Sovraindebitamento e fallimento delle persone fisiche – Le modifiche alla legge 108/96 sull’usura

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Il 1° aprile 2009 il Senato ha approvato  la modifica della legge 108/96 sull’usura, semplificando molte delle procedure esistenti ed introducendo la procedura del concordato per le famiglie sovraindebitate.  Il provvedimento è ora all'esame della Camera e, molto probabilmente verrà approvato in tempi brevissimi (e senza modifiche rilevanti) per rispondere a tutte quelle famiglie che da anni ormai sono alle prese con una riduzione del reddito reale ed ora con le conseguenze della crisi finanziaria mondiale.

Viene  così introdotto, nel nostro ordinamento, uno strumento già diffuso in altri paesi.

E'  stata, in pratica, ipotizzata una procedura volta a pervenire, con l'assenso di una entità qualificata di creditori, ad un concordato per debiti contratti in vista del soddisfacimento di necessità familiari, allo scopo di "evitare inutili collassi economici con la frequente impossibilità di soddisfacimento dei creditori ma, soprattutto, con il ricorso al mercato dell'usura e, quindi, al crimine organizzato".

Al fine di porre rimedio alla situazione di sovra-indebitamento delle famiglie, sarà  consentito alle persone fisiche insolventi, che non svolgono attività imprenditoriale, la conclusione di un concordato con i creditori.

Per "sovraindebitamento"  si intende una situazione di difficoltà non temporanea ad adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte facendo ricorso ai redditi e ai propri beni mobili e immobili; per «insolvenza» si intende l'incapacità della persona fisica a fare fronte ai debiti contratti per esigenze diverse da quelle attinenti all'attività lavorativa svolta.

Per «concordato con i creditori» si intende il piano di ristrutturazione dei debiti che deve essere approvato dal debitore e da almeno il 70 per cento dei creditori che rappresenti i tre quarti dell'ammontare complessivo dei crediti.

Ma come funzionerà la nuova legge sul sovraindebitamento?

Ai fini dell'accesso alla procedura di concordato con i creditori la persona fisica, o ciascuna delle persone fisiche in caso di domanda congiunta, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) non essere soggetta alle procedure concorsuali previste dal regio decreto 16 marzo 1942, numero 267;
b) percepire reddito o essere titolare, anche solo pro quota, di beni mobili o immobili;
c) risiedere nel territorio dello Stato italiano o essere cittadino italiano sebbene domiciliato o residente all'estero;
d) essere insolvente, ovvero trovarsi in una situazione di difficoltà finanziaria non temporanea;
e) non avere fatto ricorso in precedenza alla procedura di concordato medesima.

Per accedere alla procedura di concordato con i creditori è altresì necessario che tutti i rapporti obbligatori siano sorti in Italia o siano comunque regolati dalla legge italiana e che si tratti di debiti contratti per scopi attinenti ai bisogni della famiglia del sovra-indebitato.

Nel caso in cui i beni del sovra-indebitato non siano sufficienti a garantire un eventuale piano di rientro, presupposto per l'accesso alla procedura di concordato è che la domanda sia sottoscritta da uno o più terzi, preferibilmente appartenenti alla famiglia del sovra-indebitato, che danno il loro consenso a partecipare alla procedura con tutti o con parte dei loro beni mobili o immobili.

La procedura di concordato è attivata dalla persona fisica sovra-indebitata, attraverso la presentazione di una domanda al giudice di pace del luogo di residenza.

La domanda deve essere corredata dai documenti riguardanti i rapporti obbligatori e dai seguenti elenchi, sottoscritti dal richiedente:

a) elenco relativo ai debiti non ancora estinti;
b) elenco relativo alle spese correnti e necessarie al normale sostentamento del sovra-indebitato e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo miliare e allegazione del certificato di stato di famiglia;
c) elenco relativo ai redditi e ai beni mobili e immobili di proprietà della persona fisica sovra-indebitata, nonché di coloro che prestano il consenso come garanti.

