Sospensione della riscossione coattiva esattoriale – riferimenti normativi e note a commento dell’esattore

Sospensione della riscossione coattiva della esattoriale - riferimenti normativi

Il legislatore ha previsto espressamente, nell'ambito dell'articolo 1, commi da 537 a 543, della legge 24 dicembre 2012, numero 228 (Legge di stabilità 2013, pubblicata nel Supplemento ordinario numero 212 alla Gazzetta Ufficiale numero 302 del 29.12.2012) la sospensione immediata dell'attività di riscossione in caso di presentazione di una dichiarazione del debitore effettuata ai sensi di quanto previsto nelle stesse disposizioni.

Comma 537 - A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione», sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538.

Comma 538 - Ai fini di quanto stabilito al comma 537, entro novanta giomi dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:

  1. da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
  2. da un provvedimento di sgravio emesso da/J'ente creditore;
  3. da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
  4. da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
  5. da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
  6. da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.

Comma 529 - Entro il termine di dieci giomi successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. Decorso il termine di ulteriori sessanta giorni l'ente creditore è tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata ai debitori obbligati all'attivazione, a confermare allo stesso la correttezza deJla documentazione prodotta, provvedendo, in pari tempo, a trasmettere in via telematica, al concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio, ovvero ad avvertire il debitore dell'inidoneità di talee documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone, anche in questo caso, immediata notizia al concessionario della riscossione per la ripresa dell'attività di recupero del credito iscritto a ruolo.

Comma 540 - In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giornii dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.

Comma 541 - Ferma restando la responsabilità penale, nel caso in cui il contribuente, ai sensi del comma 538, produca documentazione falsa, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.

Comma 542 - I concessionari per la riscossione sono tenuti a fornire agli enti creditori il massimo supporto per l'automazione delle fasi di trasmissione di provvedimenti di annullamento o sospensione dei carichi iscritti a ruolo.

Comma 543 - Le disposizioni di cui ai commi da 537 a 542 si applicano anche alle dichiarazioni presentate al concessionario della riscossione prima della data di entrata in vigore della presente legge. L'ente creditore invia la comunicazione e provvede agli adempimenti di cui al comma 539, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge; in mancanza, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla stessa data, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto ed il concessionario della riscossione è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi

Sospensione della riscossione coattiva esattoriale - note a commento dell'esattore

Più in dettaglio, quindi, il comma 537 prevede che i concessionari per la riscossione, intendendosi per tali "gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi", siano tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo (o affidate ai sensi degli articolo 29 e 30 del d.1. numero 78 del 2010), dietro presentazione di specifica dichiarazione da parte del debitore, con la quale si attesti che la pretesa avanzata dall'ente creditore per il tramite degli stessi concessionari sia stata interessata da prescrizione o decadenza, da un provvedimento di sgravio, da una sospensione amministrativa, da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato la pretesa dell'ente creditore, da un pagamento effettuato in favore dell'ente creditore ovvero da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito (comma 538). E' importante notare come, accanto alle tradizionali casistiche contemplate dalla citata Direttiva numero 10 del 06.05.2010, ne figurino ulteriori due, di portata ben più ampia e generalizzata, quali prescrizione o decadenza della pretesa intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è stato reso esecutivo ed in via residuale, " qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso".

Tale dichiarazione diretta a documentare l'esistenza di una delle predette circostanze, dovrà essere presentata, anche con modalità telematiche, entro novanta giorni dalla notifica del primo atto di riscossione utile (o di un atto della procedura cautelare o esecutiva).

Ai sensi del comma 539, entro i 10 giorni successivi alla data di presentazione, la citata dichiarazione, con la relativa documentazione allegata, dovrà essere trasmessa dal concessionario all'ente creditore sul quale grava l'onere del controllo puntuale delle circostanze documentate. Tale ente, dovrà, infatti, confermare l'esistenza delle ragioni del debitore ed, in caso di esito positivo, procedere alla sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui sistemi informativi del concessionario. Decorso il termine di ulteriori 60 giorni, l'ente creditore è tenuto, con propria comunicazione, a confermare al debitore, a mezzo raccomandata a/r, (o a mezzo PEC ai debitori che abbiano l'obbligo di attivarla), la correttezza della documentazione prodotta, ovvero ad avvertirlo dell'inidoneità della stessa.

