Sono inesistenti le cartelle esattoriali inviate via posta??

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Secondo la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce (sent. numero 436/02/10) e la Commissione Tributaria Regionale di Milano (sent. numero 61/22/10) risulta inesistente la notifica della cartella inviata a mezzo posta direttamente dai dipendenti di Equitalia e senza l’ausilio dei soggetti puntualmente individuati dalla legge, i quali sono rappresentati dagli Ufficiali della riscossione, dagli agenti della Polizia Municipale, dai Messi Comunali, previa convenzione tra Comune e Concessionario e da altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge.

Infatti secondo quanto cita il dispositivo sentenziato dai Giudici della Commissione di Milano: “Lo scopo della notifica dell'atto ha natura sostanziale e non processuale e viene raggiunto solo con la materiale e regolare notifica dell'atto nel domicilio fiscale o reale del contribuente“.

Ho ricevuto, sempre tramite il servizio postale in data 28/2/2011 5 intimazioni di pagamento entro 5 giorni.

Ho portato queste intimazioni dal mio avvocato che si occupa di tributi e lui mi ha comunicato che farà subito opposizione presso la commissione tributaria, citando appunto la presunta inesistenza della cartella poichè la notifica della consegna è stata effetttuata dal portalettere.

Mi sapete dire che speranze ho?
Gentile signore, sfatiamo un mito e come potrà leggere nei miei numerosi interventi è da precisare molto bene la cosa.

Le cartelle esattoriali così come previsto dall'articolo 26 del DPR 602/73 possono si essere notificate al contribuente via posta raccomandata a/r ma a pena di totale inesistenza, mai sanabile neanche articolo 156 cpc, la relazione di notifica deve essere sottoscritta sempre da uno dei soggetti abilitati ossia, ufficiale della riscossione, messo comunale o agenti polizia municipale ed altri soggetti abilitati dal concessionario. Pertanto come lei giustamente cita le cartelle che non hanno questo requisito sono inesistenti.

Il legislatore nel modificare l'articolo 26 ha voluto in modo preciso scindere in 2 distinte fasi la pretesa e la messa a conoscenza del contribuente, dove la prima spetta al concessionario mentre la seconda spetta al notificante il quale ha anche l'obbligo di eseguire le ricerche al fine che l'atto raggiunga in modo inequivocabile il contribuente in modo che lo stesso prenda cognizione della pretesa e possa esercitare il diritto alla difesa previsto dall'articolo 24 della Magna Charta.

Il suo avvocato dovrà in definitiva fare opposizone all'intimazione di pagamento articolo 50 DPR 602/73 citando l'inesistenza dell'atto prodromico e contemporaneamente nello stesso atto di ricorso dovrà richiedere la sospensiva degli atti ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 546/92.

A disposizione per ogni chiarimento porto cordiali saluti.

6 Marzo 2011 · Simone di Saintjust




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