I coniugi, indipendentemente dal regime patrimoniale, i condebitori, nonché un debitore e un garante possono proporre una domanda congiunta. In tal caso gli elenchi indicati devono riguardare ciascuno dei richiedenti ed essere sottoscritti congiuntamente da essi.

Alla domanda può essere allegata la dichiarazione di uno o più terzi che accettano preventivamente di sottoscrivere come garanti il concordato tra il sovra-indebitato e i suoi creditori; in tale caso deve essere allegato l'elenco di beni mobili e immobili che i terzi garanti offrono per l'esecuzione del concordato.

Ogni terzo che sottoscrive come garante il concordato tra sovra-indebitato, o sovra-indebitati, e creditori deve indicare l'entità del debito principale garantito, salvo che voglia garantire l'intero debito.

Il sovraindebitato che presenta la domanda è tenuto a produrre tutta la documentazione in suo possesso, a non omettere alcuna indicazione riguardante le proprie attività e passività e ad attestare il vero. Costituisce reato per il sovra-indebitato rilasciare indicazioni e attestazioni false e mendaci, nonché omettere notizie o non produrre la documentazione dietro dettagliata riguardanti lo stato attivo e passivo.

Il sovraindebitato, qualora sopravvengano nuove poste attive nel suo patrimonio, deve darne immediatamente notizia al giudice di pace cui ha presentato la domanda, l'omessa notizia costituisce reato (I reati richiamati sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con una multa pari a 5.160,00 euro).

Il giudice di pace, se ritiene accoglibile la domanda di accesso alla procedura di concordato, sulla base dell'istruttoria liberamente espletata, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda decide se instaurare la procedura e, nel caso in cui decida positivamente, provvede a comunicare al debitore insolvente e ai suoi creditori l'accoglimento della domanda.

Il giudice di pace rende altresì pubblica l'esistenza della procedura attraverso i mezzi di conoscenza legale.

La procedura di concordato può essere instaurata se almeno il 70 per cento dei creditori che rappresenti i tre quarti del totale dei crediti fa pervenire, entro trenta giorni dalla comunicazione, il parere favorevole. La mancata espressione di volontà da parte del creditore entro il predetto termine equivale ad accettazione alla partecipazione alla procedura.

Se viene accolta la domanda di accesso alla procedura di concordato e a carico del sovra-indebitato sussistono una o più procedure esecutive che non si siano ancora concluse con un provvedimento di assegnazione, il giudice di pace chiede al giudice competente di sospendere l'esecuzione pendente nei confronti del sovra-indebitato.

Se un creditore instaura una procedura esecutiva dopo che il sovraindebitato ha presentato domanda di accesso alla procedura di concordato, e prima che sia dichiarata la chiusura della procedura, questi ne informa il giudice di pace procedente che chiede al giudice la sospensione dell'esecuzione.

Le esecuzioni restano sospese fino ad un anno dopo il termine fissato dal concordato con i creditori per l'esecuzione dell'accordo.

Il giudice di pace, anche avvalendosi di esperti, propone al sovra-indebitato e ai suoi creditori, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di instaurazione della procedura di concordato, un accordo per la definizione di tutte le posizioni debitorie secondo le seguenti ipotesi:

a) rinuncia, totale o parziale, agli interessi moratori o convenzionali o alle penali;
b) riduzione dei crediti;
c) rateizzazione dei crediti;
d) ordine di priorità nell'adempimento delle obbligazioni;
e) cessione del credito ad uno dei creditori partecipanti alla procedura.

Il giudice di pace stabilisce altresì il termine, non superiore a cinque anni, entro il quale deve essere eseguito l'accordo che garantisca l'estinzione di alcuni rapporti obbligatori, nonché il completo pagamento delle rate o delle quote già scadute di altri rapporti obbligatori e il ritorno alla regolarità nei pagamenti rateali.

Il concordato deve essere approvato dal debitore e da tutti i creditori partecipanti alla procedura.

