di un fido, pur senza sconfinamento.

    Non mancano, poi, ipotesi di applicazione della commissione stessa anche al mancato utilizzo di un fido, alla “messa a disposizione” del fido e magari altre ancora.

    Proprio l’indeterminatezza che ha connotato la voce remunerativa in argomento, potendo integrare una pratica commerciale scorretta, e’ stata la ragione che ha determinato, in passato, l’avvio di un’istruttoria dell’Autorita’ Antitrust a carico di alcune banche conclusasi con un accordo finale in cui esse si impegnavano a realizzare un quadro commissionale piu’ trasparente.

    La situazione sommariamente ricordata e’ stata, come noto, radicalmente innovata dal Decreto Legge 185/2008 convertito con Legge 28 gennaio 2009 n.2 che, con l’art.2 bis, ha eliminato la commissione di massimo scoperto per l’ipotesi di utilizzi inferiori ai 30 giorni continuativi di tempo o in assenza di fido (il che, ad avviso di chi scrive, equivale a sconfinamento dal fido) lasciandola, a certe condizioni e nella misura massima dello 0,5% per trimestre, come remunerazione della messa a disposizione del fido (Cfr. art. 2 comma 2 del decreto legge n.78 del 1 luglio 2009 contenente i “Provvedimenti anticrisi”).

    L’art. 2 bis della Legge 28 gennaio 2009 n.2 citato, prevede che per ammettersi la commissione di massimo scoperto nella nuova versione occorre un “patto scritto non rinnovabile tacitamente”, il che vale a dire che occorre una esplicita manifestazione di volonta’, avente forma scritta, riguardante l’introduzione, in contratto, della clausola in questione. E’ presumibile che la nuova clausola, nei limiti ammessi, entri nei contratti che le banche andranno a stipulare con i nuovi clienti.

    Non e’, pero’, altrettanto facile modificare i contratti preesistenti.

    A tal proposito appaiono discutibili i comportamenti che le banche hanno adottato nel tentativo di reintegrare a carico della clientela esistente, con voci di addebito, a nuovo e diverso titolo gli introiti forniti dalla abolita commissione di massimo scoperto, tentando, ovviamente, di evitare di incorrere nel divieto imposto dalla legge.

    La prima ragione sta nel fatto che non di rado tali commissioni o forme remunerative altro non fanno che cambiare il nome alla vecchia commissione di massimo scoperto per cui cadono, anch’esse, sotto la sanzione della legge.

    La seconda ragione consiste, come si vedra’ fra un momento, in una discutibile applicazione, da esse fatta, dell’art. 118 Testo Unico Bancario.

    Questa norma, di indubbio favore per il settore bancario, realizza una deroga profonda ai principi generali del contratto che non riconoscono alcun valore al silenzio di una delle parti, prevedendo che le banche, se ricorre un giustificato motivo e in presenza di una pattuizione apposita, hanno la facolta’ di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni contenuti nei contratti formali che ne regolano i rapporti con la clientela.

    Il congegno adottato dalla legge consiste in una sorta di silenzio-assenso per cui la banca invia al suo cliente una “Proposta di modifica unilaterale del contratto” con un preavviso minimo di 30 giorni; il cliente, dal canto suo, puo’ recedere dal contratto senza spese entro 60 giorni. Se non lo fa la modifica si intende da lui accettata.

    Questa norma, pero’, non da’ alla banca la facolta’ di fare tutto cio’ che vuole.

    In primo luogo non le da’ la possibilita’ di modificare il contenuto giuridico del contratto. Tanto per fare un esempio facilmente comprensibile, se il contratto prevede la legge italiana come regolatrice dei rapporti fra le parti, non sara’ certo sufficiente la volonta’ della sola banca e l’applicazione del metodo del silenzio-assenso, per prevedere l’applicabilita’ di un ordinamento straniero, ma occorrera’ il consenso di entrambe le parti.

    Vi e’, dunque, un primo limite al cosiddetto ius variandi delle banche costituito dal fatto che l’ambito di applicazione dell’art. 118 e’ ristretto alle sole clausole aventi, in senso lato, valore economico (commissioni, valute, interessi, termini), esprimibili con valori numerici.

