Sovraindebitamento (legge 3/2012 salva suicidi) » Il procedimento per la liberazione dai debiti

Sovraindebitamento » Risanare la propria posizione debitoria

Sovraindebitamento: Vi spieghiamo il procedimento per la liberazione dai debiti, la cosiddetta esdebitazione. Facciamo chiarezza.

Grazie alla legge 3/2012 i consumatori e i debitori esclusi dalle procedure fallimentari hanno a disposizione una nuova procedura per agevolare il risanamento della propria condizione debitoria, ovvero di sovraindebitamento.

Ma che cos’è il sovraindebitamento?

Semplicemente, rientrano nella categoria di sovraindebitati tutte quegli individui o famiglie, che si trovano in una situazione di deficit economico in quanto il loro bilancio fa registrare uscite superiori alle entrate.

Purtroppo, la mancanza di un reddito adeguato nelle nuove generazioni, delinea una condizione di rischio per la quale i figli permangono nella famiglia di origine anche in età adulta senza contribuire alle spese e pesando economicamente anche per lungo tempo.

Inoltre, l’incapacità delle famiglie di gestire adeguatamente le spese a fronte di un cambiamento strutturale (es. di reddito, di lavoro ecc.), è un fenomeno psicologico in base al quale le persone non modificano i loro comportamenti immediatamente al mutare delle condizioni socio-economiche.

Così, la situazione di sovraindebitamento è prodotta soprattutto dall'illusione di poter utilizzare ad oltranza pagamenti rateizzati, che spesso hanno indotto ad effettuare spese superiori alle proprie possibilità economiche, senza strategie di rientro finanziario.

Il sovraindebitamento sembra frutto della costruzione attiva di un percorso di indebitamento che può durare anni, caratterizzato da una incapacità di valutare i rischi connessi a certe tipologie di spesa, di monitorare adeguatamente le conseguenti uscite e la capacità di assolvere ai debiti contratti, nonché di fare previsioni per il futuro rispetto anche a possibili imprevisti.

Svanisce, quindi, ormai, l’idea delle fasi di vita sicure (qualificate da stabilità economica, ad es. l’età adulta, caratterizzate da quote di risparmio che garantiscono tranquillità) e delle fasi di vita a rischio (caratterizzate da una minore stabilità economica,ad es. l’età giovanile, distinte da incertezza). Ormai la vita appare come un percorso complicato caratterizzato da numerosi nodi critici.

Questo articolo, è volto ad aiutare i debitori italiani con qualche consiglio, utile e facilmente comprensibile, anche per identificare quali comportamenti tenere in caso ci si venga a trovare con debiti che non si ha la possibilità di pagare.

Che cos'è l'esdebitazione del consumatore

L'esdebitazione, o in parole povere il processo di liberazione dai debiti, è un procedimento il quale consente a coloro che si trovano in una situazione di sovraindebitamento di fare in modo che i creditori non possano più esigere il pagamento dei debiti al termine della procedura.

Il fatto interessante è che la procedura di esdebitazione può essere usufruita non solo dagli imprenditori soggetti a fallimento, ma anche dai consumatori, cioè da coloro che non svolgono un’attività d’impresa, i quali si trovino in una situazione debitoria tale da non poter soddisfare i con regolarità i propri debiti.

La Legge consente, infatti, non solo agli imprenditori, ma anche ai consumatori che si trovino in una situazione grave difficoltà economica tale da renderli incapaci di poter provvedere al pagamento dei propri debiti di poter ricorrere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento attraverso la conclusione di un accordo con i creditori oppure, in alternativa, di poter chiudere la loro posizione con la procedura di liquidazione di tutti i loro beni.

Il debitore consumatore, anche se non professionista, quindi, in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti e di rimborso dei crediti sulla base di un piano che preveda scadenze e modalità di pagamento ed indichi le modalità per la liquidazione dei beni ancora eventualmente posseduti.

E’ addirittura possibile prevedere che i crediti garantiti ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, quando ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile al valore di mercato dei beni ipotecati.

Va tuttavia evidenziato che per quanto attiene i tributi che costituiscono risorse proprie dell'Unione europea, l’imposta sul valore aggiunto (IVA) e le ritenute operate e non versate dal sostituto d’imposta, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento.

Il piano di ristrutturazione dei debiti può anche prevedere l’affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori.

