Sovraindebitamento e piano del consumatore » Come interpretano la legge Salva Suicidi – La Cassazione e i Tribunali di merito

Sovraindebitamento e piano del consumatore » Come interpretano la legge la Cassazione e i Tribunali di merito

Vediamo, in merito alla famosa legge sul sovraindebitamento 3/2012, come l'hanno interpretata, nel dettaglio, i tribunali di merito e la Corte di Cassazione: tutte le informazioni utili all'interno dell'articolo.

Come abbiamo avuto modo di capire in diversi nostri interventi sul blog, anche il comune cittadino, come un’impresa, può fallire nel momento in cui accumula una serie di debiti che non riesce a pagare.

La legge 3/2012 sul sovraindebitamento (cosiddetta salva suicidi), infatti, consente l’accesso a particolari procedure di ristrutturazione del debito in modo da trovare un accordo e un piano di rientro con i creditori.

A distanza di qualche anno dall’entrata in vigore della legge, però, lo strumento del piano del consumatore ha tentato di farsi strada pur non avendo ancora trovato un’applicazione diffusa.

Dunque, si può certamente affermare che si tratta di procedure ancora in corso di sperimentazione.

In questa fase “sperimentale” possiamo analizzare le decisioni più rilevanti finora emesse dai tribunali italiani in materia di piano del consumatore.

Pronunce interessanti sul sovraindebitamento: il piano del consumatore per debiti maturati con Equitalia

Cerchiamo di analizzare alcune pronunce interessanti sul sovraindebitamento: in evidenza in questo paragrafo, il piano del consumatore per debiti maturati con Equitalia.

Una delle prime pronunce riguarda la possibilità di accedere al piano del consumatore per ristrutturare il debito maturato con Equitalia.

In particolare, il Tribunale di Busto Arsizio, con provvedimento del 16/09/2014, afferma che il complesso ed articolato meccanismo di composizione della crisi da sovraindebitamento mediante la presentazione di un piano del consumatore, prevede, che alla proposta del debitore segua l’omologazione e quindi l’esecuzione.

Dunque, alla proposta devono essere allegati l’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell’attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

Sempre secondo la sentenza, alla proposta di piano del consumatore, inoltre, deve essere inoltre allegata una relazione particolareggiata dell’organismo di composizione della crisi che deve contenere:

  • l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell’assumere volontariamente le obbligazioni;
  • l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
  • il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
  • l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
  • il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria.

Nella fattispecie Equitalia non aveva contestato né l’effettivo ammontare del suo credito né la convenienza della proposta e pertanto il giudice ha omologato il piano.

Per di più, anche il Tribunale di Catania, con decreto 24 giugno 2014, ha ammesso il piano del consumatore per un cittadino che aveva numerosi debiti anche con Riscossione Sicilia e aveva depositato un piano di ammortamento conforme ai requisiti di legge.

L'inammissibilità del piano del consumatore secondo i pareri dei tribunali di merito

Vediamo cosa si evince sull'inammissibilità del piano del consumatore secondo i pareri dei tribunali di merito.

A parere dei giudici del Tribunale di Bergamo, II sezione civile, nella sentenza del 16/12/2014, ai fini dell’ammissibilità del piano del consumatore, al giudice spetta, anzitutto, la verifica sull'esistenza del presupposto soggettivo consistente nella qualità di consumatore, nonché del presupposto oggettivo del sovraindebitamento e la verifica inerente l’elaborazione di un piano a contenuto libero e atipico, di soddisfacimento dei creditori.

Inoltre, il giudice ha il dovere di controllare sul rispetto delle norme imperative, quale quella che condiziona il soddisfacimento parziale dei creditori privilegiati alla preferibilità del trattamento proposto rispetto a quanto deriverebbe dalla liquidazione a valore di mercato dei beni su cui il privilegio insiste.

Invece, secondo il Tribunale di Milano, con decreto del 13/10/15, i requisiti di ammissibilità del piano del consumatore vanno stabiliti al momento del deposito della domanda di designazione dell’organismo di composizione della crisi posto che è a tale data che il ricorrente dichiara di trovarsi nelle condizioni di sovraindebitamento richieste dalla legge.

Inoltre, da quanto si apprende dalla sentenza del 17/12/14S del Tribunale di Ravenna, il giudice può rigettare il ricorso del debitore qualora constati la carenza dei requisiti previsti dalla legge e, in particolare, l’assenza di attestazione di un organismo di composizione della crisi, di documentazione sufficiente a ricostruire compiutamente la situazione economico-patrimoniale dell’istante e di indicazione di scadenze e modalità di pagamento.

È inammissibile la proposta del piano del consumatore qualora questi non depositi la dichiarazione dei redditi necessaria per la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale della ricorrente in quanto la stessa avrebbe dovuto essere esaminata dall'attestatore al fine della valutazione sulla fattibilità del piano, come deciso dal Tribunale di Asti con decreto del 18/11/2014.

Sempre secondo il Tribunale di Asti la proposta del piano del consumatore deve ritenersi non ammissibile tutte le volte in cui non prevede il pagamento integrale e immediato dei creditori privilegiati.

Tale inammissibilità si ricava dai seguenti elementi:

  • per legge è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile,.., avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi;
  • esclusione del credito privilegiato dal computo dei crediti necessari ai fini del raggiungimento della maggioranza per l’omologazione dell’accordo (che non si giustificherebbe se non in virtù del pagamento integrale e immediato dei privilegiati);
  • previsione del venir meno della moratoria nell’ipotesi di vendita del bene sul quale insiste la causa di prelazione.

L'assistenza di un avvocato per accedere al piano del consumatore

A parere di alcune congruenti disposizioni giudicanti, è necessaria l’assistenza di un avvocato per il piano del consumatore.