    Questo non e’ pero’ il solo limite posto dall’articolo 118 citato alla facolta’ della banca di intervenire unilateralmente sul contratto con il cliente.

    L’altro limite e’ costituito dal fatto che si tratta di una facolta’ di “modificazione” (la Banca d’Italia nelle istruzioni sulla trasparenza usa il termine di “variazione” contrattuale) non di “introduzione” di condizioni contrattuali.

    Cio’ significa che il meccanismo del silenzio-assenso consente alla banca di variare in peius un tasso, una commissione, un valore che sia gia’ presente in contratto, ma non le consente di variare, a proprio arbitrio, il contratto fino ad introdurvi condizioni economiche nuove, a titolo diverso.

    Dunque le nuove strutture commissionali, “sostitutive” della abolita commissione di massimo scoperto, non possono, neanche se sono valide, essere introdotte in modo unilaterale nei vecchi contratti perche’ occorre che, su di esse, si realizzi e si formalizzi un nuovo incontro di volonta’ delle parti.

    Sulla correttezza di questa opinione non sembra incidere la previsione dell’art. 2 bis c. 3 della legge 2/2009 secondo il quale: “i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo ai sensi dell’articolo 118, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993,n. 335 e successive modificazioni”.

    Infatti, proprio il richiamo all’art.118 T.U.B. postula che questo sia applicato, secondo i criteri che si sono sopra descritti, per variare dati e valori previsti in contratto e non innovare quest’ultimo introducendovi componenti ed elementi nuovi.

    Un’ultima osservazione.

    I nuovi “balzelli” introdotti dalle banche per recuperare le perdite dovute al drastico ridimensionamento della commissione di massimo scoperto vanno in direzione opposta rispetto alla esigenza di semplificazione imposta dallo svilupparsi di un mercato concorrenziale fra le banche stesse.

    Se si vuole che si realizzi questa concorrenza, occorre che il sistema bancario prospetti al risparmiatore, in relazione a ciascun prodotto, voci di spesa limitatissime nel numero e perfettamente confrontabili fra loro. Ebbene nelle operazioni a debito per la clientela non si vede perche’ la remunerazione della banca non possa essere costituita dal solo valore del tasso di interesse (entro il fido, di sconfinamento, di mora) e, tutt’al più, da qualche voce del tutto eventuale (es. richiesta di documenti) che, pero’, non sia tale da complicare eccessivamente la possibilita’ di fare facili confronti per il cliente.

    Libero Giulietti, consulente Aduc, avvocato, collaboratore alla Cattedra di Legislazione Bancaria e del Ordinamento Finanziario dell’Universita’ di Siena

  22. gualtiero zappulla ha detto:

    «L’Esecutivo pare proprio aver fatto un passo indietro permettendo la reintroduzione della commissione di massimo scoperto a vantaggio delle banche, consentendo a queste ultime di poter salvaguardare i propri interessi in danno dei risparmiatori».

    Questa l’accusa che, attraverso una nota, Federcontribuenti fa al Governo che avrebbe «di fatto reintrodotto la Commissione di Massimo Scoperto attraverso il Decreto Legge anticrisi».

    Si legge infatti nella nota di Federcontribuenti che «l’articolo 2 (Contenimento del costo delle commissioni bancarie) dispone la possibilità per l’intermediario bancario di prevedere il massimo scoperto per una percentuale non superiore allo 0,5% per trimestre dell’importo dell’affidamento».

  23. maurizio solopaca ha detto:

    Dopo tanto parlare, il governo avrebbe reintrotto, seppur in misura limitata, la Commissione di massimo scoperto.

    Come è noto – sottoliena la federcontribuenti – con il Decreto n. 185/2008 (c.d. Anticrisi) successivamente convertito nella l. 2/2009, l’Esecutivo l’aveva abolita, decretando la nullità della relativa clausola apposta nei contratti bancari sottoscritti dai clienti.

