Smarrimento o sottrazione del libretto di risparmio – Le procedure per ottenerne il duplicato

Smarrimento o furto del libretto di risparmio al portatore - La procedura per ottenerne il duplicato

La disciplina in materia di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari di cui alla legge 948/1951, è applicabile anche ai casi di sottrazione, distruzione o smarrimento dei libretti di risparmio o di deposito al portatore di cui si occupano gli articoli 6, 7 ed 8.

In base alla normativa vigente, in caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di libretti di risparmio o di deposito al portatore o considerati tali, il possessore deve farne denuncia all'ufficio postale o all'agenzia di banca dove il libretto e' pagabile, indicando possibilmente il numero, l'eventuale intestazione e la somma iscritta a credito, unitamente a quelle altre notizie, le quali possano contribuire ad identificare il libretto, a legittimare il diritto del denunciante ed a stabilire le circostanze della perdita.

Ricevuta la denuncia, l'istituto emittente deve apporre l'annotazione di fermo nei propri registri alla partita corrispondente al libretto denunciato perduto e sospendere ogni operazione che venisse richiesta sul libretto stesso. A richiesta del denunciante, l'istituto emittente può rilasciare copia della denuncia ricevuta, senza pero' aggiungere indicazione qualsiasi atta a meglio identificare il libretto.

Il denunciante deve inoltre, entro quindici giorni dalla presentazione della denuncia, presentare al presidente del tribunale od al giudice di pace, nella cui giurisdizione si trovano l'ufficio postale o l'agenzia di banca dove il libretto e' pagabile, in ragione della rispettiva competenza per valore, un ricorso circostanziato e corredato da tutte quelle prove, le quali valgano a dimostrare il possesso nel ricorrente del libretto che si asserisce smarrito, distrutto o sottratto.

Copia in carta libera del ricorso deve essere trasmessa a cura del ricorrente all'istituto emittente presso l'ufficio postale o l'agenzia di banca dove il libretto e' pagabile, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e l'istituto, entro cinque giorni dal ricevimento della lettera, deve comunicare in via riservata al presidente del tribunale od al pretore copia semplice dell'intero conto relativo al libretto al quale si ritiene possa riferirsi il ricorso.

Soltanto con il certificato rilasciato dalla cancelleria l'istituto emittente può essere certo del fatto che il libretto perduto non sia stato rinvenuto e non sia stata proposta opposizione previo deposito, come sopra ricordato, del libretto stesso e provvedere a rilasciare duplicato al richiedente.

La procedura per ottenerne il duplicato del libretto

Per lo smarrimento dei libretti di risparmio nominativi vanno applicate le procedure degli articoli da 1 a 5 della legge 948/1951.

E' pertanto previsto che, in caso di smarrimento di libretti di risparmio nominativi, l’intestatario di essi o chiunque dimostri di avervi diritto, al fine di ottenere il duplicato, deve farne denuncia all'istituto emittente presso l'ufficio postale o l'agenzia di banca dove il libretto nominativo e' pagabile.

Ricevuta la denuncia, l’istituto emittente deve apporre l’annotazione di fermo nei propri registri alla partita corrispondente al libretto denunciato perduto e pubblicare, mediante affissione nei locali aperti al pubblico del proprio stabilimento presso il quale il buono o libretto è pagabile, un avviso con il quale l’ignoto detentore viene diffidato a farne consegna allo stesso istituto o a notificargli la propria opposizione entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso, con l’avvertenza che, in difetto di opposizione entro il predetto termine, il buono o libretto sarà considerato inefficace.

Decorso il termine di novanta giorni senza che il buono o libretto perduto sia stato rinvenuto o recuperato e senza che siano state fatte opposizioni, il denunciante ha diritto di ottenere dall'istituto il rilascio del duplicato.

9 Agosto 2016 · Ludmilla Karadzic


Argomenti correlati: 

Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!