Al contempo, l'ente creditore dovrà anche provvedere a trasmettere, in via telematica, al concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio, ovvero, in caso di documentazione inidonea, a informarlo ai fini della ripresa dell'attività di recupero del credito iscritto a ruolo.

Nel caso in cui l'ente creditore ometta l'invio delle predette comunicazioni e dei conseguenti flussi informativi, il comma 540 prevede, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore al concessionario della riscossione, l'annullamento di diritto delle partite di cui al comma 537, con l'automatico discarico dei relativi ruoli e l'eliminazione dei corrispondenti importi dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore.

La presentazione di documentazione falsa comporta, ai sensi del comma 541, ferma restando la responsabilità penale, l'applicazione, a carico del contribuente, di una sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'ammontare delle somme dovute, con un minimo di 258 euro.

Il comma 542 impone ai concessionari l'onere di fornire agli enti creditori il massimo supporto per l'automazione della trasmissione della documentazione, mentre il comma 543 (8) dispone l'applicazione delle disposizioni che precedono anche alle dichiarazioni presentate al concessionario della riscossione prima dell'entrata in vigore della presente legge.

A tal fine, l'ente creditore invia la comunicazione e provvede agli adempimenti previsti a suo carico (commi 539 e 543) entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della legge numero 228 del 2012. Trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla stessa data, le partite sono annullate di diritto ed il concessionario della riscossione è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli.

Sospensione della riscossione coattiva esattoriale - attività di competenza di Equitalia e quelle riservate all'ente creditore

Posto quanto precede, dovrà essere naturalmente presentata particolare attenzione alle varie fasi di gestione del processo delineato dalla norma di interesse, fin dalla fase di presentazione della dichiarazione del debitore, che, come detto, potrà aver luogo anche in via telematica.

Al riguardo è necessario che le dichiarazioni comunque pervenute (sportello, posta, fax, e-mail semplice, PEC) siano protocollate in giornata secondo le regole in uso presso ciascuna società ed assegnate, in pari tempo, alla struttura deputata alla relativa lavorazione, che dovrà, in via preliminare, verificare che:

  • la dichiarazione sia conforme al modello allegato (aI1.1) e che lo stesso sia compilato in modo chiaro e leggibile in ogni sua parte;
  • sia presente la documentazione a corredo.
  • siano allegati i documenti di riconoscimento richiesti in presenza di autocertificazioni.

Nel caso di istanze incomplete, la stessa struttura indicata dovrà contattare il debitore utilizzando il recapito valorizzato nel corpo dell'istanza ed invitarlo alla relativa integrazione. Se la dichiarazione è presentata allo sportello, al fine di snellire e velocizzare il processo, le verifiche che precedono dovranno essere effettuate dall'operatore addetto, che richiederà, se del caso l'integrazione. In tale ultima evenienza, la protocollazione avverrà al momento della presentazione di tutta la documentazione necessaria. Le dichiarazioni tardive, ossia presentate oltre il termine di novanta giorni dalla notifica dell'atto che le origina, dovranno essere considerate prive di effetti, in quanto inammissibili.

Esaurita, l'attività che precede, le strutture a tal fine competenti dovranno disporre immediatamente il caricamento a sistema della sospensione, contraddistinta dai codici già in uso per le casistiche contemplate dalla Direttiva numero 1 0/201O, cui, coerentemente alle nuove casistiche introdotte dalle disposizioni di interesse, andranno ad aggiungersi due nuove tipologie di sospensione (C6 prescrizione e decadenza e C7 altre cause di inesigibilità) ed entro e non oltre i 10 giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione, curarne la trasmissione, a mezzo PEC, all'ente creditore, in uno con la con la relativa documentazione utilizzando il modulo apposito.

Se l'ente non fosse provvisto di PEC, la trasmissione della documentazione dovrà avvenire mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'esame della fondatezza di quanto dichiarato e documentato dal debitore iscritto a ruolo è riservata in via esclusiva all'ente creditore, che, in presenza di documenti falsi o contraffatti procederà ad inoltrare all'Autorità Giudiziaria la denuncia di cui all'articolo 331 del Codice di procedura penale.

L'irrogazione della sanzione amministrativa di nuova introduzione che, ad un primo esame, appare non avere natura tributaria ed essere quindi regolata della legge numero 689 del 1981, non compete, ovviamente, all'agente della riscossione.

Il facsimile del modulo per l'istanza di sospensione della riscossione coattiva esattoriale

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7 Febbraio 2013 · Annapaola Ferri


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