    La misura, seppur limitata a particolari circostanze (ad esempio in ipotesi sconfino di c/c inferiore ai 30 giorni consecutivi), era stata salutata come un passo concreto rivolto verso i consumatori ed in particolare le piccole attività produttive che maggiormente soffrivano del “balzello” bancario.

    Invece, conclude Federcontribuenti, “stiamo assistendo all’introduzione di commissioni con definizioni e giustificazioni che consideriamo quantomeno bizzarre, per non dire assolutamente illegittime. Ed ecco quindi che le banche inventano la “commissione di affidamento bancario” o la “commissione MancaFondi”.

    In definitiva “si tratta di nuove forme di “balzello” le quali colpiscono indistintamente tutti i correntisti a vantaggio degli istituti di credito”.

  24. mirko tramaglino ha detto:

    Giro di vite sul fronte del massimo scoperto, che verrà modificato ma non cancellato del tutto.

    Nell’ultima versione della bozza presentata dal Consiglio dei Ministri si stabilisce che “allo scopo di accelerare e rendere effettivi i benefici derivanti dal divieto della commissione di massimo scoperto… l’ammontare del corrispettivo omnicomprensivo… non può comunque superare lo 0,5 per cento, per trimestre, dell’importo dell’affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione”.

    Sembra dunque aver fatto marcia indietro il Governo, che in origine prevedeva la “nullità” di tutte le eventuali clausole con lo stesso scopo o finalità della commissione di massimo scoperto. Una buona notizia comunque riguarda il fatto che è stato ridotto l’importo massimo applicabile rispetto alle percentuali massime applicate fino ad oggi dagli istituti di credito.

    La prevista entrata in vigore delle nuove norme sul massimo scoperto non avverrà con l’emanazione del decreto legge, ma è rinviata al momento della conversione in legge. Quindi le banche avranno due mesi di tempo in più per adeguarsi.

  25. giuseppe chiellino ha detto:

    Vittoria a metà per le banche nella trattativa con il governo per modificare le commissioni di massimo scoperto.

    Il regime viene modificato e non cancellato come prevedeva la prima bozza del decreto legge approvato oggi dal Consiglio dei ministri. Nell’ultima versione del testo, come IlSole24Ore.com è in grado di anticipare, si stabilisce che «allo scopo di accelerare e rendere effettivi i benefici derivanti dal divieto della commissione di massimo scoperto… l’ammontare del corrispettivo omnicomprensivo… non può comunque superare lo 0,5 per cento, per trimestre, dell’importo dell’affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione». Una netta inversione di rotta rispetto all’orientamento iniziale che prevedeva la «nullità» di tutte le eventuali clausole con lo stesso scopo o finalità della commissione di massimo scoperto. Da registrare, tuttavia, la riduzione dell’importo massimo applicabile rispetto alle percentuali massime applicate fino ad oggi dagli istituti di credito.

    «Il Ministro dell’Economia e delle Finanze – prevede il testo – assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza sull’osservanza delle prescrizioni del presente articolo» che prevede anche un’altro piccolo vantaggio per gli istituti di credito: l’entrata in vigore delle nuove norme sul massimo scoperto non è contestuale all’emanazione del decreto legge, ma è rinviata al momento della conversione in legge. Quindi le banche avranno due mesi di tempo in più per adeguarsi. Secondo fonti bancarie, inoltre, è probabile che nella versione definitiva del decreto questo termine si allunghi ulteriormente.

  26. moreno latorre ha detto:

    Arriva un tetto al massimo scoperto.«L’ammontare del corrispettivo omnicomprensivo non può superare comunque lo 0,5% per trimestre dell’importo dell’affidamento a pena di nullità del patto di remunerazione».

    È quanto si legge nella versione definitiva del decreto legge anti-crisi. «Il ministro dell’Economia e delle Finanze assicura con propri provvedimenti la vigilanza sull’osservanza delle prescrizioni del presente articolo». La norma è destinata a entrare in vigore dalla data di conversione in legge del decreto. La misura, si legge nell’articolo due del decreto, ha l’obiettivo di «accelerare e rendere effettivi i benefici derivanti dal divieto della commissione di massimo scoperto» previsti dal decreto legge 185 del 29 novembre 185.

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