Sospensione amministrativa della riscossione dei tributi in seguito a ricorso

Il ricorso tributario non sospende la riscossione; tuttavia, l'ufficio delle entrate ha facolta' di disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale, con provvedimento motivato notificato al concessionario della riscossione e al contribuente.

Il provvedimento può essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione. Sulle somme il cui pagamento e' stato sospeso ai sensi in seguito a ricorso e che risultano dovute dal debitore a seguito della sentenza della commissione tributaria provinciale si applicano gli interessi al tasso del 4,5 per cento annui.

A beneficio del lettore si ricorda che il ricorso tributario puo' essere proposto avverso:

  1. l'avviso di accertamento del tributo;
  2. l'avviso di liquidazione del tributo;
  3. il provvedimento che irroga le sanzioni;
  4. il ruolo e la cartella di pagamento;
  5. l'avviso di mora;
  6. l'iscrizione di ipoteca sugli immobili;
  7. il fermo amministrativo di beni mobili registrati;
  8. gli atti relativi alle operazioni catastali;
  9. il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
  10. il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
  11. ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilita' davanti alle commissioni tributarie.
  12. Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili puo' essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notifica di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.

18 Ottobre 2015 · Giorgio Martini


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