Sospensione della riscossione della cartella esattoriale – a chi chiederla

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Cartella esattoriale - La sospensione della riscossione

In base alla nuova direttiva Equitalia del 6 maggio 2010, si può chiedere la sospensione delle cartelle esattoriali direttamente all'Agente della riscossione.

La riscossione dei crediti riportati in una cartella esattoriale può essere sospesa in diversi modi:

  1. in via amministrativa
  2. in via giudiziale
  3. dagli Agenti della riscossione, in base alla direttiva di Equitalia del 6 maggio 2010.

Cartella esattoriale - La sospensione della riscossione in via amministrativa

La sospensione amministrativa è disposta dall'ente creditore.

L'ente creditore è il soggetto titolare del credito. Esso è diverso a seconda della tipologia del credito richiesto ed è comunque indicato all'interno della cartella (ad esempio: la Regione, l'Amministrazione finanziaria, il Comune, l'INPS,...).

L'ente creditore dispone la sospensione di propria iniziativa ("d'ufficio") o su richiesta del contribuente quando è stata presentata una domanda di sgravio oppure un ricorso all'Autorità giudiziaria in attesa dell'esito di tali procedure.

L'ente è tenuto a dare comunicazione del provvedimento di sospensione all'Agente della riscossione.

Cartella esattoriale - La sospensione giudiziale della riscossione

La sospensione giudiziale è disposta dal giudice (commissione tributaria o giudice ordinario) su richiesta del contribuente.

Il contribuente, per ottenere la sospensione giudiziale, deve dimostrare che l'esecuzione della cartella determinerebbe un danno grave ed irreparabile. Il ricorso, inoltre, deve apparire fondato.

Cartella esattoriale - La sospensione della riscossione disposta da Equitalia

La società Equitalia, con la recentissima direttiva numero 10 del 6 maggio 2010, ha previsto che il contribuente può chiedere direttamente ad Equitalia la sospensione della riscossione.

Ciò è possibile quando:

  1. il contribuente ha già pagato le somme indicate in cartella prima della formazione del ruolo;
  2. l'Autorità giudiziaria ha accolto il ricorso;
  3. l'Autorità giudiziaria ha disposto la sospensione;
  4. l'ente creditore ha disposto lo sgravio;
  5. l'ente creditore ha disposto la sospensione amministrativa.

Ci si chiede che senso possa avere nei casi sopra indicati chiedere la sospensione all'Agente della riscossione, considerato che il ricorso è stato già vinto o è già stato effettuato il pagamento o già vi è stata la sospensione giudiziale o amministrativa.

Il senso della norma è consentire al contribuente di comunicare direttamente all'Agente della riscossione l'avvenuta sospensione, lo sgravio o l'esito positivo del ricorso senza attendere che sia l'ente creditore ad effettuare questa comunicazione.  Spesso avviene, infatti, che l'ente tardi a comunicare quanto dovuto all'Agente della riscossione, che, quindi, procede ugualmente all'esecuzione.

Per chiedere la sospensione direttamente all'Agente della riscossione, occorre consegnare allo sportello un modello di autodichiarazione, allegando i provvedimenti ottenuti dall'ente o dall'autorità giudiziaria oppure le ricevute di pagamento.

Intervenuta prescrizione o decadenza del credito sotteso - La sospensione della riscossione della cartella esattoriale

Quando un cittadino ritiene non dovuta una una cartella di pagamento, un avviso e/o un atto di procedura cautelare/esecutiva, può presentare direttamente a Equitalia una dichiarazione per chiedere la sospensione della riscossione nei casi di:

  1. prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
  2. provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
  3. sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
  4. sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
  5. pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
  6. qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.

La dichiarazione va presentata entro 90 giorni dalla ricezione dell'atto che si contesta e deve essere accompagnata dalla documentazione che giustifica la richiesta.

Se dopo 220 giorni dalla presentazione della domanda l’ente creditore non fornisce alcuna risposta, gli atti contestati vengono annullati.

Attenzione, pero'. La procedura di richiesta di sospensione della riscossione non sospende anche il termine per il ricorso giudiziale (presso il giudice di pace o la commissione provinciale tributaria, a seconda dei casi). E' quindi consigliabile agire tempestivamente e chiedere che tale sospensione venga concessa, ed in caso di risposta negativa stare molto attenti a non far decorrere i giorni utili (30, 40 o 60 a seconda dei casi). Dopo tale termine, infatti, il ricorso giudiziale non può essere piu' presentato.

Sospensione della riscossione della cartella esattoriale - La procedura Equitalia

Puoi chiedere direttamente agli uffici Equitalia la sospensione della riscossione degli importi contenuti in una cartella esattoriale o in ogni altro documento notificato da Equitalia quando, ad esempio, hai già pagato l'importo richiesto o sei in possesso di una sentenza che ti ha dato ragione o di uno sgravio dell'ente creditore.