Sulla base del concordato sottoscritto dal sovraindebitato, da tutti i creditori e dagli eventuali terzi garanti, si determina la novazione condizionata dei singoli rapporti obbligatori con i creditori partecipanti alla procedura. Il mancato rispetto dell'accordo nei confronti di uno o più creditori risolve il concordato; in tal caso, i rapporti sono regolati secondo le obbligazioni originarie, restando salvi gli effetti dei pagamenti già avvenuti; il rispetto totale dell'accordo comporta l'estinzione delle obbligazioni originarie.

In caso di gravi motivi sopravvenuti che rendono impossibile per il sovra-indebitato, o per i terzi garanti, il puntuale adempimento delle obbligazioni assunte con il concordato, questi deve darne notizia tempestivamente al giudice di pace che, dopo averne informato i creditori, verifica la possibilità di apportare una modifica all'accordo.

Infine il giudice di pace dichiara, sentiti gli interessati, la chiusura della procedura di concordato dopo avere verificato il puntuale adempimento delle obbligazioni assunte o dopo aver accertato il mancato rispetto dell'accordo nei confronti di uno o più creditori.

Il concordato ha effetto solo nei confronti dei creditori che vi abbiano partecipato.

La stipulazione del concordato attraverso la procedura descritta consente ai creditori di dedurre, ai fini del reddito di impresa, le relative perdite sui crediti ai sensi dell'articolo 66, comma 3, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, numero 917, e successive modificazioni.

Per fare una domanda  sul sovraindebitamento, sulla legge riguardante l'introduzione dell'istituto del fallimento delle persone fisiche, sulle cause di sovraindebitamento, sul come uscire da una situazione di sovraindebitamento, sui debiti in generale, su usura e su tutti gli argomenti correlati clicca qui.

6 Maggio 2009 · Loredana Pavolini




Commenti e domande

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10 risposte a “Sovraindebitamento e fallimento delle persone fisiche – Le modifiche alla legge 108/96 sull’usura”

  1. giuseppe ha detto:

    Faccio seguito alla mia situazione già inviata il 29/12 (non vedo ancora nessun riscontro!) per chiedervi dovve r come avere i moduli necessari per usufruire eventualmente della L. su l,indebitamento per mutui e per debiti di condominio e aaltro.
    Grazie

    • cocco bill ha detto:

      Come ho già avuto modo di riferire ad altri lettori, la legge in questione giace in Parlamento, approvata dal Senato (il 1° aprile 2009) ed ancora in discussione alla Camera.

      Camera e Senato, come si sa, sono attualmente impegnate in faccende ben più importanti – vale a dire risolvere i problemi giudiziari del nostro amatissimo premier Silvio Berlusconi – e non possono, giustamente, occuparsi dei problemi che affliggono noi poveri debitori con l’acqua alla gola.

      La legge in discussione è una legge di modifica alla 108/96 sull’usura ed è anche anche nota come legge Centaro, dal nome del relatore sen. Roberto Centaro.

      Per noi che ci occupiamo di debiti e sovraindebitamento, questa legge rappresenta un dispositivo di estrema importanza perchè introdurrebbe, nel nostro ordinamento, la procedura del concordato per le famiglie sovraindebitate, uno strumento già adottato e diffuso in altri paesi civili.

      Sarebbe così possibile rispondere a tutte quelle famiglie che da anni ormai sono alle prese con una riduzione del reddito reale ed ora con le conseguenze della crisi finanziaria mondiale.

      E si riuscirebbe, in tal modo, ad evitare che persone travolte dai debiti – per situazioni contingenti e spesso sfortunate – vengano perseguite a vita dai creditori, insieme ai loro discendenti eredi della “roba” di Verghiana memoria.

      In pratica la legge Centaro ipotizza una procedura volta a pervenire, con l’assenso di una entità qualificata di creditori, ad un concordato per debiti contratti in vista del soddisfacimento di necessità familiari, allo scopo di “evitare inutili collassi economici con la frequente impossibilità di soddisfacimento dei creditori ma, soprattutto, con il ricorso al mercato dell’usura e, quindi, al crimine organizzato”.