La proposta di piano del consumatore necessita dell’assistenza tecnica di un difensore, a pena di inammissibilità.

Per il Tribunale di Vicenza, decreto 29/04/2014, la necessità dell’assistenza tecnica, si desume dalle seguenti circostanze.

Innanzitutto, la proposta (con o senza piano) è in sostanza una domanda giudiziale (rivolta al giudice) con il fine di comporre una crisi finanziaria, quindi in presenza di interessi contrapposti, ed ha la forma del ricorso;

Secondo poi, il ricorso è introduttivo di una procedura, così come definita dalla legge.

Successivamente, la procedura si svolge davanti ad un tribunale, individuato sulla base di criteri tecnici di competenza.

Essa presenta fasi potenzialmente contenziose riguardanti l’ammissibilità, la decisione di merito, le eventuali contestazioni in sede di omologazione, ed i conseguenti reclami; la sostituzione del liquidatore e la risoluzione di controversie sulla violazione di diritti soggettivi.

L’assistenza di un legale, con specifico mandato di tutela degli interessi della parte, contrapposti ad altri, può non essere necessaria (finché non si aprano fasi contenziose in senso stretto), se nell'organismo di composizione della crisi che concretamente presenta la domanda (che auspicabilmente sarà composto da diversi professionisti, con competenze tecniche diversificate) vi sia anche un legale, che se ne faccia carico, curando tutti gli aspetti tecnici della stessa.

Cosa accade se il piano non coincide con la relazione dell’Organismo di composizione della crisi

Nel dettaglio, che cosa accade se il piano non coincide con la relazione dell’Organismo di composizione della crisi? Scopriamolo nel paragrafo successivo.

Il Tribunale di Frosinone, con sentenza 3131/2015, ha analizzato l’ipotesi in cui la proposta di piano del consumatore non coincide con la relazione redatta dall'organismo di composizione della crisi.

In questo caso, il tribunale può invitare il debitore a porre rimedio a tale criticità.

Nel caso di specie, dietro espresso invito del Tribunale, il debitore, revocato il piano inizialmente proposto, depositava un nuovo piano corrispondente a quello attestato.

Accertata, poi, la sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive previste dalla legge per poter accedere alla procedura di composizione della crisi, essendo l’istante un consumatore incapace di far fronte alle proprie obbligazioni (stato di sovraindebitamento) e che era stata depositata la documentazione necessaria, non essendo stati compiuti atti in frode ai creditori e rilevato che la prosecuzione dei pendenti procedimenti di esecuzione forzata avrebbe potuto pregiudicare la fattibilità del piano, veniva fissata l’udienza per l’omologa.

Chi può accedere al piano del consumatore secondo la Suprema Corte

A parere della Corte di Cassazione, ecco chi può accedere al piano del consumatore ai fini della legge sul sovraindebitamento.

La Corte di Cassazione, con sentenza 1869/2016, ha chiarito che, ai fini della legge sul sovraindebitamento, per consumatore deve ritenersi esclusivamente il debitore persona fisica che abbia contratto obbligazioni per far fronte ad esigenze personali o familiari o comunque derivanti dall’estrinsecazione della propria personalità.

Tale nozione non esclude coloro che esercitino o abbiano esercitato attività di impresa o professionale purché, al momento della presentazione del piano, non residuino obbligazioni assunte nell’esercizio di dette attività.

A detta limitazione fanno eccezione i tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea, imposta sul valore aggiunto e ritenute operate e non versate, i quali devono essere pagati in quanto tali.

La legge sul sovraindebitamento applicata quando il debitore compie atti in frode ai creditori

Che cosa accade quando il debitore compie atti in frode ai creditori: in tal caso, la legge sul sovraindebitamento può essere applicata? Facciamo luce sulla questione.

Un tribunale, una volta che ravvisi il compimento di un atto in frode ai creditori, o anche solo la presenza di un’iniziativa in tal senso, deve revocare il decreto e rigettare la domanda di omologazione dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, a prescindere dal raggiungimento della maggioranza o dalla convenienza dell’accordo proposto.

Nella fattispecie, analizzata dal Tribunale di Reggio Emilia con decreto dell’11/3/15, si è verificato se il proponente il predetto accordo, prima della proposizione del ricorso ai sensi della citata legge, avesse compiuto atti in frode ai creditori.

In particolare il debitore aveva istituito un trust con intenti elusivi, quando ormai la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte dal proponente ed il suo patrimonio prontamente liquidabile era già palese.

Conseguentemente, sussistendo un atto di frode compiuto in data antecedente alla presentazione del ricorso per sovraindebitamento, l’accordo proposto non poteva essere omologato.

Le decisioni più recenti in merito a convenienza e fattibilità del piano del consumatore e sovraindebitamento dettato da necessità familiari

Ecco quali sono le decisioni più recenti in merito a convenienza e fattibilità del piano del consumatore e sovraindebitamento dettato da necessità familiari.

Il piano del consumatore deve essere fattibile e conveniente, cioè assicurare ai creditori il pagamento dei crediti (anche eventualmente in misura ridotta) in tempi non troppo lunghi e con costi inferiori a quelli sostenibili con l’avvio di esecuzioni forzate, a parere del Tribunale di Pistoia, cpn decreto del 27/12/13.

Secondo il Tribunale di Verona, con decreto del 30/4/15, invece il piano del consumatore può essere omologato qualora il debitore abbia contratto dei debiti per la necessità di aiutare il figlio affetto da deficit psichici, per il mancato incasso di crediti dovuto a morosità di inquilini e per l’azione esecutiva in danno della moglie comproprietaria.

In questi casi infatti, è possibile escludere che il debitore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere.

16 Maggio 2016 · Andrea Ricciardi


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