La sospensione può essere richiesta in presenza di qualsiasi causa che rende non esigibile il credito da parte dell'ente pubblico creditore.

La domanda va presentata entro 90 giorni da quando Equitalia ti ha notificato la cartella o il primo atto di riscossione.

È sufficiente presentare un semplice modulo, che trovi allo sportello o sul sito www.gruppoequitalia.it e spiegare i motivi per cui non devi pagare.

Alla richiesta vanno allegati un documento di riconoscimento e tutta la documentazione in tuo possesso, ad esempio la ricevuta che attesta il pagamento già avvenuto, il provvedimento di sgravio o la sentenza a te favorevole.

Se non puoi andare allo sportello di Equitalia per presentare la domanda non ti devi preoccupare. Puoi inviare la richiesta con raccomandata a/r ai recapiti che trovi indicati nella cartella oppure inviando un fax o un'email ai recapiti che trovi nel modulo.

Ricevuta la domanda completa di tutta la documentazione, Equitalia sospende immediatamente l’attività di riscossione e chiede una verifica all'ente creditore. Se la documentazione che hai presentato è incompleta, Equitalia ti chiederà le integrazioni necessarie.

Se entro 220 giorni non riceverai alcuna risposta dall'ente creditore, le somme richieste non saranno più dovute.

Per ulteriori approfondimenti sulla sospensione della cartella esattoriale consulta questa sezione del blog.

Per fare una domanda sulla sospensione della cartella esattoriale accedi a questa sezione del forum.

4 Agosto 2010 · Antonella Pedone


Commenti e domande

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3 risposte a “Sospensione della riscossione della cartella esattoriale – a chi chiederla”

  1. GOLIATH ha detto:

    Buonasera,
    vorrei sottoporvi il mio caso: Nel 2000 mio padre è stato truffato dal suo commercialista, il quale invece di pagare le tasse si intascava i soldi.
    Quando abbiamo scoperto il fatto abbiamo sporto denuncia e contattato un avvocato ma da indagine fatte il commercialista risultava nullatenente e quindi su indicazione dello stesso avvocato ma anche per problemi economici non abbiamo continuato per via legale.
    Visto l’impossibilità di agire e il continuo arrivo di cartelle ci siamo dovuti indebitare ulteriormente chiedendo altri prestiti alla banca(mutuo con ipoteca etc…)
    Al momento con la rateizzazione delle cartelle stiamo bene o male pagando il tutto ma purtroppo per pagare Equitalia e i mutui mio padre non ha pagato e non riesce tuttora a pagare le tasse che dovrebbe e quindi ancora ad oggi le cartelle continuo ad arrivare…
    Dopo l.ultima cartella arrivata a febbrario 2013 abbiamo fatto richiesta di sospensione perché ormai non possiamo più e alla richiesta abbiamo allegato la denuncia fatta al commercialista e una lettera scritta da lui come ammissione di colpa, motivando inoltre le difficoltà economiche. Oggi la richiesta ci è stata negata perché riporto testuale “esaminata la documentazione fornita e la posizione reddituale (?) non è possibile accettare la richiesta etc etc.
    Tengo a precisare che lo stipendio di mio padre è circa 4500 euro ma tenendo conto le rate di equitalia,mutui ebollette ovviamente non è sufficiente. E’ possibile fare ricorso a questo rifiuto di sospensione? Con l’occasione vorrei chiedere cortesemente anche qualche suggerimento/consiglio riguardo alla situazione generale.

    Ringrazio anticipatamente
    saluti

    • Da quanto lei ha esposto, effettivamente non sembrano sussistere i presupposti per una sospensione. Il giudice competente per una eventuale opposizione alla decisione assunta da Equitalia è la Commissione Tributaria Provinciale.

      Il suggerimento è quello di non svenarsi nel pagamento delle rate se il rimborso del debito risulta essere insostenibile per la durata del piano di rientro.

  2. Giorgio Valli ha detto:

    La cartella esattoriale è notificata, come abbiamo detto, al debitore dai concessionari della riscossione. Essa contiene la descrizione degli addebiti, le istruzioni sulle modalità di pagamento, l’invito a pagare entro 60 giorni le somme descritte e le indicazioni delle modalità per proporre eventuali ricorsi.

    In caso di mancato pagamento della cartella esattoriale nel termine di 60 giorni, sulle somme iscritte a ruolo sono dovuti gli interessi di mora a decorrere dalla data di notifica della cartella esattoriale, nonché il compenso a favore del concessionario. Trascorso tale termine, il concessionario senza necessità di ulteriori avvisi potrà avviare le azioni e le procedure per la riscossione coattiva, dell’importo indicato nella cartella esattoriale, su tutti i beni del debitore e dei suoi coobbligati.

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