Sospensione del pagamento delle rate del mutuo prima casa – Requisiti e procedura per fruire del beneficio

Requisiti per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo prima casa

I titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa possono beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare.

  1. Può presentare domanda il proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo contratto per l'acquisto dello stesso immobile non superiore a 250.

    000 euro e in possesso di indicatore ISEE non superiore a 30.000 euro.

  2. Il mutuo deve inoltre essere in ammortamento da almeno 1 anno al momento della presentazione della domanda e, in caso di ritardo nel pagamento delle relative rate, il ritardo non deve essere superiore a 90 giorni consecutivi.
  3. In caso di mutuo cointestato è sufficiente che le condizioni di cui sopra (proprietà dell'immobile, titolarità del mutuo e ISEE non superiore a 30.000 euro), indicate al punto A del modulo di domanda, sussistano nei confronti anche di uno soltanto dei mutuatari. In tal caso, la sospensione del mutuo verrà comunque accordata per l'intera rata ma gli altri cointestatari dovranno fornire il proprio assenso alla sospensione del mutuo sottoscrivendo il riquadro 3 del modulo di domanda.
  4. In caso di morte del mutuatario, la domanda può essere presentata dal cointestatario del mutuo o dall'erede subentrato nell'intestazione del mutuo che risulti in possesso di tutti i 3 requisiti di cui al punto A del modulo di domanda. (L'erede che presenti la domanda dovrà avere accettato l'eredità e trasferito nell'immobile oggetto del mutuo la sua residenza e dovrà presentare la dichiarazione ISEE relativa alla propria situazione economica).

Eventi al verificarsi dei quali è possibile sospendere il pagamento delle rate del mutuo prima casa

Gli eventi che consentono di fruire del beneficio della sospensione del pagamento delle rate del mutuo prima casa devono essersi verificati successivamente alla stipula del contratto di mutuo e nei tre anni antecedenti la richiesta di accesso al beneficio.

  1. Nei casi di perdita del rapporto di lavoro subordinato - sia a tempo determinato che a tempo indeterminato - (ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa) con attualità dello stato di disoccupazione.
  2. Nei casi di perdita dei rapporti di lavoro parasubordinato (di cui all'articolo 409, numero 3 del codice di procedura civile), da parte dell'intestatario o di uno dei cointestatari del contratto di mutuo con attualità dello stato di disoccupazione.
  3. In caso di insorgenza di condizioni di non autosufficienza ovvero handicap grave dell'intestatario o di uno dei cointestatari del contratto di mutuo.

Procedura di presentazione dell'istanza per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo prima casa

La domanda va compilata su questo modulomodello di istanza per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo ex fondo solidarietà prima casa

Deve essere presentata alla banca presso la quale è in corso di ammortamento il mutuo, unitamente alla seguente documentazione:

  • Documento di Identità;
  • Attestazione di Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) rilasciata da un soggetto abilitato.

Inoltre il richiedente dovrà presentare la seguente documentazione:

  1. In caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, con attualità dello stato di disoccupazione:
    1. In caso di rapporto a tempo indeterminato, lettera di licenziamento ovvero documentazione attestante le dimissioni da lavoro per giusta causa;
    2. In caso di rapporto a tempo determinato, copia del contratto nonché eventuali comunicazioni interruttive del rapporto;
  2. In caso di cessazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 409 numero 3 del codice di procedura civile, con attualità dello stato di disoccupazione copia del contratto nonché eventuali comunicazioni interruttive del rapporto.
  3. In tutti i casi di dimissioni per giusta causa:
    1. sentenza giudiziale o atto transattivo bilaterale, da cui si evinca l'accertamento della sussistenza della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore;
    2. lettera di dimissioni per giusta causa con il riconoscimento espresso da parte del datore di lavoro della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore ovvero lettera di dimissioni unitamente all'atto introduttivo del giudizio per il riconoscimento della giusta causa.
  4. In caso di insorgenza di condizioni di non autosufficienza o handicap grave dell'intestatario o di uno dei cointestatari del contratto dei mutuo certificato rilasciato dall'apposita commissione istituita presso l'ASL competente per territorio che qualifichi il mutuatario quale portatore di handicap grave (articolo 3, comma 3, legge 104/1992) ovvero invalido civile (da 80% a 100%).

La banca, acquisita la documentazione prevista e verificatane la completezza e la regolarità formale, inoltrerà telematicamente la domanda a Consap.

Una volta effettuata la registrazione della domanda e acquisito il numero identificativo della nuova pratica, la banca dovrà inviare - entro i successivi 10 giorni lavorativi - tutta la documentazione obbligatoria in funzione dell'evento causa per il quale si richiede la sospensione.

Acquisita la documentazione Consap, quale gestore del Fondo, darà esito all'istruttoria entro 15 giorni lavorativi. La decisione verrà comunicata alla Banca e l'eventuale rigetto dovrà essere specificamente motivato. La banca sarà tenuta a comunicare anche al mutuatario la motivazione del rigetto.

23 Aprile 2013 · Ornella De Bellis


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