      Al fine di porre rimedio alla situazione di sovra-indebitamento delle famiglie, dovrebbe essere consentito alle persone fisiche insolventi, che non svolgono attività imprenditoriale, la conclusione di un concordato con i creditori.

      Di seguito chiariamo il significato dei termini utilizzati nella legge Centaro.

      Per “sovraindebitamento” si intende una situazione di difficoltà – non temporanea – ad adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte facendo ricorso ai redditi e ai propri beni mobili e immobili.

      Per «insolvenza» si intende l’incapacità della persona fisica a fare fronte ai debiti contratti per esigenze diverse da quelle attinenti all’attività lavorativa svolta. Altrimenti si parlerebbe di fallimento.

      Dunque Giuseppe, dovremo riparlarne quando ci sarà l’approvazione definitiva della legge.

      Per «concordato con i creditori» si intende il piano di ristrutturazione dei debiti che deve essere approvato dal debitore e da almeno il 70 per cento dei creditori che rappresenti i tre quarti dell’ammontare complessivo dei crediti.

  2. Antonella ha detto:

    Buonasera,
    è la prima volta che mi rivolgo a Voi, in quanto rientro nel caso di tanti debiti € 2200 al mese solo di prestiti. Da giugno l’azienda presso la quale lavoravo corrisponde lo stipendio a singhiozzo: tre mesi di ritardo e da settembre tutti i dipendenti, tranne il CDA e i Direttori, erano in CIG a rotazione, con una decurtazione di quasi il 50%. A oggi non ci è ancora pervenuto l’assegno da parte dell’INPS per la cassa integrazione e non so quando e se percepirò la liquidazione, decurtata da una cessione del V. Non conosco la data per rientrare di tutti gli arretrati: il fondo incentivo della Formazione professionale, i ticket restaurant.
    Mio marito è da due mesi che riceve solo acconti, ma deve ancora percepire: parte dello stipendio di ottobre, una parte della vecchia tredicesima, tutta la quattordicesima, tutto lo stipendio di novembre e la nuova tredicesima. Ad oggi la nostra famiglia vive con la spesa che ci REGALA mia sorella, la carne e la verdura di mia suocera, che vive in campagna.
    Non riesco ad assolvere ad alcun prestito/utenza: sono due mesi che non paghiamo l’affitto, non abbiamo pagato i bolli delle due auto……..
    Non so/sappiamo più come muovermi, anche perchè siamo bombardati da telefonate di uffici legali, recuperatori crediti

  3. Mario ha detto:

    Salve io sono un allevatore con una azienda agricola a conduzione familiare, pultroppo sono in una grave situazione di sovraindebitamento, risulto protestato e non riesco ad avere un credito bancario per assolvere i miei debiti e mandare avanti la mia azienda con conseguente sovraindebitamento continuo, vi spiego.
    La mia azienda ha un capitale di € 500.000 circa, 7 anni fà ho avuto degli aiuti europei per modernizarla e meterla a norma sanitaria, ci sono riuscito, 5 anni fà circa l’agricoltura è entratta in una grossa crisi e mi sono ritrovato pieno di rate da pagare per quello che avevo costruito, costi di produzione altissimi rispetto agli anno precedenti e un reddito molto inferiore inquanto il mio prodotto e stato pagato molto meno.Mio frattello con gli stessi problemi non ha pagato una rata bancaria sulla quale io gli ho fatto garante di conseguenza mi hanno protestato, non sono riuscito ad aiutarlo a causa di questa crisi e non avendo più avuto credito dalle banche a causa di questo protesto non ho potuto più pagare nemeno io. Mi ritrovo ad oggi con € 60.000 di debiti da pagare qua e là, una causa di un avocato che chiede il pignoramento della casa al giudice per E 10.000, la banca che non vuole aiutarmi,ed una azienda che per lavorare a bisogno di continuare su qualche investimento obligatorio per non fermarsi, non so più cosa fare, consigliatemi.
    vi chiedo: ho un capitale in comunione di beni con mia moglie che ha il valore vopracitato, una famiglia numerosa, un reddito basso a causa di questa crisi non dipendente dalla mia volontà, non vorrei vendere perchè senò non potrei più lavorare e di conseguenza neanche mangiare, possibile che non posso avere la possibilità di risolvere il problema con un prestito come mi dice la banca perchè non ho un reddito adeguato e dei protesti? Io vorrei pagare perchè anche se il reddito e basso siammo abituati a fare tanti sacrifici e riusciamo a vivere decentemente con molto poco.Ho intenzione di fare la separazione dei beni e intestare tutto a mia moglie per non perdere casa(abitazione agricola) e azienda, provare a chiedere un prestito a nome suo ma non sò se in questa situazione posso farlo rispettando la legge. avrei bisogno di un consiglio urgente, sono leteralmente disperato, Dovè la legge anti usura e a cosa serve se quando uno è in dificoltà la banca non ti aiuta? Cosa è la bancarotta fraudolenta?
    grazie.

