Debiti di una società di persone – responsabilità patrimoniale dei soci verso altri soci creditori

Le società di persone non sono dotate di personalità giuridica: questo vuol dire che in esse non si realizza un'autonomia patrimoniale perfetta in virtù della quale si determina la netta separazione del patrimonio della società da quella di ciascuno dei soci.

Nella società di persone, in particolare, emerge la responsabilità personale e solidale, senza il beneficio di escussione del patrimonio sociale, di colui o di coloro che hanno agito in nome e per conto della società stessa, responsabilità che si configura come una forma di fideiussione personale, disposta a tutela dei terzi che possono ignorare la consistenza economica del fondo comune e fare affidamento sulla solvibilità di chi ha negoziato con loro.

La norma è contenuta nell'articolo 38 del codice civile e sancisce la responsabilità personale e solidale delle persone che hanno agito in nome e per conto della società di persone, ma si applica esclusivamente ai terzi e non può giovare ai soci creditori, i quali, per il fatto stesso di far parte della compagine sociale, non possono non essere a conoscenza della consistenza patrimoniale della società stessa.

La ratio di tale previsione sta sia nell'opportunità che i terzi possano fare affidamento sul patrimonio personale dei soci e non solo su quello della società, di consistenza difficile da valutare, sia nell'esigenza che ai terzi sia garantita l'indifferenza di ogni questione attinente ai rapporti interni tra gli associati e, in ultima analisi, al modo e alla misura in cui l'obbligazione deve essere tra questi ripartita.

Tuttavia, nei rapporti tra soci non opera il principio di illimitata responsabilità per le obbligazioni della società, ma deve esclusivamente tenersi conto dei reciproci obblighi di proporzionale contribuzione per gli oneri sociali.

Laddove un socio eserciti un’azione nei confronti della società e pretenda di estenderla anche ad altro socio illimitatamente responsabile, quest’ultimo risponde dunque nei suoi confronti non illimitatamente, come avverrebbe laddove agisse un terzo estraneo alla società, ma solo nei limiti della sua quota di contribuzione agli oneri sociali.

In altri termini, una volta esclusa la responsabilità illimitata del socio nei confronti degli altri soci per le obbligazioni contratte dalla società verso i soci stessi, l’estensione agli altri soci dell’azione promossa dal socio creditore contro la società è confiqurabile solo qualora sussista un effettivo squilibrio tra i soci stessi nei reciproci obblighi di contribuzione per il pagamento dei debiti sociali.

Queste le considerazioni di diritto che i giudici della Corte di cassazione hanno esternato nella sentenza 21066/16.

22 Ottobre 2016 · Loredana Pavolini




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