Società di persone estinta – La notifica delle pretese dei creditori sociali

Dopo la cancellazione della società di persone dal registro delle imprese i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società. Altrimenti deve essere notificata personalmente ai soci.

Tuttavia, tale norma è applicabile solo con decorrenza dal 1 gennaio 2004. Nel caso in cui l'estinzione della società di persone abbia avuto luogo in data anteriore, qualsiasi atto (cartella esattoriale, avviso di accertamento, avviso di addebito) deve ritenersi correttamente notificato presso la sede legale anche dopo che sia decorso un anno dall'avvenuta cancellazione.

La sede presso cui notificare un atto (cartella esattoriale, avviso di accertamento, avviso di addebito) alla società di persone è in ogni caso quella legale risultante dalla visura camerale e non quella effettiva, dovendosi infatti considerare che fino a prova contraria, per le società iscritte nel registro delle imprese si deve presumere la coincidenza tra sede legale e luogo di svolgimento continuativo dell'attività sociale. Inoltre, vale il principio più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità che valorizza le indicazioni (tra le quali quella relativa alla sede) contenute nell'atto costitutivo e nelle relative registrazioni quale sistema di garanzia per i terzi e di pubblicità legale.

Così è stato deciso dai giudici della Corte di cassazione con la sentenza 17631/15.

8 Settembre 2015 · Paolo Rastelli




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