La sospensione delle azioni esecutive nei confronti del debitore vittima di usura

La sospensione dell'esecuzione forzata, accordata dalla legge alle vittime di usura, si applica anche alle vendite disposte nell'ambito delle procedure fallimentari, in particolare quando il fallito abbia richiesto la concessione di un mutuo senza interessi quale vittima del reato di usura.

In pratica, viene attribuito al giudice il potere di sospendere il compimento di quegli atti esecutivi che possono pregiudicare irrimediabilmente il patrimonio del debitore sottoposto ad esecuzione o anche solo la detenzione di beni immobili, in vista dell'elargizione delle previste provvidenze, che dovrebbe consentire il superamento di una temporanea difficoltà economica.

La normativa vigente mira fondamentalmente a consentire che, nel lasso di tempo necessario per avviare e concludere il procedimento amministrativo teso all'erogazione di provvidenze ed elargizioni, i potenziali beneficiari di queste ultime possano evitare di vedere mutare, in peggio, le proprie condizioni economiche, a seguito del maturarsi di prescrizioni, decadenze, nonché a seguito di atti di messa in mora ovvero di esecuzione forzata, tali da determinare effetti irreversibili sul proprio patrimonio.

La sospensione per trecento giorni dell'esecuzione forzata, accordata dalla normativa vigente alle vittime dei delitti di estorsione o di usura, si applica ai termini in scadenza o scaduti e alle vendite forzate che siano state disposte, anche nell'ambito delle procedure fallimentari in corso, entro un anno dall'evento lesivo inteso come qualsiasi danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all'attività esercitata.

Questi i principi giuridici che emergono dalla lettura della sentenza della Corte di cassazione 7740/16.

21 Aprile 2016 · Roberto Petrella




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