Le procedure per liberarsi dal sovraindebitamento

Il consumatore e/o debitore ha a disposizione tre diverse procedure per favorire l'esdebitazione e liberarsi, così, dalla piaga del sovraindebitamento:

  1. Accordo con i creditori: Questa procedura prevede che la proposta sia sottoscritta dai creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti. E' sconsigliabile per i consumatori, che invece hanno nel “piano del consumatore” (vedi sotto) una procedura ben più vantaggiosa che non richiede il consenso di alcun creditore. Per questo, in questa scheda non parliamo di questa procedura.
  2. Piano del consumatore: Questa la procedura consigliata per i consumatori, ovvero le persone fisiche che hanno fatto debiti esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Come detto, questa procedura non richiede l'accordo dei creditori, ma dovrà comunque assicurare ai creditori una soddisfazione maggiore di quella che si avrebbe attraverso la liquidazione di tutti i beni del consumatore (vedi sotto). Questi i requisiti di ammissibilità al piano del consumatore:
    • situazione di sovraindebitamento;
    • solo soggetti esclusi dalle procedure concorsuali previste nella legge fallimentare (ovvero, solo consumatori, artigiani, professionisti, etc.);
    • non aver fatto ricorso alla stessa procedura nei cinque anni precedenti;
    • non aver subito la risoluzione, revoca o cessazione degli effetti del piano del consumatore;
    • fornire documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.
  3. Liquidazione del patrimonio: In alternativa al piano del consumatore, si può chiedere la liquidazione di tutti i propri beni. In breve, se non è possibile agire attraverso il piano del consumatore, che permette un certo margine di scelta su quali beni cedere, si rinuncia a tutti i propri beni (ad eccezione di alcuni impignorabili) per avere l'esdebitazione. Si può accedere a questa procedura anche se si è soggetti a procedura concorsuali diverse, o se si è già fatto ricorso nei precedenti cinque anni al piano del consumatore o all'accordo con i creditori (condizioni che invece non permettono di accedere alle altre due procedure).

Accordo con i creditori per l'esdebitazione

La proposta di accordo con i creditori per l'esdebitazione non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore, sia già soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente decreto; abbia già fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alle norme previste dallo stesso decreto; abbia già subito, per cause a lui imputabili, l'impugnazione e la risoluzione di un precedente accordo o la revoca e la cessazione degli effetti dell'omologazione di un piano di ristrutturazione presentato sempre fruendo delle norma previste nel decreto;  abbia fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

La proposta di accordo presentata dal debitore consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti ed il rimborso dei crediti anche mediante cessione dei crediti futuri.

Qualora i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità dell'accordo, la proposta può essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne l’attuabilità.

Unitamente alla proposta devono essere depositati, presso il Tribunale, l’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

Alla proposta di piano del consumatore deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:

    1. l’indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell’assumere volontariamente le obbligazioni;
    2. l’esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
    3. il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
    4. l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
    5. il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti, fissa immediatamente con decreto l’udienza, e provvede a comunicarla ai creditori. 

Fino al momento in cui l'eventuale provvedimento di omologazione diventa definitivo, le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.

A questo punto, i creditori possono far pervenire, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta. Ai fini dell'omologazione è necessario che l’accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti. 

Non hanno diritto di esprimersi sulla proposta e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta.

Va evidenziato che l’accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso né esso determina la novazione delle obbligazioni.

L’accordo cessa, di diritto, di produrre effetti se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. 

L’accordo è altresì revocato se risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. Il giudice provvede d’ufficio con decreto reclamabile, ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile, innanzi al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che lo ha pronunciato.

Quando il debitore trova l'accordo con i suoi creditori l’organismo di composizione della crisi trasmette, a tutti i creditori, una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di approvazione del piano, allegando il testo dell'accordo stesso.

Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare le eventuali contestazioni. Decorso tale ultimo termine, l’organismo di composizione della crisi trasmette al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonché un’attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.

Il giudice omologa l’accordo e ne dispone l’immediata pubblicazione. L’accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla data di pubblicazione. 

Dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano.

Naturalmente, gli effetti dell'accordo vengono meno in caso di mancato pagamento dei titolari di crediti impignorabili. L’accertamento del mancato pagamento di tali crediti è chiesto al tribunale.

Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo o dal piano del consumatore, il giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi, nomina un liquidatore.

L’accordo può essere annullato dal tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente, o con colpa grave, aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti. Non è ammessa alcuna altra azione di annullamento.

Ciascun creditore può chiedere al tribunale la risoluzione dell'accordo  se il proponente non adempie agli obblighi da esso  derivanti, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l’esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore.

Il piano del consumatore per uscire dal sovraindebitamento

Innanzitutto, è bene ingaggiare un professionista abilitato (avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti, notai) o società di professionisti abilitati disposti ad assistere il consumatore in questa procedura.