  4. Pietro ha detto:

    Anche io sono arrivato al sovra-indebitamento per colpa di una clonazione di una carta di credito.
    La banca referente non mi ha riconosciuto la clonazione, non ha fatto neanche richiesta al fondo di garanzia per le carte di credito clonate.
    Ma dopo un anno e mezzo vuole quello prelevato e in più gli interessi passivi e morosi in 5 giorni da oggi.
    Non so che fare , aiutatemi.

  5. giuseppe ha detto:

    personalmente, in questo particolare momento che tutti stiamo attraversando condivido a pieno questa proposta di legge ed anzi mi auguro che venga ratificata a legge il prima possibile onde evitare aggravanti ed ulteriori disagi per le famiglie povere ed indebitate. gradirei ricevere nuovi commenti, e soprattutto essere aggiornato sugli sviluppi della proposta in esame al senato. grazie per tutto ciò che proponete ed esaminate.

  6. carlo rienzi ha detto:

    Consentire alle famiglie il fallimento, cosi’ come previsto per le piccole imprese”, e poi la distribuzione della “sola card”. Sono le risposte del presidente del Codacons, Carlo Rienzi, alla crisi economica e ai disagi delle famiglie e alle iniziative intrapresee fino ad ora dal Governo. In un’intervista all’AGI, Rienzi analizza la condizione attuale in Italia e nel Mezzogiorno, senza tralasciare l’impegno politico dell’associazione dei consumatori.

    Presidente Rienzi, il caro vita sta creando difficolta’ a molte famiglie italiane; il Codacons propone alcune idee per risparmiare 1.000 euro a famiglia, come uscirne? “Ritengo ci siano due aspetti per uscire da questa situazione: il primo e’ come fare risparmiare le famiglie, il secondo e’ quello di consentire il fallimento delle famiglie, cosi’ come previsto per le piccole imprese.

    Per quanto riguarda il primo aspetto, tra i punti evidenziati dal Codacons c’e’ anche il controllo dei prezzi dell’agroalimentare, con la mafia che condiziona i prezzi nella filiera. Bisogna spezzare le logiche che permettono di triplicare i prezzi dei prodotti dalle origini e fino a quando arrivano sul mercato. Per questo abbiamo ideato il mercato diretto, ricevendo anche minacce e aggressioni, a dimostrare che c’e’ un controllo della mafia”.

    Cosa vuol dire il fallimento per le famiglie? “E’ un’idea rivoluzionaria, per evitare cause di esecuzioni di pignoramenti e la crisi per fornitori e famiglie. Molte famiglie hanno contratto debiti eccessivi, anche per via del credito che oggi ha piu’ spazio del denaro liquido. Secondo la nostra idea, quando una famiglia ha debiti eccessivi puo’ chiedere di fallire, anche per dare garanzie ai creditori. Cosi’ potra’ pagare il 60% del debito con rate rapide e senza poter fare altri debiti per un determinato periodo”.