Trovato il professionista disponibile, il consumatore potrà fare istanza di nomina del professionista al Presidente del Tribunale del proprio luogo di residenza.

Dopodiché sarà lui stesso a curare l'intero iter del procedimento.

La legge prevede anche appositi organismi di composizione della crisi, ma il Governo non ha ancora emanato il decreto attuativo: per adesso, quindi, solo i professionisti e società di professionisti possono assistere il consumatore.

Il professionista abilitato scelto dovrà redigere il cosiddetto piano del consumatore, il quale preveda la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti, con scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, con l'indicazione delle eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni.

E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione.

In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento, e non quindi, il pagamento in misura inferiore rispetto al dovuto.

Il piano del consumatore può inoltre prevedere la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei redditi futuri, ad esempio, con la cessione di una parte dello stipendio.

Se i beni o i redditi del debitore non sono sufficienti a garantire la fattibilità del piano, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più soggetti che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per l'attuabilità dell'accordo.

Il piano può anche prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

Il piano del consumatore deve essere depositato a cura del professionista presso il tribunale del luogo di residenza del consumatore.

Con il deposito del piano, si sospende il corso degli interessi convenzionali e legali, ad eccezione che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio.

Nel caso tra i creditori vi siano anche Pubbliche Amministrazioni, come l'agenzia delle Entrate e i Comuni, o agenti per la riscossione, Equitalia, il piano dovrà anche contenere la ricostruzione della posizione fiscale del consumatore e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti.

Inoltre, entro tre giorni dal deposito del piano in tribunale, il professionista dovrà presentare il piano sia alle Pubbliche Amministrazioni creditrici che agli agenti di riscossione coinvolti.

Unitamente al piano, il consumatore deve presentare l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

In più, va depositata una relazione particolareggiata del professionista che deve contenere:

  1. l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
  2. l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
  3. il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
  4. l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
  5. il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Il giudice può concedere al massimo 15 giorni per la presentazione di integrazioni e nuovi documenti.

I tempi previsti dalla legge sono molto brevi, e c'e' da dubitare che la giustizia italiana riuscirà a rispettarli.

Infatti, una volta depositato il piano, se conforme ai requisiti di cui sopra, il giudice fissa immediatamente l'udienza con decreto d'urgenza.

Il professionista dovrà trasmettere il piano e il decreto a tutti i creditori almeno trenta giorni prima dell'udienza. L'udienza deve tenersi comunque entro 60 giorni dal deposito del piano.

Sempre nel decreto d'urgenza, quando nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo.

Verificata la fattibilità e idoneità del piano, il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacita' patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità.

L'omologazione deve intervenire entro sei mesi dal deposito del piano del consumatore. Il decreto di omologazione è equiparato all'atto di pignoramento.

Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura del professionista.

Se invece il giudice rigetta il piano, con l'ordinanza di diniego revoca il provvedimento di sospensione delle azioni esecutive contenute nel decreto d'urgenza.

Di grande importanza il fatto che il giudice possa omologare il piano del consumatore anche quando i creditori non sono d'accordo.

Infatti, è previsto che il giudice possa comunque omologare il piano se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella che si otterrebbe con la procedura della liquidazione dei beni.

Dalla data di omologazione è vietato ai creditori anteriori di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né iniziare o proseguire azioni cautelari o acquistare titoli di prelazione sul patrimonio del consumatore. Ai creditori posteriori è vietato procedere con azioni esecutive sui beni oggetto del piano del consumatore.

Tuttavia, la sospensione viene meno in caso di mancato pagamento di crediti impignorabili, oppure quando il credito riguarda risorse proprie della UE, l'Iva e alle ritenute operate e non versate.

Nel caso in cui per soddisfare i creditori vengano utilizzati beni già pignorati o se previsto dall'accordo, il giudice -su proposta del professionista- nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate.

E' il professionista che deve risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano e vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità. E' invece il giudice ad esprimersi sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi.

E’ sempre il giudice che, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell'atto dispositivo all'accordo e al piano, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo.
A garanzia del rispetto dell'accordo, i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell'accordo e del piano sono inefficaci.

Se l'esecuzione del piano diviene impossibili per ragioni non imputabili al consumatore, questi insieme al professionista può chiedere al giudice una modifica della proposta.

Liquidazione del patrimonio del debitore

Come abbiamo già accennato, il debitore, in stato di sovraindebitamento può, in alternativa alle possibilità chiarite, chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni per rendere fattibile l’accordo con i creditori.

E' bene notare, però, che in questo procedimento non sono compresi nella richiesta di liquidazione i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile; i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice; frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi.

29 Maggio 2014 · Andrea Ricciardi


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