  7. gennai ha detto:

    La procedura è pertanto aperta anche a singoli cittadini non percettore di reddito d’impresa o da lavoro autonomo. Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni da parte del proponente all’accesso al mercato del credito al consumo all’utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito ed alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.

    La proposta di ristrutturazione del debito deve essere approvata almeno con il consenso dei creditori che rappresentino almeno l’80% dei crediti.

    Tale proposta è molto diversa dalla procedura dell’esdebitazione prevista in altri paesi, la quale consente una volta accettata, il pagamento anche parziale del debito, e la conseguente “riabilitazione” del debitore, anche se va detto che in un periodo di crisi economico-finanziaria come quella attuale una procedura di esdebitazione applicata su larga scala avrebbe sicuramente comportato dei problemi non indifferenti nel tessuto economico.

  8. maurizio canale ha detto:

    L’obiettivo del disegno di legge, approvato il primo aprile dal Senato e ora all’esame della Camera, introduce la possibilità di un piano di rientro anche per le persone fisiche e i piccoli imprenditori insolventi, finora esclusi dalla legge fallimentare, a differenza di quanto avviene nella maggior parte dei Paesi occidentali.

    La dura legge del fallimento

    La bestia nera del fallimento non terrorizza solo le imprese ma tocca da vicino anche i traballanti bilanci familiari. Anche le persone fisiche infatti possono trovarsi in situazioni di insolvenza.

    A differenza delle grandi aziende, però, per loro non è ancora prevista la possibilità di concordare un accordo con i creditori, o almeno con la maggioranza di essi: inevitabilmente, quindi, finiscono per soccombere al tourbillon delle diverse azioni esecutive, concluse spesso dal pignoramento del quinto dello stipendio o addirittura della casa.

    Il disegno di legge

    Il progetto di legge in discussione cambia completamente la prospettiva, partendo non più dal creditore ma dal debitore a cui spetterà presentare un piano di rientro, che assicuri la regolarità dei pagamenti.

    A garanzia della sostenibilità saranno create delle commissioni ad hoc, composte da professionisti del settore, come avvocati, notai e commercialisti, deputate a verificare la fattibilità dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, ed eventualmente a modificarlo, dopo avere ascoltato anche i creditori. Se necessario, la proposta dovrà essere sottoscritta da uno o più garanti.

    Il piano di rientro

    Il documento definito piano di rientro e sottoscritto dalle parti verrà in un secondo momento depositato nel tribunale di residenza del debitore, con l’elenco dei creditori e delle somme dovute e le dichiarazioni dei redditi dell’insolvente (o le scritture contabili per i piccoli imprenditori). Al giudice spetterà il compito di verificare il rispetto dei requisiti di legge – in particolare che il debitore non abbia già utilizzato la stessa procedura nel triennio precedente – e di avvisare poi i creditori. Infatti la proposta deve ottenere il loro consenso, perlomeno di coloro che rappresentano l’80% del credito totale: il via libera va comunicato entro 15 giorni, altrimenti vale il principio del silenzio assenso.

    Quali vantaggi?

    L’indubbio vantaggio per il debitore sarà dunque quello di ridurre l’indebitamento a livelli sostenibili e di programmarne il pagamento nel tempo, evitando il dramma del pignoramento dello stipendio o peggio ancora della casa. Con l’accettazione del piano di rientro, infatti, i creditori rinunciano a utilizzare le forme «classiche» di recupero, come l’esecuzione giudiziaria.

    Ovviamente, anche il debitore ha degli obblighi, primo fra tutti il rispetto delle scadenze previste dal piano di rientro. Inoltre, per evitare che si indebiti ulteriormente, può essergli impedito di utilizzare carte di credito, bancomat e credito al consumo.

    Dal punto di vista del creditore, invece, il vantaggio principale è quello di migliorare, attraverso la procedura concorsuale, la possibilità di recuperare il dovuto, evitando le lungaggini e le spese giudiziarie della tradizionale procedura esecutiva.

  9. La norma citata è molto importante, ma non chiamiamolo “fallimento del consumatore” si rischia di ingenerare confusione fra i consumatori.

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